Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2591 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 2591 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO

ORDINANZA

sul ricorso 26651-2012 proposto da:
DE ROSA CARMINE C.F. DRSCMN66L16F839C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 58, presso lo
studio dell’avvocato ANTONIO CARUSO, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANTONINO SIRACUSA, giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2017
4044

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domicillata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIR0′, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- controricorrente

avverso la sentenza n. 1007/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/08/2012 R.G.N.

969/2011.

R.G. n. 26651/2012

RILEVATO

che con sentenza in data 24 agosto 2012 la Corte di Appello di Milano, in
riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il ricorso proposto da
Carmine De Rosa nei confronti di Poste Italiane Spa volto a far accertare
l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione

1-bis del d. Igs. n. 368 del 2001, ad un primo contratto intercorso tra le
parti dal 2 aprile 2007 al 29 settembre 2007, nonché ad un secondo
contratto per il periodo 22 ottobre 2007 – 29 febbraio 2008 per la
“necessità di far fronte alla temporanea assenza di personale di
sportelleria”, a mente dell’art. 1 della I. n. 368/2001 citata;
che avverso tale sentenza Carmine De Rosa ha proposto ricorso affidato a
nove motivi, cui ha opposto difese la società con controricorso;
che entrambe le parti hanno depositato memorie;

CONSIDERATO

che i primi sei motivi di ricorso denunciano, sotto vari profili, vizi di
motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1-bis del d.
Igs. n. 368 del 2001 per avere la Corte territoriale ritenuto il primo contratto
a termine oggetto di impugnativa conforme all’accordo quadro di cui alla
direttiva comunitaria 1999/70/CE, pur non contenendo la specifica
indicazione delle concrete ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo di cui all’art. 1 del d. Igs. n. 368/2001, con
pretesa violazione della clausola di non regresso oltre che di svariati principi
costituzionali e comunitari, dubitandosi altresì che la società originariamente
convenuta potesse definirsi una “impresa concessionaria di servizi nei
settori delle poste” e sostenendosi che, comunque, l’attività bancaria e
finanziaria non rientrerebbe nel settore postale;
che tali motivi, formulati con riferimento alla violazione e falsa applicazione
di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., sono in parte inammissibili perché
privi di adeguata specificità considerato che tale vizio va dedotto non solo
con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche –

dell’illegittima apposizione del termine apposto, ai sensi dell’art. 2 comma

R.G. n. 26651/2012

mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella
sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le
norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita
dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da
prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni,
•, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio
compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione

Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012), mentre nella specie essi
assommano promiscuamente ed indistintamente una pluralità di violazioni
di norme di legge, oltre che di principi comunitari e costituzionali, senza che
dall’illustrazione di ciascuno dei motivi sia dato comprendere a quale delle
norme regolatrici della fattispecie ed all’interpretazione alle stesse fornita
sia riconducibile la critica vincolata di cui all’art. 360, co. 1, c.p.c.;

che detti motivi sono per le residue censure infondati alla luce dei principi di
diritto affermati da Cass. SS.UU. n. 11374 del 2016 con cui si è statuito
che: “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese
concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti
specificati dal comma 1 bis dell’art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, non
necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del
medesimo d.lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla
sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal
legislatore”; “in tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula
in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della
disciplina di cui al d.lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni,
applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa
nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro,
recepito nella Direttiva n.1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in
ispecie, l’art. 5 del d.lgs. n. 368 cit., come integrato dall’art. 1, commi 40 e
43, della I. n. 247 del 2007, impone di considerare tutti i contratti a termine
stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi
intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui
violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto”;

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(Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014;

R.G. n. 26651/2012

che a tale pronuncia, qui condivisa, si rinvia integralmente per ogni
ulteriore aspetto sollevato da parte ricorrente da ritenersi disatteso sulla
base della sentenza delle Sezioni unite civili, anche in riferimento alle
questioni di pregiudizialità comunitaria e di illegittimità costituzionale
sollevate dall’istante;
che con il settimo motivo si denuncia violazione di numerose norme di
legge e di codice, anche processuale, per avere la Corte territoriale ritenuto

contingentamento” del 15%, lamentando che la stessa si sarebbe basata su
documentazione inidonea e che, comunque, la percentuale degli assunti a
termine deve essere calcolata solo con riferimento agli impiegati nel settore
di attività postale vera e propria con esclusione degli addetti ai servizi
bancari e finanziari; si opina altresì che il computo dei dipendenti a tempo
indeterminato dovesse effettuarsi con il criterio cd. “full time equivalent” e
non “per teste” come patrocinato dalla società;
che tale motivo non può trovare accoglimento in quanto inammissibile nella
parte in cui propone una rivalutazione del materiale probatorio esaminato
dai giudici di merito, anche con riferimento al contenuto di atti e documenti
non specificato adeguatamente, rivalutazione certamente preclusa in sede
di legittimità; il motivo è poi in parte infondato alla luce dell’orientamento di
questa Corte secondo cui nulla la norma dispone in relazione alla tipologia
delle mansioni esercitate dai dipendenti ai fini della possibilità di assunzione
a termine e che una tale limitazione è estranea anche alle motivazioni
adottate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214/2009 (per tutti i
profili articolati nel motivo in esame v., avuto riguardo ad analoghe
doglianze, Cass. n. 1029 del 2016; Cass. n. 2324 del 2016; di recente
Cass., n. 16431 del 2017); quanto al criterio di computo la censura è
inammissibile per il suo carattere di novità, considerato che nella sentenza
impugnata la questione non è affrontata e vige la giurisprudenza
consolidata di questa Suprema Corte secondo cui, qualora una determinata
questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza
impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di
legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità
della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della

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provato che la società avesse osservato il limite della cd. “clausola di

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questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di
autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare
ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la
questione stessa Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012;
Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006;
Cass. n. 6542 del 2004).

applicazione degli artt. 115, 116 e 2697 c.c. laddove la Corte di merito
ritiene legittima anche la seconda assunzione a termine impugnata “ex art.
360 n. 3 c.p.c.”, va respinto in quanto, nonostante l’invocazione solo
formale del vizio di violazione di legge, nella sostanza si duole di un
apprezzamento di fatto congruamente motivato in ordine alla ricorrenza in
concreto delle ragioni che giustificavano il ricorso al contratto a termine,
apprezzamento di pertinenza esclusiva del giudice di merito non sindacabile
in questa sede di legittimità attraverso l’esposizione di censure inadeguate;
che il nono motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione di
norme della contrattazione collettiva sempre in ordine al rispetto della
clausola di contingentamento oltre che omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.,
è inammissibile in quanto nel corpo di esso non viene riportato
adeguatamente il contenuto degli atti processuali dai quali questa Corte
possa valutare la violazione del criterio della corrispondenza tra chiesto e
pronunciato;
che l’ultima doglianza, con cui si chiede la riammissione in servizio ed il
risarcimento del danno, è inammissibile in quanto i giudici del merito hanno
riconosciuto la legittimità dei termini apposti ai contratti, con statuizione
che, per quanto innanzi, ha superato il vaglio di legittimità;
che, dunque, respinto il ricorso, le spese seguono la soccombenza liquidate
come da dispositivo;

P.Q.M.

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che l’ottavo mezzo di impugnazione, con cui si denuncia “violazione e falsa

R.G. n. 26651/2012

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle
spese liquidate in euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso nella Adunanza camerale del 18 ottobre 2017

Il Presidente

Peadonado thOtiade
t. Giovanni ctJ
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,

;- CORTE SUPREMA DI CALSADOM
n/ Sezione

Dott. Vincenzo Di Cerbo

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