Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25909 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25909 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: ROSSETTI MARCO

SENTENZA
sul ricorso 5967-2008 proposto da:
COMUNE MASSA LUBRENSE 00637560632, in persona del
Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SAN TOMMASO D’AQUINO 112, presso lo studio
dell’avvocato MILARDI CARLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato SGUANCI ALFREDO giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1.929

LATERZA

OLGA

LTRLGO37A42F839N,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 44, presso lo
studio dell’avvocato LATERZA CRISTOFARO AGNESE,

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

rappresentata e difesa dall’avvocàto D’ACUNTO GIUSEPPE
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3612/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/11/2007 R.G.N. 2872/2002;

udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;
udito l’Avvocato GIUSEPPE D’ACUNTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l’inammissibilita’, in subordine per il rigetto del
ricorso.

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N. 5967/08
Udienza del 17 ottobre 2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1997 la sig.a Olga Laterza convenne dinanzi al Tribunale di Torre
Annunziata il Comune di Massa Lubrense, esponendo che:
-) era proprietaria di un fondo a dislivello sito nel territorio del suddetto
CO mune;
– ) nel gennaio del 1997 il muro di contenimento del proprio fondo era

– ) la frana era stata causata sia dagli improvvidi lavori eseguiti dal Comune
sulla strada sottostante, sia da una non corretta manutenzione di essa.
Concludeva pertanto chiedendo la condanna dell’amministrazione convenuta
al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti appena descritti.
Il Comune di Massa Lubrense si costituì, e negò qualsiasi propria
responsabilità per l’accaduto.

1.1. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza 13.11.2001 n. 2030,
rigettò la domanda ritenendo non provata la colpa dell’amministrazione.
Tale decisione venne tuttavia parzialmente riformata dalla Corte d’appello di
Napoli, con la sentenza 22.11.2007 n. 3612, in accoglimento dell’appello
proposto dalla sig.a Olga Laterza.
Il giudice di secondo grado ritenne infatti che la responsabilità dell’accaduto
andasse ascritta sia all’amministrazione comunale, per non avere adottato
alcun provvedimento idoneo a prevenire il rischio di frane nell’area in
questione; sia alla stessa sig.a Olga Laterza, per non avere fatto costruire e
mantenere secondo le regole dell’arte il muro di contenimento del proprio
fondo.
Sulla base di queste considerazioni la Corte d’appello, in applicazione
dell’art. 1227, comma 1, c.c., condannò il Comune di Massa Lubrense a
risarcire alla sig.a Olga Laterza il 50% dei danni da questa patiti in
conseguenza della frana, oltre gli interessi.

1.2. La sentenza della Corte d’appello di Napoli è stata impugnata per
cassazione dal Comune di Massa Lubrense, in base a tre motivi.
La sig.a Olga Laterza ha resistito con controricorso.

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franato in seguito ad abbondanti piogge;

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Udienza del 17 ottobre 2013

MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge (in particolare,
degli artt. 2051 e 2697 c.c.), e si articola in due profili.
Sotto il primo profilo, il ricorrente allega che la Corte d’appello avrebbe
addossato all’amministrazione comunale, nella qualità di “custode” ai sensi

bene comunale ed il danno: onere che, per contro, doveva ricadere sulla
parte danneggiata.
Sotto il secondo profilo, l’amministrazione comunale allega che in ogni caso
nel corso del giudizio la prova che la frana fosse dovuta a caso fortuito era
stata validamente fornita, ed erroneamente la Corte d’appello l’avrebbe
ritenuta insussistente.

2.2. Il primo profilo del primo motivo di ricorso è inammissibile per due
ragioni.
La prima ragione è che esso non è pertinente rispetto alla

ratio decidendi

della sentenza. La Corte d’appello, infatti, non ha addossato al custode (il
comune) l’onere di provare l’inesistenza del nesso causale tra frana e danno,
ma ha – più semplicemente – ritenuto che la parte danneggiata avesse
compiutamente assolto quell’onere, attraverso la consulenza tecnica
d’ufficio (cfr. sentenza impugnata, pag. 5, dal primo al terzo capoverso).
La seconda ragione è che il motivo di ricorso in esame, proprio perché non
pertinente rispetto alla ratio decidendi, è stato corredato da un quesito di
diritto anch’esso non pertinente, giacché con esso si chiede alla Corte di
cassazione di stabilire se “incorre in violazione (…) dell’art. 2051 c.c. (…) la
sentenza di merito che non ritiene onere della parte danneggiata la prova di
nesso di causalità tra la res custodita (…) e l’evento dannoso (…)”. Ma, per
quanto detto, la sentenza impugnata non ha affatto sollevato il danneggiato
dall’onere della prova del nesso di causa tra cosa e danno.
Di qui l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile
ratione temporis al presente giudizio.

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dell’art. 2051 c.c., l’onere di provare l’inesistenza di nesso causale tra il

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Udienza del 17 ottobre 2013

2.3. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso è anch’esso inammissibile.
Sebbene prospettato come vizio di violazione di legge, in realtà col motivo
in esame si ascrive alla sentenza impugnata di non essersi avveduta che nel
corso del giudizio il Comune di Massa Lubrense aveva validamente
dimostrato l’ascrivibilità della frana ad un caso fortuito. Il motivo, quindi,
investe il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove raccolte:

legittimità se non quando non sia sorretto da adeguata motivazione.

3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Col secondo motivo di ricorso il Comune di Massa Lubrense lamenta il
vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Secondo l’amministrazione ricorrente, la decisione della Corte d’appello
sarebbe “illogica, omessa e contraddittoria” sotto diversi profili, ovvero:
(a) avere ritenuto che sia il muro della sig.a Olga Laterza, sia la strada di
proprietà comunale, fossero crollati per una causa unitaria, benché non
costituissero strutture tra loro connesse o collegate;
(b) avere ritenuto che sia il muro della sig.a Olga Laterza, sia la strada di
proprietà comunale, fossero crollati per la stessa causa, benché i due crolli
non siano stati contemporanei;
(c) non avere in alcun modo accertato quale dei due manufatti crollati fosse
più risalente per epoca di costruzione;
(d) avere ritenuto da un lato che il muro di proprietà Laterza fosse costruito
in modo viziato, e dall’altro che al crollo di esso avesse concorso il dissesto
della strada di proprietà comunale.

3.2. Anche questo motivo è inammissibile. A prescindere, infatti, dalla
inadeguatezza del modo in cui il Comune ricorrente ha esposto, a
conclusione del motivo, il “fatto controverso” che si assume essere stato
malamente accertato dal giudice di merito, rimane ostacolo insormontabile
all’ammissibilità del motivo la circostanza che l’amministrazione ricorrente,
attraverso esso, mira ad ottenere una valutazione del materiale probatorio
nuova e diversa rispetto a quella adottata dalla Corte d’appello.

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e

giudizio, quest’ultimo, eminentemente di fatto, insindacabile in sede di

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Udienza del 17 ottobre 2013

4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col terzo motivo di ricorso il Comune di Massa Lubrense lamenta che la
sentenza impugnata avrebbe violato l’art. 1227 c.c., nell’attribuire alla sig.a
Olga Laterza una colpa concorrente nella misura del 50%, avrebbe mal
valutato la gravità della colpa della danneggiata, la quale si sarebbe invece

4.2. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, dal momento che la
graduazione delle colpe concorrenti della vittima e del responsabile, ai sensi
dell’art. 1227, comma primo, c.c., costituisce una tipica valutazione di fatto
demandata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità (secondo la
disciplina ratione temporis applicabile) solo per vizi della motivazione, che
nel caso di specie non sono stati nemmeno prospettati.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai
sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c..
P.q.m.
la Corte di cassazione, visto l’art. 383, comma primo, c.p.c.:
– ) dichiara inammissibile il ricorso;
– ) condanna il Comune di Massa Lubrense alla rifusione nei confronti della
sig.a Olga Laterza delle spese del presente grado di giudizio, che si
liquidano in euro 5.200 (di cui 200 per spese).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile
della Corte di cassazione, addì 17.10.2013.

dovuta quantificare in misura ben maggiore.

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