Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2591 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 03/02/2011), n.2591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.D.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Puglia, sez. 8^, n. 96, depositata il 11.4.2008.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott.

Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, confermando la decisione di primo grado, la Sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia indicata in epigrafe ha dichiarato estinta per intervenuto condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16 controversia su avviso di liquidazione imposta di successione ed invim per l’anno 2000, ancorchè in presenza, al riguardo, di precedente provvedimento, non impugnato, di diniego di condono;

rilevato:

– che, avverso detta decisione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’intimata non è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 censurando la decisione impugnata per aver dichiarato l’estinzione del giudizio per intervenuto condono ancorchè risultasse in atti dedotta la mancata impugnazione di precedente provvedimento di diniego di condono con i correlativi effetti preclusivi;

considerato:

– che il mezzo è manifestamente fondato, giacchè il diniego di definizione agevolata costituisce, per esplicito dettato normativo (v. la lett. h della disposizione), atto autonomamente impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19 (v. in relazione al previgente contenzioso tributario ed al corrispondente D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16: Cass. 4020/04, 13999/02, 6471/02, 7279/95), con la conseguenza che, in forza del criterio sostanziale dell’autonomìa funzionale, il contribuente è tenuto a contestarlo, entro l’ambito temporale stabilito a pena di decadenza, e che, ove a ciò non provveda, non può, successivamente, invocare la spettanza del beneficio (v. giur. cit.).

ritenuto:

– che, restando assorbito il secondo motivo, il ricorso dell’Agenzia va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale della Puglia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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