Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25912 del 15/10/2019

Cassazione civile sez. III, 15/10/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 15/10/2019), n.25912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10976-2016 proposto da:

DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore Dott.

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 50,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA MELCHIORRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA MELCHIORRI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA in persona del Direttore

Generale in carica e legale rappresentante pro tempore

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/02/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’accoglimento del 1 motivo;

udito l’Avvocato ANGELA LABANCA;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO RAIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 1785 del 27/10/2015 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla società Detto Factor s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Bologna n. 815 del 2014, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata di pagamento del credito cedutole dalla società N.R. s.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza “a titolo di corrispettivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di pronto soccorso eseguite in suo favore, somma residua dovuta con riferimento alla fattura n. (OMISSIS)”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Detto Factor s.p.a. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697 ss. c.c. e art. 210 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non ammissibile “l’istanza volta ad ottenere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell’Amministrazione appellata dei contratti intercorsi tra tale Amministrazione e la Società cedente il credito per cui è causa, sul presupposto che tali documenti dovessero rientrare nell’ambito di disponibilità dell’appellante quale cessionaria del credito e, in ogni caso, poichè non era stata provata la preventiva richiesta di tale documento alla debitrice ceduta”, non tenendo conto che la Detto Factor, quale cessionaria dei crediti in questione, “non era parte contrattuale del rapporto intercorrente tra l’Istituto N.R. s.r.l. e l’Asp di Cosenza, ma solo di quello obbligatorio”, sicchè al “rapporto contrattuale… il cessionario è e resta esterno ed estraneo” e pertanto “non aveva titolo per avere accesso ai documenti contrattuali inerenti il rapporto di provvista dal quale discendeva il credito ceduto”.

Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1175,1260 e 1988 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che, diversamente da quanto dalla corte di merito affermato nell’impugnata sentenza, l’art. 1264 c.c., comma 2, “che ha valenza imperativa in materia di cessione del credito, preclude al debitore ceduto che abbia adempiuto al cedente dopo la notifica della cessione di poter sollevare qualsiasi obiezione in ordine al carattere del pagamento”.

Lamenta che nel caso “l’Amministrazione debitrice ceduta ha tentato di sottrarsi all’azione della cessionaria, dopo aver indebitamente e scientemente pagato al cedente, affermando la presunta nullità del rapporto contrattuale, per carenza di forma scritta, da cui discendeva il credito ceduto”.

Si duole che sia il giudice di prime cure che quello di appello “ad ogni buon conto non hanno comunque consentito alla creditrice cessionaria di acquisire processualmente la prova documentale della conclusione in forma scritta del contratto, il primo disattendendo il corretto e completo esercizio del diritto di difesa (mancata concessione dei termini per memorie ex art. 183 c.p.c., comma 6) il secondo, respingendo la richiesta dell’emissione dell’ordine di esibizione a carico della debitrice ceduta sulla base dell’equiparazione, erronea, del cessionario al cedente sotto il profilo del rapporto contrattuale”, e che “in ogni caso il pagamento in questione a favore della cedente non più titolare del credito potrebbe essere avvenuto o avere la sua causa, comunque, nell’indebito arricchimento della PP.AA. a fronte delle prestazioni ottenute, non negate o contestate o rifiutate dall’istituto N.R…. e, perchè in ogni caso l’ordinamento giuridico nel momento in cui ha previsto nell’art. 1175 c.c. (norma ritenuta immediatamente applicabile) che debitore e creditore devono comportarsi reciprocamente secondo le regole della correttezza, non può poi tutelare la posizione del debitore che in presenza di una cessione notificata ed accettata, paghi al cedente, opponendo tardivamente presunti vizi genetici al cessionario che in questo modo ha confidato in modo incolpevole nell’esistenza del credito ceduto”.

A tale stregua, “più che un effetto sanante il pagamento al creditore non più titolare del credito appare qualificabile come un comportamento che concretizza un pieno riconoscimento dell’esistenza del debito, incompatibile con la contestazione della validità genetica del rapporto da cui discende il credito ceduto”.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che nella specie “la presunta nullità del contratto (per difetto di forma scritta o rectius, l’eccezione di mancata prova del contratto scritto dal quale erano sorti i crediti ceduti) era confutata dal comportamento, pienamente adempiente, della Azienda opponente che… tra il marzo e l’aprile 2010, dunque a consuntivo (vedasi doc. 7, 8 e 9 prodotti nel fascicolo di parte del I grado) aveva proceduto al pagamento dell’intero importo portato dalla fattura per cui è causa”.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente “negato ogni efficacia al pagamento effettuato dalla debitrice in acconto sulla fattura nonchè sull’assenza di qualsiasi contestazione in ordine all’esistenza del credito precedente l’opposizione”.

Con il 3 motivo denunzia “omessa motivazione” su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che le “Aziende Sanitarie, Locali e Provinciali… non sono enti strumentali della Regione, in quanto tale qualificazione, contenuta nella originaria formulazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1 è stata espressamente eliminata dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 571, che ha definito l’Azienda Sanitaria quale “azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’Azienda sanitaria, quindi, già dal 1993 ha perso il carattere di organo della Regione, acquisendo una propria soggettività giuridica con un’autonomia che ha poi assunto, stante il disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis … anche carattere imprenditoriale”, sicchè “gli enti che operano nel settore sanitario… operano con gli strumenti del diritto comune che non esigono la forma scritta ad substantiam per la validità dei contratti, se non in ipotesi determinate”.

Con il 4 motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole non essersi dalla corte di merito applicato il disposto di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117 secondo cui “le cessioni dei crediti sono efficaci e opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.

Lamenta che una “tale comunicazione non risulta essere mai stata effettuata”.

Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che “i documenti prodotti all’udienza del 16.06.2015… erano tutti ammissibili ex art. 345 c.p.c., u.c., contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata”, in quanto “il fatto che la loro datazione fosse anteriore all’instaurazione della procedura monitoria, non comportava affatto la possibilità per la ricorrente di conoscerne l’esistenza e, in ogni caso, di potervi accedere”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare al “ricorso ingiuntivo depositato in data 20.10.2011 avanti il Tribunale di Bologna”, alla “fattura n. (OMISSIS)”, all'”atto di citazione notificato in data 07.12.2011″, alla “copia di n. 3 mandati di pagamento”, all’atto di appello, alle “proprie produzioni documentali e istanze istruttorie”, all'”istanza ex art. 210 c.p.c. di emissione di ordine di esibizione a carico della Azienda Provinciale di Cosenza”, alla “copia dell’estratto conto del c/c Unicredit, intestato a Istituto N.R…. “sul quale risultava l’accredito in data (OMISSIS) dell’ordinativo n. (OMISSIS)…”, all'”eccezione di mancata prova e/o di mancata stipulazione in forma scritta del contratto da cui derivava il credito ceduto”, all'”eseguito pagamento”, ai “documenti (cfr. soc. 1 allegato al presente ricorso)…”, alla richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6, alla “cessione dei crediti… non solo notificata ma anche accettata dalla Amministrazione debitrice ceduta… documentalmente provata”, all’avere “l’Amministrazione debitrice ceduta… scientemente pagato al cedente”, al “comportamento che concretizza un pieno riconoscimento dell’esistenza del debito”, ai “documenti prodotti all’udienza del 16.01.2015 (giudizio di appello, cfr. doc. 1 allegati al ricorso per cassazione)) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte della sentenza di 1 grado), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata nell’impugnata sentenza rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà (v. in particolare il 3 motivo) doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’omessa e a fortiori erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Quanto al merito, con particolare riferimento al 1 e al 3 motivo, va anzitutto sottolineato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che l’istanza di esibizione ex art. 210 (che si distingue dalla richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. per presupposti, natura del destinatario della richiesta e per l’oggetto) presuppone la indispensabilità dell’acquisizione del documento e l’iniziativa di parte, ed è diretta alla parte privata o pubblica al fine di acquisire uno o più documenti dalla medesima (o da un terzo) posseduti che l’istante dimostri di non essere altrimenti riuscito ad acquisire, non essendo ammissibile attraverso di essa superare le preclusioni processuali ex artt. 345 e 347 c.p.c. nè aggirare l’onere incombente sulla parte di fornire la prova che sia in grado di procurarsi e che non può pretendere di ricercare mediante l’attività del giudice (v. Cass., 24/1/2014, n. 1484).

Si è al riguardo precisato che, non potendo – come detto – sopperire all’inerzia della parte nel dedurre i mezzi istruttori, la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o a un terzo ex artt. 210 e 421 c.p.c. l’esibizione di un documento sufficientemente individuato deve essere supportata da idonea motivazione anche in considerazione del più generale dovere ex art. 111 Cost., comma 6, (v. Cass., 20/6/2011, n. 13533), laddove il rigetto da parte del giudice del merito dell’istanza di esibizione proposta al fine di acquisire al giudizio documenti ritenuti indispensabili dalla parte non è sindacabile per cassazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale utilizzabile solo quando la prova non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorativa, la valutazione della relativa indispensabilità essendo rimessa al potere discrezionale del giudice di merito sicchè il relativo mancato esercizio non è sindacabile neppure sotto il profilo del difetto di motivazione (v. Cass., 25/10/2013, n. 24188; Cass., 20/10/2010, n. 22196; Cass., 23/2/2010, n. 4375; Cass., 2/2/2006, n. 2262. Cfr. anche Cass., 21/2/2017, n. 4504. Nel senso che l’ordine di esibizione di un documento costituisce, per il giudice di merito, un potere discrezionale il cui mancato esercizio è censurabile in sede di ricorso per cassazione alla duplice condizione che quel giudice abbia omesso del tutto di motivare sull’istanza avanzata dalla parte e che il mezzo di prova richiesto e non ammesso risulti funzionale alla dimostrazione di punti decisivi della controversia, v. peraltro Cass., 29/9/2004, n. 19521).

Diversamente, la richiesta ex art. 213 c.p.c. ha ad oggetto informazioni scritte relative ad atti e documenti propri della P.A. istituzionalmente in possesso della medesima (v. Cass., 24/1/2014, n. 1484).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove, dopo avere osservato che legittimamente l’allora appellante (ed odierna ricorrente) Detto Factor ha dedotto in sede di gravame “le istanze istruttorie che non le è stato consentito avanzare in prime cure a conferma del proprio credito”, ha tuttavia motivatamente rigettato l’istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “alla Azienda appellata… di “copia dei contratti intercorsi tra le medesime parti per prestazioni di assistenza ospedaliera e pronto soccorso negli anni 2008 e 2009″”.

Nel precisare, evocando precedenti di legittimità, che “la richiesta di ordine di esibizione non può trovare accoglimento qualora la documentazione di cui si chiede la produzione in giudizio rientri nella disponibilità della parte che ha formulato l’istanza poichè, in tal caso, l’ordine impartito ai sensi dell’art. 210 c.p.c. assumerebbe una valenza integrativa e sostitutiva dell’onere probatorio gravante sulla parte stessa”, la corte di merito ha sottolineato, da un canto, che “quale parte del contratto in data 4.12.2008 di cessione “in massa e pro soluto” dei crediti vantati dalla N.R. s.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per le prestazioni di assistenza ospedaliera e pronto soccorso rese in favore di quest’ultima… avesse il pieno diritto di chiedere ed ottenere copia della convenzione che si assume essere stata stipulata tra la cedente N.R. ed il debitore ceduto (Azienda Sanitaria) in forza della quale è sorta l’obbligazione per cui è causa (ai sensi dell’art. 1262 c.c.) “il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito “, e tale “norma è stata trasfusa nell’atto di cessione dei crediti di massa di cui sopra”.

Per altro verso, come “non risultando che la Detto Factor abbia previamente richiesto, pur avendone il diritto, la trasmissione di copia del contratto in oggetto, la sua istanza ex art. 210 c.p.c. è inammissibile”.

La corte di merito ha infine posto in rilievo come “lo stesso dicasi per quanto concerne la richiesta di ordine di esibizione, a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale, “delle lettere ricevute da tale Amministrazione nel 2010 dall’Istituto N.R., nelle quali si invitava l’Azienda a non effettuare i pagamenti dei crediti ceduti alla Detto Factor”, trattandosi “in questo caso di istanza generica e meramente esplorativa relativa a missive della cui esistenza non vi è la benchè minima prova in atti”.

A fronte di tale argomentata decisione l’odierna ricorrente si limita invero a ribadire la propria tesi difensiva senza idoneamente censurare la riportata ratio decidendi laddove si limita a sostenere che la corte di merito “non ha tenuto conto che la Detto Factor, quale cessionaria dei crediti in questione, non era parte contrattuale del rapporto intercorrente tra l’Istituto N.R. s.r.l. e l’Asp Cosenza, ma solo di quello obbligatorio”, sicchè “non aveva titolo per avere accesso ai documenti contrattuali inerenti il rapporto di provvista dal quale discendeva il credito ceduto”.

Da tale assunto non risulta dato infatti evincere se, “quale parte del contratto in data 4.12.2008 di cessione “in massa e pro soluto” dei crediti vantati dalla N.R. s.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale”, l’odierna ricorrente abbia nella specie in concreto richiesto al proprio dante causa, la cedente società N.R. s.r.l., i “documenti portatori del credito” ai sensi dell’art. 1262 c.c., e quale sia stata nella specie l’impossibilità di acquisire dalla suindicata cedente (e non già dall’Asp Cosenza) “copia della Convenzione che si assume essere stata stipulata tra la cedente N.R. e il debitore ceduto (Azienda Sanitaria)”, fonte dell'”obbligazione per cui è causa”.

Con particolare riferimento al 2 e al 5 motivo vale ulteriormente osservare che alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto in ordine alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta dall’odierna ricorrente idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui, qunad’anche dovesse ritenersi configurabile l’implicito riconoscimento dell’esistenza del proprio debito in ragione degli effettuati pagamenti parziali della fattura del cui saldo si è nella specie monitoriamente richiesto il pagamento, la “ricognizione di debito… è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga (nella specie Azienda Sanitaria) dimostri che il rapporto medesimo non sia stato instaurato o sia sorto invalidamente”, stante la nullità dei “contratti conclusi dalla P.A. senza il rispetto della forma scritta ad substantiam”, atteso che il riconoscimento di debito da parte dell’ente presuppone “necessariamente l’esistenza di un’obbligazione validamente assunta”, nè potendo d’altro canto la mancata “contestazione dell’atto del pagamento a favore della N.R. s.r.l. della fattura n. (OMISSIS)” come “rinuncia ad avvalersi, nei confronti della cessionaria Detto factor, dell’eccepita nullità del contratto fonte della sua obbligazione”.

Emerge evidente, a tale stregua, come la ricorrente inammissibilmente prospetti in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Senza infine sottacersi che secondo risalente orientamento di questa Corte al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo.

In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (v. Cass., 9/3/2011, n. 5586).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi, assorbita ogni altra e diversa questione, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

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