Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2591 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 12/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6887/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici in Roma via

dei Portoghesi 12.

– ricorrente –

contro

A. P. s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Mario De Bellis e Rita Gradara, elettivamente domiciliata presso lo

studio di quest’ultima in Roma, largo Somalia 67.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 19/24/2011 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il giorno 4 febbraio 2011;

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12

settembre 2018 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La A. P. s.r.l. impugnò un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate, in relazione alla maggiore imposta IVA dovuta per l’anno 2005.

Accolta l’impugnazione in primo grado, l’Agenzia delle Entrate propose allora appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che lo respinse con sentenza depositata il 4 febbraio 2011.

Avverso la detta sentenza, Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso A. P. s.r.l.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deduce la ricorrente la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., in quanto il giudice di merito non ha considerato che in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto del contribuente alla detrazione dell’IVA è subordinato alla prova – che incombe sul predetto – di avere ignorato di essere stato partecipe di una operazione che costituisce mezzo di frode dell’imposta.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la commissione tributaria regionale omesso di accertare se, utilizzando l’ordinaria diligenza, la contribuente avrebbe potuto ignorare di essere coinvolta in una operazione fraudolenta.

2. I due motivi, meritevoli di esame congiunto stante la sostanziale comunanza di oggetto, sono fondati nei limiti di cui si dirà.

2.1. Com’è noto, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, allorchè contesti il diritto del contribuente a portare in detrazione l’IVA – ma il discorso vale anche per la deduzione dei relativi costi ai fini della determinazione del reddito -, assumendo l’esistenza di una fatturazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettuate o, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, che il contribuente, al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio, sapeva, o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, di partecipare ad una operazione fraudolenta posta in essere da altri soggetti.

Ne consegue che, nel caso delle c.d. “frodi carosello”, l’Amministrazione finanziaria, che intenda negare il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in rivalsa, deve provare sia la frode del cedente, sia la connivenza del cessionario, quest’ultima anche per presunzioni semplici (purchè gravi, precise e concordanti), che possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di “cartiera” del cedente, incombendo sul contribuente, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova contraria (Cass. 15/05/2018, n. 11873; Cass. 20/04/2018, n. 9851; Cass. 14/09/2016, n. 18118; Cass. 09/09/2016, n. 17818; Cass. 05/12/2014, n. 25778).

2.2. Nella vicenda che ci occupa la Commissione Tributaria Regionale, dopo avere affermato che la contribuente aveva intrattenuto rapporti con soggetti dediti alle c.d. “frodi carosello”, ha poi, in maniera contraddittoria, affermato che non vi era prova della possibilità di essere consapevole della frode posta in essere dalle altre società, anche perchè il procedimento penale a carico dell’amministratore unico della A. P. s.r.l. si era concluso con un provvedimento di archiviazione.

E a questa conclusione è pervenuta ignorando, per un verso, tutte le circostanze di fatto allegata dall’Agenzia delle Entrate, tese a dimostrare che con l’ordinaria diligenza la contribuente non avrebbe potuto ignorare di essere partecipe delle frodi di cui si discute e, per altro verso, come, non solo, a differenza della sentenza, il decreto di archiviazione non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile, poichè non dà luogo a preclusioni di alcun genere (Cass. 18/04/2014, n. 8999), ma vieppiù in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione emessa in materia di reati fiscali (Cass. 24/11/2017, n. 28174; Cass. 28/06/2017, n. 16262).

3. La sentenza impugnata deve allora essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per statuire anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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