Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25912 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 22/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25912
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Casteltermica s.n.c. di Ciuffa Tiziana & C., in persona del
legale
rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, al Viale Parioli 43,
presso lo studio dell’avv. D’Ayala Valva, dal quale è rapp.to e
difesa, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 227/36/07 depositata il 4/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 22/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. CENICCOLA Raffaele.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Casteltermica s.n.c. di Ciuffa Tiziana &
C. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Roma n. 304/32/2005 che aveva respinto il ricorso della società medesima avverso l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) per Iva 1996. La CTR riteneva che il metodo adottato dall’Ufficio peccasse di approssimazione non avendo tenuto conto degli scostamenti dovuti alla diversa natura delle due fonti di dati, quella bancaria, di natura finanziaria, e quella desunta dalle registrazioni Iva, di natura economica, nonchè della differenza tempistica fra il momento di effettuazione dell’operazione e la data del regolamento finanziario. La CTR rilevava inoltre che la società aveva dimostrato i pagamenti effettuati ai fornitori nel 1996 per fatture emesse nel 1995, per stipendi e rate di mutuo, cambiali, contributi Inps e imposte dirette.
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la società.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 22/11/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La società ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR non avrebbe rilevato la novità dei motivi di appello, nonchè la produzione in sede di gravame di documenti che comportavano un ampliamento della materia del contendere. La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto priva della trascrizione dei motivi del ricorso di primo grado. In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe violato tali norme nel ritenere che “le risultanze delle indagini compiute sul conto corrente di una società non fossero sufficienti a sostenere la rettifica essendo lo stesso tenuto, alfine di ulteriormente comprovare la pretesa tributaria, a mettere in correlazione i singoli movimenti con tutti i singoli dati della documentazione contabile”.
La censura è inammissibile in quanto irrilevante; e ciò in quanto la decisione risulta fondata sulla avvenuta dimostrazione, da parte della società, dei pagamenti effettuati ai fornitori nel 1996 per fatture emesse nel 1995, per stipendi e rate di mutuo, cambiali, contributi Inps e imposte dirette.
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della Casteltermica s.n.c. di Ciuffa Tiziana & C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Casteltermica s.n.c. di Ciuffa Tiziana & C., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011