Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25911 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25911

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26052-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C.;

D.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 633/16/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 5/4/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha

chiesto il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 150/1/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze in accoglimento del ricorso proposto da B.C. e D.E. avverso avvisi di liquidazione di maggiori imposte di successione, ipotecarie e catastali in relazione all’atto di costituzione del GF Trust, con indicazione di B.C. quale trustee, ed all’atto di sostituzione del trustee nella persona di D.E.;

i contribuenti sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo ed il secondo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione – falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006 (quanto all’applicazione dell’imposta di donazione sull’atto di istituzione del trust”, nonchè “violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1,2 e 10, art. 1 Tariffa (quanto all’applicazione delle imposte ipotecarie e catastale in misura proporzionale rispetto ad entrambi gli atti impugnati” lamentando la ricorrente in particolare che la CTR abbia negato l’applicazione dell’imposta in oggetto in relazione alla costituzione di trust con nomina del trustee a cui erano stati trasferiti “immobili, diritti immobiliari e quota di partecipazione sociale, con lo scopo di consentirgliene la vendita per soddisfare le esposizioni debitorie dei disponenti stessi” ed all’atto di sostituzione del trustee, ritenendo altresì non dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sìa con riguardo all’atto di costituzione che a quello di nomina di nuovo trustee;

1.2. le doglianze vanno disattese:

1.3. al riguardo vanno richiamati i principi di diritto recentemente affermati da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. nn. 8082/2020, 19167/2019, 16699/2019, 21614/2016);

1.4. l’imposta, di conseguenza, è dovuta, nelle fattispecie in esame, non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/2019 cit.)

1.5. deve quindi, anche nella presente sede, affermarsi che: la costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, conv. in L. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; – per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. n. 364 del 1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile nè nell’atto istitutivo nè nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo;

2. la Commissione Tributaria Regionale, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto dei primi due motivi di ricorso ed assorbimento del terzo motivo con cui si denuncia, in rubrica, “omesso esame di fatto decisivo e discusso, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (sull’annullamento delle rettifiche di valore dei cespiti trasferiti al trust)”;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dei contribuenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, tenutasi in modalità da remoto secondo quanto disposto dai decreti del Primo Presidente nn. 76/2020 e 97/2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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