Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25909 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20225-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A.M.T., P.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO

LUCISANO, che la rappresenta e difende assieme agli Avvocati STEFANO

CARMINI e MARIA SONIA VULCANO giusta procura speciale estesa in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 800/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata l’8/7/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 199/4/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Genova in accoglimento del ricorso proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso avviso di liquidazione per imposta di successione 2008;

i contribuenti resistono con controricorso ed hanno depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4”, lamentando la ricorrente che la CTR abbia affermato, in merito alla franchigia fruibile, che non rilevassero le donazioni fatte in vita dal de cuius, comprese quelle effettuate nel periodo tra il 25.10.2001 ed il 29.11.2006, rilevando che all’epoca delle donazioni le stesse erano esenti da ogni tipo di imposizione, stante l’abrogazione dell’imposta sulle successioni e donazioni;

1.2 la doglianza è infondata in quanto la decisione della commissione tributaria regionale qui impugnata è conforme a principi di diritto già affermati da questa Corte (cfr. Cass. nn. 12779/2018, 24940/2016, 26050/2016), che il Collegio pienamente condivide, laddove i giudici di merito hanno disatteso la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui l’istituto del coacervo dovrebbe continuare ad operare – anche con riguardo alle donazioni poste in essere tra l’ottobre 2001 ed il novembre 2006 – in ragione della verifica di superamento della franchigia sull’imposta di successione, e ciò al fine sostanziale di colpire l’elusione impositiva effettuata tramite l’artificiosa dismissione frazionata del patrimonio attraverso preordinate donazioni in vita del de cujus;

1.3. la tesi dell’amministrazione finanziaria propugna la conservazione, nel tempo, di un istituto giuridico in forza di un processo puramente ermeneutico volto a supplire la lacuna legislativa creatasi nel susseguirsi delle discipline che ha riguardato l’imposta in oggetto (dalla sua introduzione secondo il regime-base di cui al TUS – D.Lgs. n. 346 del 1990; alle modificazioni sostanziali apportate dalla 1.342/00; alla sua soppressione per effetto della L.383/01 e, infine, nuova introduzione in forza della L. n. 286 del 2006 di conv. del D.L. n. 262 del 2006, ulteriormente modificata con L. n. 296 del 2006).

1.4. tale soluzione non è condivisibile sul piano meramente interpretativo, ponendosi in contrasto con la netta cesura operata dal legislatore nel sopprimere l’imposta in questione, per poi “istituirne” (così il citato D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47) una nuova, non sic et simpliciter riconducibile al modello previgente, ancorchè la tecnica di produzione normativa utilizzata sia stata quella della riesumazione complessiva (però non perfettamente sovrapponibile, e comunque sempre con limite di compatibilità) di una legge da diversi anni non più vigente;

1.5. se è vero che configurare, nella specie, un’ipotesi di illegittima applicazione retroattiva dell’imposta di successione – nei termini prospettati dalla CTR nella sentenza impugnata – può apparire improprio, dal momento che non vi è dubbio che la nuova disciplina impositiva venga qui applicata ad un presupposto realizzatosi successivamente alla sua introduzione, e con riguardo ad un istituto (la franchigia) tuttora operante, altrettanto evidente è che il recupero, al fine dell’individuazione della base imponibile, del coacervo delle donazioni pregresse determina un’applicazione distorta dell’imposta di successione;

1.6. l’infondatezza della tesi dell’amministrazione, già riscontrata con gli argomenti di cui ai citati precedenti di legittimità, risulta ancor più evidente in un caso – qual è quello di specie – in cui il suo accoglimento comporterebbe un maggior prelievo fiscale all’esito di un’erosione di franchigia indotta da donazioni poste in essere (ottobre 2001/ottobre 2006) allorquando l’imposta di successione non esisteva (“più” ed “ancora”);

1.7. va anzi considerato come sia proprio la ratio antielusiva indubbiamente perseguita dall’istituto del coacervo a contenere in se stessa un controargomento alla soluzione offerta dall’agenzia delle entrate, costituito dal fatto che tale soluzione finisce con l’attribuire alle donazioni in questione rilevanza fiscale (postuma) di erosione di una franchigia prevista su un’imposta allora inesistente, e la cui re-istituzione non appariva prevedibile; dunque, un’imposta la cuì elusione mediante preordinato frazionamento patrimoniale in vita (ferma restando la possibilità, per l’amministrazione finanziaria, di invocare l’inopponibilità a sè di atti comunque concretanti abuso del diritto) non poteva neppure concepirsi;

1.8. tale esito ulteriormente depone per la discontinuità applicativa dell’imposta, e che – se davvero voluto – certo avrebbe richiesto un’esplicita presa di posizione da parte del legislatore;

1.9. quanto agli indubbi valori ordinamentali di uniformità ed armonizzazione di trattamento rispetto all’originaria regolamentazione dell’imposta di successione, va osservato come la diversificazione di situazioni omogenee costituisca, nella specie, il risultato della su ricordata stratificazione normativa; tale da far sì che uguali atti dispositivi possano esplicare effetto fiscale diverso a seconda del contesto normativo vigente nel momento della loro realizzazione, ma si tratta di aspetto sul quale si è già osservato – in dubbio di costituzionalità concernente la L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15 – che il solo fenomeno di successione delle leggi (ove non rispondente a criteri di irragionevolezza) “non può mai porsi come fonte di illegittime discriminazioni, costituendo di per sè il fluire del tempo un fattore di disomogeneità delle situazioni poste a confronto” (Cass.5057/11, con richiamo a SU 1240/04; così, sempre in materia di imposta di successione, Cass. 21803/11);

2.1. con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in rubrica, “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 9 comma 2” per avere la CTR, con riguardo a denaro, gioielli e mobilia da comprendere nell’attivo ereditario per un importo presunto pari al 10% netto imponibile, erroneamente dedotto la franchigia prima di procedere al calcolo della presunzione circa il valore di detti beni;

2.2. la censura è infondata in quanto, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 8191/2011) la detta norma prevede, al comma 2, chiaramente, che l’importo del dieci per cento in esame va calcolato con riferimento al “valore globale netto imponibile dell’asse ereditario”, cioè al (solo) valore eccedente la soglia esente;

2.3. la CTR, nella sentenza qui impugnata, ha fatto buon governo di tali principi, con conseguente rigetto del motivo;

3. il ricorso va dunque integralmente respinto;

3. l’affermarsi soltanto in corso di causa del su richiamato indirizzo interpretativo di legittimità in materia depone per la compensazione delle spese del presente giudizio

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, tenutasi in modalità da remoto secondo quanto disposto dai decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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