Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25909 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25909

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9145-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.B.G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3635/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 19/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3635/8/17 depositata in data 19 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 1253/22/16 della Commissione tributaria provinciale di Milano, relativa a diniego di annullamento in autotutela di atto di contestazione per II.DD. 2008 emesso nei confronti di D.B.G.E.;

– La CTR condivideva la decisione di primo grado, che aveva accolto solo parzialmente il ricorso del contribuente per effetto della spontanea integrazione della dichiarazione, a seguito della notifica dell’atto di contestazione;

– Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. Il contribuente non si è costituito restando intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’Agenzia lamenta la nullità della sentenza per aver la CTR rigettato l’appello senza decidere su specifica questione pregiudiziale dedotta nell’atto di appello, in primo grado e ancora con l’atto di contestazione secondo cui, per effetto del pagamento della sanzione in misura ridotta D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 16, sarebbe stato inibito al contribuente di presentare ricorso giurisdizionale;

– Il motivo è fondato. Va rammentato che “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

– Orbene, la CTR nel confermare integralmente la sentenza di primo grado non fa alcun cenno alla questione pregiudiziale dedotta nell’atto di appello, in primo grado e ancora con l’atto di contestazione, riprodotti in ricorso per autosufficienza, secondo cui, per effetto del pagamento della sanzione in misura ridotta D.Lgs. n. 472 del 1997 ex art. 16, sarebbe stata inibita al contribuente la presentazione del ricorso giurisdizionale, motivazione che si limita a valutare il comportamento del contribuente, al fine di stabilire se è stato violato o meno l’obbligo di dichiarazione, non se a questi fosse precluso o meno adire la giurisdizione in conseguenza del pagamento della sanzione in misura ridotta;

– L’accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza, con assorbimento del secondo motivo di ricorso. La sentenza dev’essere così cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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