Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25911 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 10/07/2017, dep.31/10/2017),  n. 25911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12086/09 proposto da:

Agenzia delle Entrate, elett.te domic. in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– ricorrente –

contro

O.G., elett.te domic. in Roma, alla via Lima n. 48,

presso l’avv. Stefano Toraldo, che lo rappres. e difende, con

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Ctr del Lazio, n. 5/40/08, depositata il

31/3/2008;

udita la relazione del Consigliere Dott. Rosario Caiazzo, nella

camera di consiglio del 10 luglio 2017.

Fatto

RILEVATO

che:

O.G. propose ricorso avverso un avviso d’accertamento, ai fini Irpef, Irap e Iva, per il 1999, relativo a rilievi mossi dalla G.d.f. in ordine a movimentazioni bancarie; al riguardo, furono ripresi a tassazione, come ricavi, i versamenti su conto corrente.

La Ctp accolse il ricorso, affermando che: il ricorrente avrebbe dovuto essere invitato al contraddittorio; le indagini bancari erano utilizzabili quali presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza idonee a ribaltare l’onere della prova in capo al contribuente.

L’ufficio propose appello, respinto dalla Ctr che, nel confermare la motivazione di primo grado, rilevò che non era stato replicato ai chiarimenti forniti dal contribuente nel ricorso, nei cui confronti non era stato instaurato il contraddittorio.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi.

Resiste il contribuente con controricorso tardivo, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, l’Agenzia ha denunziato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), avendo la Ctr motivato la sentenza, trascrivendo interamente il contenuto dell’atto di costituzione del contribuente in secondo grado, senza alcuna autonoma valutazione; è stato formulato il quesito di diritto.

Con il secondo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,), avendo la Ctr ritenuto che i controlli bancari non integrassero le presunzioni di legge e che l’ufficio avesse censurato tutto il contenuto della sentenza di primo grado; è stato formulato il quesito di diritto.

Con il terzo motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51,comma 2, n. 2 e art. 2697 c.c., avendo la Ctr erroneamente ritenuto che la legittimità dell’accertamento bancario fosse condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio, sicchè, trattandosi di presunzione legale, gravava sul contribuente la prova contraria dell’estraneità dei movimenti bancari all’attività professionale.

Con il quarto motivo, è stata denunziata l’insufficiente motivazione in ordine al rilievo per cui la Ctr ha ritenuto che la documentazione prodotta dimostrasse la non riferibilità dei movimenti bancari accertati all’attività del contribuente.

Con il quinto motivo, è stata denunziata la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, avendo la Ctr erroneamente disatteso tale norma, tenuto conto che il contribuente ha regolarmente presentato la dichiarazione prescritta sul condono, poichè il p.v.c. fu notificato prima dell’entrata in vigore della suddetta legge.

Il ricorso va accolto per quanto di ragione.

Il primo motivo è infondato.

Al riguardo, occorre richiamare il consolidato orientamento della Corte secondo cui, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sè, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato (SS.UU., n. 642/15; ord. n. 22562/16).

Nel caso concreto, la Ctr ha illustrato i motivi della pronuncia, quantunque con riferimento a parti dell’atto di costituzione del contribuente, per cui, in applicazione del suddetto principio, la doglianza è priva di fondamento.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto il quesito di diritto è stato formulato in maniera prolissa ed involuta, precludendo la relativa funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale.

Al riguardo, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile (Cass., n. 3530/12).

Invero, il quesito in esame si è tradotto in una mero argomento difensivo, senza la necessaria chiarezza diretta alla soluzione del caso concreto, avendo la ricorrente illustrato una serie di argomentazioni prive di specificità in ordine alla corretta e pertinente deduzione del principio di diritto, rapportato alla fattispecie di fatto.

I motivi terzo e quarto – da trattare congiuntamente poichè tra loro connessi – sono invece da accogliere.

Circa il terzo motivo, in ordine alla questione delle presunzioni fondate sugli accertamenti bancari, va richiamato il recente orientamento della Corte per cui, in tema d’accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell’accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell’amministrazione tributaria (Cass., ord. n. 10249/17).

Pertanto, la sentenza della Ctr è erronea avendo affermato che la legittimità dell’applicazione delle presunzioni, ex art. 32, fosse subordinata al previo contraddittorio; gli accertamenti compiuti integrano presunzioni legali, pur in mancanza dello stesso contraddittorio.

Al riguardo, occorre soggiungere che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative (Cass., n. 11102/17).

Parimenti fondato il quarto motivo, poichè la non riferibilità della documentazione prodotta alle movimentazioni bancarie è l’erronea conseguenza dell’argomentazione circa la non operatività delle presunzioni ex art. 32, in mancanza di previo contraddittorio.

Infine, il quinto motivo è inammissibile, in quanto la Ctr ha affermato che il contribuente non presentò la domanda di condono per l’anno 1999; ne consegue che il motivo non è sorretto da un concreto interesse della parte ricorrente, che ha invece lamentato l’erronea applicazione della L. n. 289, art. 9, in ordine all’ammissibilità del condono tombale.

Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Ctr in diversa composizione che provvederà anche sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il terzo e quarto motivo del ricorso; rigetta il primo motivo e dichiara inammissibili il secondo e quinto motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Ctr del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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