Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25910 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 02/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25910

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico Valerio – Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14179-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

Nonchè da:

NEW FADEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 330, presso

lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato AGOSTINO MAIONE giusta delega a margine;

– controricorrente e ric. incidentale –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 150/2010 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 07/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO SCARLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito per il ricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALMIERO per delega

dell’Avvocato MAIONE che preliminarmente eccepisce

l’inammissibilità del ricorso, chiedendo nel merito l’accoglimento

del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza del 23 aprile 2010, rigettava l’appello proposto dall’ufficio, l’Agenzia delle entrate di Napoli, contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva, in parziale accoglimento dei ricorsi avanzati dal contribuente srl New.Fa.Dem., ridotto l’importo delle cartelle di pagamento emesse nei confronti della società per gli anni di imposta 2000 e 2001, per essere state in parte definite con condono, conclusione che la Commissione regionale ribadiva.

2 – Avverso tale decisione il Ministro delle finanze e l’Agenzia delle entrate, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, hanno presentato ricorso; la srl New.Fa.Dem. ed Equitalia s.p.a. si sono costituite ed hanno depositato controricorsi (la società contribuente anche ricorso incidentale condizionato).

2.1 – Il ricorso del Ministro e dell’Agenzia articola due motivi.

2.1.1 – Nel primo lamenta la violazione di legge in quanto erroneamente non era stato ritenuto tardivo il ricorso introduttivo della società proposto il 6 novembre 2006 quando le cartelle erano state regolarmente notificate il 7 aprile 2006.

La persona che le aveva ricevute, infatti, tale D.M.A., si era qualificata come addetta alla ricezione degli atti ed erroneamente la Commissione aveva escluso che lo fosse, almeno di fatto, visto che la stessa era stata reperita presso la sede della società.

Dal 1 marzo 2006 si era ampliata la platea di coloro che potevano ricevere validamente gli atti e lo stesso legale rappresentante della società aveva affermato che la D.M. era anche una sua parente.

Citava la sentenza Cass. 16872/2009.

2.1.2 – Nel secondo motivo censura la violazione di legge in quanto le somme già versate erano irrisorie e sul diniego del condono ritenuto illegittimo dalle Commissioni tributarie provinciale e regionale pendeva il giudizio di legittimità.

Nè risultavano effettuati tutti i conseguenti versamenti.

Citava l’ordinanza Cass. 14708/2010 sulla inefficacia, a causa dei mancati pagamenti dei ratei, della definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis. E ciò diversamente dalle norme previste per altri titoli fiscali – gli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 – posto che, nel caso di omesso versamento di ritenute, le somme dovute sono già certe e se ne concede il versamento tardivo a condizione che ciò effettivamente avvenga.

Citava la sentenza Cass. 18353/2007 sulla particolarità del condono previsto dall’art. 9 bis.

2 – Con il proprio controricorso la srl New. Fa. Dem. chiede venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso o il suo rigetto e propone due motivi di ricorso incidentale condizionato.

2.1 – Si afferma l’infondatezza del ricorso.

Il primo motivo era inammissibile per la mancata specificità delle argomentazioni relative agli errori di diritto compiuti nella sentenza impugnata.

Il motivo era anche infondato in quanto il documento era stato tardivamente prodotto ed era emerso che la D.M. non fosse neppure addetta alla ricezione degli atti.

Anche il secondo motivo era inammissibile perchè del tutto generico. Ed infondato tanto che il diniego del condono era stato ritenuto illegittimo dalle Commissioni tributarie. Pendeva il giudizio di legittimità. E si chiedeva la riunione del presente giudizio a quello.

Dopo il primo del 2002 era stato fatto un secondo condono relativamente al quale erano state effettuati tutti i versamenti, come avevano affermato quei diversi giudici del merito.

In diritto poi la Cassazione aveva affermato che il mancato versamento di rate non incide sulla validità della definizione agevolata neppure nel caso del condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis: da ultimo Cass. n. 22788/2006. Sul punto invero la norma tace ma tale silenzio non può essere inteso nel modo auspicato nel ricorso.

Si cita l’ordinanza Cass. 6370/2006 e la sentenza n. 22788/2006.

2.2 – Vengono anche articolati due motivi di ricorso incidentale condizionati.

2.2.1 – Nel primo si deduce la violazione di legge perchè la Commissione regionale non aveva ritenuto inammissibile l’appello di controparte per carenza di specificità, perchè non erano stati indicati con la necessaria puntualità i motivi di censura ed i punti della sentenza che si intendeva appellare.

2.2.2 – Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge, ed in particolare del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, e art. 32, comma 1, per avere la Commissione deciso in base ad un documento, la relata di notifica della cartella esattoriale, non tempestivamente prodotto.

L’Amministrazione era decaduta in prime cure e la Commissione regionale l’aveva acquisito come documento nuovo che non estendeva la cognizione. Una decisione certamente errata e che contrastava con il termine di decadenza per poter produrre documenti.

3 – Equitalia Polis spa, nel controricorso (tardivo) spendeva argomentazioni adesive al ricorso.

Riteneva compiuta e regolare la notifica della cartella con consegna di copia dell’atto all’addetta D.M., presente presso la sede della società.

4 – Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

E’ fondato il solo ricorso principale proposto dall’Agenzia delle entrate.

E’, invece, infondato il ricorso incidentale del contribuente, e sono inammissibili il ricorso del Ministro delle Finanze, privo della legittimazione ad agire, ed il controricorso di Equitalia, perchè tardivo.

1 – Il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate (che non pecca certo di aspecificità argomentando la tardività del ricorso del contribuente) è fondato ed incidendo sulla proponibilità del ricorso del contribuente determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l’assorbimento delle ulteriori doglianze argomentate nel ricorso dell’Agenzia e nel ricorso incidentale del contribuente.

Nel ritenere che il ricorso fosse stato tempestivamente proposto, la Commissione regionale e, prima ancora, la Commissione provinciale non avevano fatta corretta applicazione del principio di diritto più volte precisato da questa Corte (da ultimo: Sez. 6 – 5, n. 12181 del 17/05/2013 Rv. 626781), secondo il quale, in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario.

E, nel caso concreto, mentre era pacifico che la D.M. fosse presente nella sede della società e che si fosse qualificata come persona addetta al ritiro della posta, la mera assenza di rapporti lavorativi con la società era circostanza di fatto inidonea a superare l’indicata presunzione. Considerando poi anche il fatto che il ricorso del contribuente si era fondato su quelle cartelle di pagamento che erano state notificate alla società esclusivamente con la consegna materiale delle stesse alla D.M..

2 – La produzione davanti alla Commissione tributaria regionale della documentazione relativa alla notifica del ricorso del contribuente era consentita dal dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 che prevede che il giudice d’appello possa, comunque, disporre nuove prove che ritenga necessarie ai fini della decisione (ed era del tutto evidente come l’acquisizione della relata di notifica fosse essenziale alla decisione sulla sua regolarità e, quindi, sul decorso del termine per proporre ricorso).

2 – All’accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle entrate segue la condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il ricorso non poteva essere proposto e condanna il contribuente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.000,00 a favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito.

Dichiara inammissibile il controricorso di Equitalia per tardività.

Dichiara inammissibile il ricorso del Ministro delle Finanze.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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