Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2591 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2591 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 120 -70-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

TECHNO PLUS SPA IN FALLIMENTO in persona del Curatore
fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio
dell’avvocato MANFEROCE TOMMASO, che lo rappresenta e
difende giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 05/02/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1/2009 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 20/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/12/2013 dal Presidente e Relatore

udito per il ricorrente l’Avvocato GALLUZZO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Dott. DOMENICO CHINDEMI;

09 12070
Fatto
Con sentenza n.1.29.09 depositata il 20.1.2009, la Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto dalla ‘Agenzia delle
Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di
Verbania che annullava l’avviso di accertamento Iva, per l’anno 2001, nei
confronti della società Techno Plus spa in fallimento notificato prima dello

scadere del termine di 60 giorni dalla consegna del p.v.c. redatto dalla
Guardia di Finanza, ex art.12, comma sette legge numero 212 del 2000.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando
quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che l’avviso di
accertamento, salvo casi di particolare motivata urgenza, di cui non vi è
prova nella fattispecie, non può essere emanato, a pena di nullità, prima
della scadenza del predetto termine, determinandosi la violazione del diritto
di difesa del contribuente e del principio di cooperazione tra
l’amministrazione e quest’ultimo
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) violazione o falsa applicazione dell’articolo 12, comma sette, legge 212
del 2000, in relazione all’articolo 360, numero tre c.p.c. rilevando come il
mancato rispetto del termine dilatorio di quella predetta normativa, in
mancanza di un’espressa sanzione di nullità non può comportare la
illegittimità dell’avviso di accertamento;
b) violazione o falsa applicazione dell’articolo 12, comma sette, legge 212
del 2000, in relazione all’articolo 360, numero tre c.p.c., sotto il diverso
profilo della mancanza di pregiudizio per il contribuente dalla violazione
del termine predetto che non ha formulato alcuna specifica deduzione
volta ad affermare una lesione del diritto di difesa
La società intimata si è costituita con controricorso nel giudizio di legittimità
Il ricorso, dopo la relazione ex art. 380 bis, è stato rimesso e discusso alla
pubblica udienza del 12.12.2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato alla luce della sentenza delle Sezioni Unite che ha
rilevato come “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
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verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, deve
essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di
sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine
decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un
accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio
dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la

posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il
quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione
costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e
contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà
impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione
nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione
anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo
dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e
all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’Ufficio” ( Cass. Sent. n.
1818 4 del 29 luglio 2011) che nulla ha eccepito nel corso del giudizio in
ordine alla sussistenza delle condizioni di “particolare e motivata urgenza”,
avendo il giudice di merito anzi accertato che nella specie l’emanazione
anticipata dell’atto impugnato non è stata sorretta da validi motivi di urgenza,
mai addotti dall’Ufficio.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva
dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 12.12.2013

illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è

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