Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2591 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 29/10/2009, dep. 04/02/2010), n.2591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento della s.r.l. IVLA Cash and Carry, in persona del Curatore

(autorizzato con provvedimento del Giudice Delegato del 2 febbraio

2004), elettivamente domiciliato in Roma alla Via Cicerone n. 28

presso lo studio dell’avv. PANSINI Giovanna che lo rappresenta e

difende in forza della procura speciale rilasciata a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

(1) il MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del

Ministro pro tempore e (2) l’AGENZIA delle ENTRATE, in persona del

Direttore pro tempore, entrambi domiciliati in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e li difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4957/03 depositata il 13 giugno 2003 dalla

Commissione Tributaria Centrale;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 ottobre 2009

dal Cons. dr. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle amministrazioni pubbliche, perorate dall’avv.

Paola ZERMAN (dell’Avvocatura Generale dello Stato);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 26 maggio 2004 al MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE (depositato il 10 giugno 2004), il Fallimento della s.r.l. IVLA Cash and Carry (dichiarata fallita con sentenza n. 65/96 del Tribunale di Rieti) – premesso che il 17 giugno 1993, il 6 settembre 1993 ed il 26 aprile 1994 il competente Ufficio dell’IVA, “a seguito di una verifica generale da parte della GG.FF.” (“subita” da essa società il 23 settembre 1992), aveva notificato distinti avvisi di rettifica delle dichiarazioni (a “credito”) da essa presentate per gli anni 1990, 1991 e 1992, “periodo in cui” aveva emesso “54 fatture per L. 5 miliardi circa relative all’esportazione di prodotti alcolici verso (OMISSIS)”, in forza di due motivi, chiedeva di cassare (“con ogni consequenziale provvedimento, anche, occorrendo, di decisione della controversia nel merito” e con la rifusione delle spese) la sentenza n. 4957/03 della Commissione Tributaria Centrale (depositata il 13 giugno 2003) che, previa riunione, aveva recepito i gravami dell’Ufficio contro le decisioni (339/94, 12/95 e 92/95) della commissione tributaria di secondo grado la quale aveva confermato le sentenze di quella di primo grado, di accoglimento dei suoi ricorsi.

Nel controricorso notificato (“usufruendo della sospensione dei termini processuali prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6”) il 9 luglio 2004 (depositato il 28 luglio 2004) il Ministero intimato e l’Agenzia delle Entrate instavano per la reiezione dell’avversa impugnazione, con ristoro delle spese processuali.

Il 24 ottobre 2009 il Fallimento ricorrente depositava memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nella sentenza impugnata la Commissione Tributaria Centrale premette:

“Il D.M. 29 dicembre 1972, art. 3 relativo ai rapporti di scambio tra (OMISSIS), dispone che l’operatore economico (OMISSIS) esportatore verso (OMISSIS) deve, oltre che registrare le fatture a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23 allegare alla bolletta prevista dallo art. 1 (modificato da D.M. 24 gennaio 1979) “l’esemplare della fattura ad esso restituita dall’acquirente ((OMISSIS)), debitamente assoggettata all’imposizione vigente nel territorio di (OMISSIS) mediante apposizioni sull’esemplare medesimo a) di una impronta recante la dichiarazione dell’introduzione dei beni nel territorio (OMISSIS) e l’ammontare dell’imposta liquidata, b) della seconda sezione della marca …

debitamente perforata con indicazione della data, e c) del timbro a secco circolare contenente … la dicitura (OMISSIS), ufficio tributario””;

– “nel corso degli anni 1990, 1991 e 1992 la s.r.l. IVLA ha emesso complessivamente 94 fatture per complessive L. 5.268.660.800, relative a esportazioni di prodotti alcolici verso (OMISSIS);

acquirente indicato tale M.M. alimentari liquori”;

– “il p.v.c. 23 settembre 1992 ha constatato che su tali fatture è rinvenibile soltanto la dicitura “pagato” con sottoscrizioni illeggibili e diverse, e non sono rinvenibili le anzidette tre apposizioni (impronta con dichiarazione dell’imposta liquidata, seconda sezione della marca, timbro a secco)”;

– “la s.r.l. ha esibito soltanto una dichiarazione 7 giugno 1992 della M. ed una postuma attestazione 22 giugno 1993 dell’ufficio tributario sanmarinese, nella quale è scritto “attesta che le fatture sottoelencate sono state presentate presso il ns.

ufficio il giorno 22 giugno 1993″ (ossia nella stessa data)”.

Ciò posto, il giudice tributario di appello ha accolto i gravami dell’Ufficio affermando (per quanto interessa l’esame del ricorso per cassazione):

– “una siffatta dichiarazione, per vero reticente, a ben vedere attesta soltanto che in precedenza quelle fatture non erano transitate attraverso l’ufficio tributario sanmarinese, con tutto quanto da ciò era conseguito”;

– “tale documentazione non soltanto è diversa e ben lontana da quella prescritta dalla normativa menzionata, ma è anche inattendibile nella sostanza; ciò senza mininamente considerare la singolarità di un flusso commerciale verso (OMISSIS) passando per (OMISSIS)”.

Per la Commissione Tributaria Regionale, quindi, sono “fondate” sia (a) “le pretese di L. 261.891.422 (1990), L. 41.918.790 (1991) e L. 223.709.170 (1992) per IVA “dovuta” sulle 94 operazioni delle quali si è detto” che (b) “le pretese per conseguenti penalità da ricalcolare secondo il D.Lgs. n. 471 del 1997”.

2. La società censura tale decisione con due motivi.

A. Con il primo la ricorrente – rammentato aver questa Corte (“Cass., n. 13221/01”), con “recente orientamento” (ribadito da “Cass., n. 6351/02”, secondo la quale “la prova dell’avvenuta esportazione può essere fornita con ogni mezzo purchè essa abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità, quale può essere l’attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione”), statuito che “il regime probatorio dell’esportazione debba essere ricavato dalla disciplina doganale e precisamente dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 346 (T.U. delle leggi doganali), che consente di dare la prova dell’esportazione anche per mezzo di documentazione rilasciata da pubblica amministrazione o da dogana estera” (“nello stesso senso, Cass., n. 5065/98, per cui “l’esportazione deve risultare da documento doganale ovvero da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura. Conseguentemente, qualora dal cedente siano state emesse le fatture relative alla merce destinata all’esportazione e su tali fatture … risulti la vidimazione dell’ufficio doganale, devono ritenersi soddisfatte le condizioni richieste dalla legge per ritenere sussistente … una cessione all’esportazione esente da imposta”), quindi “attraverso altri documenti di prova che non siano … gli originali delle fatture, malauguratamente non più nella disponibilità di essa ricorrente in quanto smarrite, come da denuncia alla A.G. del 20 novembre 2000” – contesta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, artt. 113 e 116 c.p.c. ed art. 111 Cost.” nonchè “difetto assoluto e/o contraddittorietà della motivazione” adducendo che “la Commissione Tributaria Centrale è incorsa in insufficienza e contraddittorietà di motivazione allorchè, richiamando la normativa di cui al D.M. del 29 dicembre 1972, ha negato ad essa società la possibilità di dimostrare …

l’avvenuta esportazione dello, merce attraverso altri documenti di prova, peraltro ritenuti utili allo scopo nei due precedenti gradi di giudizio” “segnatamente”: (a) “copia delle fatture con sopra stampigliato il timbro della Gendarmeria della Repubblica di San Marino”; (b) “dichiarazione resa dall’Ufficio Tributario della dogana di San Marino” e (c) “dichiarazione della ditta (OMISSIS) M. M. attestante la regolare introduzione nella (OMISSIS) della merce di cui alle fatture in oggetto emesse negli anni 1990-1992” non avendo “riconosciuto alcuna rilevanza all’attestazione del 22 giugno 1993 dell’Ufficio Tributario sammarinese, che certifica la presentazione delle fatture di cui all’allegato elenco alla data della comunicazione (22 giugno 1993)” e spingendosi “fino a definirla reticente”, “deducendone apoditticamente che quelle fatture sarebbero transitate attraverso l’Ufficio solo il 22 giugno 1993 (?) e non prima”.

Secondo la ricorrente, inoltre, “tale opinabile conclusione si pone … in aperto contrasto col consolidato orientamento della stessa giurisprudenza tributaria secondo il quale “il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 non richiede affatto l’immediata apposizione del visto doganale sulla fattura contestualmente al passaggio dei beni lungo la linea di frontiera verso l’estero. E’, invece, essenziale che dagli atti dell’amministrazione doganale risulti palese l’avvenuta esportazione nella sua regolare effettuazione entro il previsto periodo di tempo indispensabile per l’esenzione dell’IVA circa la fattura suindicata” (Comm. Trib. Centr., n. 1076/89)” perchè “la sentenza impugnata non ha tenuto conto di tutti i documenti prodotti dalla società giudicando non in base agli elementi offerti dalla parte, ma sulla base di una presunzione e delle mere allegazioni dell’Amministrazione finanziaria, che avrebbe avuto l’onere di provare la pretesa tributaria e la legittimità dell’accertamento effettuato”: “la IVLA srl”, a giudizio della ricorrente, “ha dimostrato in modo certo ed incontrovertibile di aver presentato le merci e le fatture alla dogana di destinazione, con conseguente perfezionamento della procedura di esportazione (la relativa attestazione è stata rilasciata dalla dogana estera) ha, inoltre, dimostrato che le merci sono effettivamente pervenute alla ditta Menghi”.

La stessa ricorrente, infine, adduce che la Commissione Tributaria Centrale ha “addirittura omesso di pronunciarsi sull’eccezione tempestivamente sollevata”, con la quale aveva invocato “il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, in vigore dal 1 aprile 1998, che prevede sanzioni di gran lunga inferiori a quelle comminate dall’Ufficio IVA di Rieti, chiedendone in via subordinata l’applicazione in ossequio al principio del favor rei”.

B. Con l’altro motivo la ricorrente – assunto che “la mancata ammissione di un mezzo istruttorie si traduce in un vizio di motivazione” quando (1) “sia diretto a dimostrare punti decisivi della controversia” e (2) “il vizio emerge dal ragionamento posto a base della decisione” – denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8; D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346” nonchè “difetto e/o contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo della controversia … per mancata ammissione dei mezzi di prova ed esercizio del potere dispositivo” affermando essere di “tutta evidenza”, “dal tenore della pronuncia” impugnata, la sussistenza del “nesso di causalità tra l’eccepita omissione e la decisione” avendo la Commissione “tentato di accertare i fatti emettendo in data 14 febbraio 2002 un’ordinanza nei confronti dell’Ufficio IVA di Pesaro al quale chiedeva di relazionare compiutamente in merito all’effettivo ricevimento della merce da parte dell’operatore (OMISSIS) M.M.”, senza dare “seguito alle indicazioni riportate” nella “nota del 10 settembre 2002” con la quale detto Ufficio “rispondeva di non poter dar seguito alla richiesta della Commissione” (“poichè, ai sensi del D.M. 29 dicembre 1912, art. 6 titolare “della potestà di controllo limitatamente alle operazioni di cessioni all’esportazione dalla (OMISSIS) a quella (OMISSIS)”, sicchè incompetente per le operazioni in senso inverso”) ed “indicava alla Commissione la strada da percorrere, ossia quella di rivolgersi direttamente all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino “avvalendosi dell’opera del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma – (OMISSIS)”: secondo la ricorrente, la Commissione “sarebbe giunta certamente a ben altra decisione” se avesse “seguito le indicazioni fornite dall’Ufficio tributario di Pesaro” (“richiedendo, ad esempio, all’Ufficio di San Marino una nota integrativa al fine di prendere visione dei documenti allegati prodotti da essa società”):

“omettendo di richiedere tali decisive informazioni”, quindi, “la Commissione non ha portato a compimento il ragionamento logico giuridico teso ad individuare i motivi a base del parziale accoglimento dei ricorsi proposti dall’Ufficio IVA di Rieti”.

3. Il ricorso deve respinto perchè infondato.

A. In via preliminare va ricordato che per “saldo principio” di questa Corte (tale definito già da sez. un. 9 dicembre 1996 n. 10952; confermato da Cass., trib.: 15 maggio 2008 nn. 12169-12170; 21 dicembre 2007 n. 27004; 15 aprile 2005 n. 7910; 5 agosto 2002 n. 11684; 15 dicembre 2000 n. 15885, tra le recenti) – da ribadire per carenza di qualsivoglia convincente argomentazione contraria;

(1) “il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale è proponibile solo ai sensi dell’art. 111 Cost.” e;

(2) “con il relativo rimedio straordinario sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge, e non anche quelli concretizzanti …

omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.

Siffatto principio – nonostante l’espressa applicabilità delle “disposizioni di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1” (quindi pure del n. 5, secondo cui il ricorso per cassazione può essere proposto “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”) anche “alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge” disposta dall’art. 360 c.p.c., comma 4 (come novellato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) – deve essere tuttora applicato per la risoluzione della presente controversia in quanto la sentenza impugnata è stata depositata prima dell’entrata in vigore di tali modifiche: ai sensi dell’art. 27, comma 2 (“disciplina transitoria”) del detto D.Lgs. n. 40 del 2006, infatti, “le … disposizioni del Capo 1^” (in cui è compreso l’art. 2) diverse da quelle contenute negli “art. 1 e art. 19, comma 1, lett. f)” (le quali soltanto, per il comma 1, “si applicano ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del …

decreto”) “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore di esso … Decreto” n. 40 del 2006.

B. In secondo luogo, poi, va ricordato che il vizio di “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussiste (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127; id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1, 11 agosto 2004 n. 15499) soltanto quando si deduce la erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge: esso, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65).

Di contro, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, (se consentita) in sede di legittimità, soltanto sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa.

Il vizio in questione, poi, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità (Cass., 2, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2, 26 gennaio 2004 n. 1317), dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

C. L’applicazione al caso dei riprodotti principi di diritto evidenzia (1) l’insussistenza delle violazioni di legge denunziate dalla curatela e (2) la inammissibilità dei vizi motivazionali dalla stessa lamentati.

C1. La Commissione Tributaria Centrale, invero, non ha affatto negato ingresso alla documentazione offerta dalla contribuente:

l’affermazione secondo cui “tale documentazione” (cioè la documentazione esibita (dalla contribuente) “non soltanto è diversa e ben lontana da quella prescritta dalla normativa menzionata, ma è anche Inattendibile nella sostanza”, infatti, suppone, di necessità logica, un implicito giudizio di ammissibilità, ovviamente del tutto diverso da quello (propriamente di merito), successivo, di inattendibilità tratto dall’esame della stessa, concernente il valore probatorio di quella documentazione.

Discende da tanto che il giudice di appello non è incorso nella violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346, artt. 113 e 116 c.p.c. nonchè art. 111 Cost., dedotta con il primo motivo di ricorso, perchè lo stesso ha fatto concreta e specifica applicazione dei principi (richiamati dalla stessa curatela ricorrente) affermati da questa sezione nelle conformi decisioni 26 ottobre 2001 n. 13221 e 6 febbraio 2002 n. 1614, secondo i quali:

– il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53, comma 1 pone una presunzione di cessione internazionale e, pertanto, “la prova dell’avvenuta esportazione” grava sul contribuente;

– le “formalità” previste dal medesimo D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 1, lett. a), (nel testo applicabile ratione temporis, per il quale la esportazione “deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento … o … sul documento di cui all’art. 21, comma 4, secondo periodo”), “da adempiersi da parte dell’ufficio doganale di partenza” (“il cui compimento legittima l’emissione di fattura senza applicazione dell’IVA”), “non escludono che il cedente debba assumere la responsabilità dell’intera operazione di esportazione per cui, nel caso in cui non sia stata fornita la prova della presentazione delle merci alla dogana di destinazione, l’operazione deve considerarsi come non effettuata e, non essendo stata vinta la presunzione di cui all’art. 53, l’operazione deve essere considerata come una cessione nel territorio nazionale, soggetta ad IVA”;

– la possibilità di fornire la prova dell’avvenuta esportazione “con ogni mezzo” impone pur sempre al contribuente di produrre “una prova certa ed incontrovertibile, quale l’attestazione di pubbliche amministrazioni del paese di destinazione dell’avvenuta presentazione delle merci in dogana”.

Nel caso la stessa ricorrente riferisce di aver prodotto una (mera) “dichiarazione resa dall’Ufficio tributario di San Marino” nonchè “copie delle fatture con sopra stampigliato il timbro della Gendarmeria della Repubblica di San Marino” ma non spiega perchè questi documenti – tutti di data posteriore alle annualità in contestazione – dovrebbero provare, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, la effettività della “avvenuta presentazione” delle specifiche “merci” alla dogana di (OMISSIS) e, quindi, l’esportazione delle stesse in tale paese.

Siffatto aspetto della censura, comunque, investe la valutazione del contenuto di quei documenti e la idoneità probatoria degli stessi, quindi un giudizio istituzionalmente riservato al giudice del merito che – attesi i limiti della impugnabilità in cassazione delle decisioni della Commissione Tributaria Centrale depositate prima del 2 marzo 2006 richiamato innanzi (3.A.) – esclude ogni possibilità di sindacato da parte di questa Corte in proposito.

C.2. l’omessa richiesta di “informazioni”, “direttamente all’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino (avvalendosi dell’opera del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma – (OMISSIS))”, denunziata con il secondo motivo, di poi, non integra nè “violazione” nè “falsa applicazione” dell’art. 116 c.p.c., D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 346 atteso che (cfr., Cass., trib., 9 giugno 2009 n. 13201, da cui gli excerpta che seguono; cfr., altresì: 26 febbraio 2009 n. 4589, 11 gennaio 2006 n. 366 nonchè 28 ottobre 2003 n. 16161, la quale ricorda, in senso conforme, “Cass.: 25 maggio 2002, n. 7678; 7 febbraio 2001, n. 1701;

10 novembre 2000, n. 14624”) il giudice tributario – attesi (art. 111 Cost.) il principio costituzionale della parità delle parti nel processo e la sua posizione di “terzo” rispetto alle medesime (cfr., Cass., trib., 17 novembre 2006 n. 24464), non ha nessun obbligo di esercitare poteri officiosi (quali quelli attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7) per sopperire alle deficienze probatorie della parte onerata, salvo che in ipotesi (nel caso neppure adombrata) di impossibilità di una di esibire documenti in possesso dell’altra parte, essendo quei poteri meramente integrativi (e non esonerativi) dell’onere probatorio principale (Cass., trib.:

20 giugno 2008 n. 16817; 14 aprile 2007 n. 10970; 17 novembre 2006 n. 24464; 20 gennaio 2006 n. 1134; 18 gennaio 2006 n. 905).

C.3. l’omessa pronuncia (“addirittura omesso di pronunciarsi”) sulla richiesta di “applicazione” (“in ossequio al principio del favor rei”) del “D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 7, in vigore dal 1 aprile 1998, che prevede sanzioni di gran lunga inferiori a quelle comminate dall’Ufficio IVA di Rieti”, denunziata in fine al primo motivo di ricorso, è insussistente avendo la Commissione Tributaria Regionale espressamente statuito che le “penalità” relative all'”IVA dovuta sulle 94 operazioni” “pretese di L. 261.891.422 (1990), L. 41.918.790 (1991) e L. 223.709.170 (1992) di indimostrata esportazione debbono essere ricalcolate (“pretese per conseguenti penalità da ricalcolare”), evidentemente dall’Ufficio, proprio “secondo il D.Lgs. n. 471 del 1997”, come richiesto dalla ricorrente.

4. Per la sua totale soccombenza il fallimento ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., deve essere condannato a rifondere alle amministrazioni pubbliche le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate (nella misura indicata in dispositivo) in base alle vigenti tariffe forensi, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva svolta dalle parti vittoriose.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Fallimento a rifondere alle amministrazioni resistenti le spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00), di cui Euro 6.000,00 (seimila/00) per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA