Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25909 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5308-2015 proposto da:

E.E.K., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

Avvocati PAOLO GHIARA, MASSIMO AUDITORE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

PREFETURA PIACENZA;

– intimata –

avverso il decreto nel procedimento R.G. 2345/2014 del GIUDICE DI

PACE di PIACENZA, emessa e depositata il 05/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 5308/15 proposto da Enobabor Enina Kingsley nei confronti della Prefettura Piacenza il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Enobabor Enina Kingsley ha presentato ricorso avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Piacenza sotto il profilo della erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione adducendo che il giudice avrebbe omesso di accertare il suo stato di salute essendo il ricorrente affetto da glaucoma patologica che ne ha comportato la sua cecità all’occhio destro con la necessita di proseguire le cure già intraprese che difficilmente potrebbero esser effettuate in Nigeria.

Pertanto il ricorrente vanta la pretesa di poter usufruire di un permesso di soggiorno per motivi sanitari.

Ciò posto va premesso che essendo il ricorso proposto avverso l’ordinanza depositata il 5.12.14 alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione devono ritenersi inammissibili.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 21.04.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile senza pronuncia di condanna della ricorrente alle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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