Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25908 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 02/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico Valerio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11117-2011 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO PASQUALE PALUMBIERI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA ANDRIA TRANI

UFFICIO DI BARLETTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM.TRIB.REG. di BARI,

depositata il 03/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO SCARLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALUMBIERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che ha chiesto

il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza dell’1 marzo 2010, accoglieva l’appello proposto dall’ufficio, l’Agenzia delle entrate di Barletta, avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva, in parziale accoglimento dei ricorsi del contribuente S.G., rideterminato le somme da costui dovute, come individuate negli avvisi di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP relativi agli anni 1999, 2000 e 2001.

Gli avvisi erano conseguenti al recupero a ricavi dell’impresa individuale del contribuente di movimentazioni finanziarie prive di giustificazione e di quote di ammortamento di un capannone non utilizzato come bene strumentale.

La Commissione regionale aveva rigettato l’appello incidentale proposto dal contribuente.

2 – Avverso tale decisione S.G. ha presentato ricorso e l’Avvocatura dello Stato, per conto dell’Agenzia delle entrate, si è costituita ed ha depositato controricorso.

2.1 – Il ricorso di S.G. articola quattro motivi.

2.1.1 – Nel primo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla valutazione come ricavi d’impresa dei prelevamenti e dei versamenti nei conti bancari del contribuente.

Nella sentenza impugnata non si erano congruamente valutati gli elementi probatori forniti dal contribuente in ordine al fatto che i versamenti erano stati registrati in contabilità ed i prelevamenti erano serviti per soddisfare i creditori della ditta. La Commissione aveva genericamente affermato che la documentazione offerta dal contribuente non indicava e dimostrava l’esatta natura dell’operazione.

Tanto più che, identificato il destinatario di un prelevamento, viene a cadere la presunzione semplice di riconduzione a ricavo della somma, senza che sia necessario individuare l’operazione sottostante.

Si elencavano poi, anno per anno, le operazioni la cui estraneità all’attività della ditta era stata documentalmente provata.

2.1.2 – Nel secondo motivo censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato accoglimento del motivo di appello incidentale relativo alla illegittimità della rettifica del reddito di impresa pur in assenza di dati certi e significativi sulla capacità contributiva dello S. e ciò in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39.

Gli avvisi di accertamento si erano fondati sul comma 1 della norma citata e non sul secondo, erroneamente considerato nella sentenza impugnata con insufficiente motivazione.

2.1.3 – Con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi presuntivi da cui desumere l’attività non dichiarata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d).

Le movimentazioni bancarie erano meri elementi presuntivi che non avevano trovato adeguato supporto in altri dati circostanziali.

2.1.4 – Con il quarto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta illegittima deduzione delle quote di ammortamento dell’immobile.

L’immobile era utilizzato a titolo di locazione ed erano pertanto deducibili le quote trattandosi comunque di bene strumentale. La Commissione aveva poi errato ipotizzando che fosse stato utilizzato a diverso titolo.

La questione poi era stata già definita in un accertamento con adesione.

2 – Nel controricorso l’Avvocatura dello Stato ha dedotto quanto segue, concludendo per la reiezione del ricorso.

La Commissione aveva dettagliatamente esaminato le operazioni in contestazione. Gli assegni bancari a favore dell’emittente, girati a terzi e incassati con firma illeggibile, non avevano consentito di ricondurre tali operazioni alla attività di impresa.

Nel caso di specie si cumulavano le ragioni del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, commi 1 e 2 per la rettifica induttiva del reddito e per quella analitico presuntiva.

Non era consentito dedurre le quote di ammortamento dell’immobile al conduttore non essendo stato pattuita la dispensa del medesimo all’obbligo di conservazione dell’efficienza del bene (Cass. n. 675/2007).

3 – Il difensore del ricorrente ha depositato una memoria nella quale sviluppa le seguenti argomentazioni.

Sul primo motivo ribadisce che l’ufficio non ha analizzato i singoli movimenti bancari, così giungendo ad apodittiche affermazioni e ciò pur a fronte della documentazione fornita dal contribuente, documentazione che era stata ignorata.

Ad esempio si era dimostrato che parte dei versamenti erano derivati dall’estinzione di alcuni certificati di deposito. Si era anche provato che gli affitti erano stati introitati dalla società che aveva acquistato l’immobile (la commissione aveva ritenuto inidonea tale documentazione, comprimendo così i diritti della difesa).

Sul secondo motivo si ribadisce l’erroneità del riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 non essendo stata individuata alcuna irregolarità contabile. Gli avvisi di accertamento afferivano al solo 1 comma che, essendo stato violato, ne determinava la nullità.

Il provvedimento impugnato era comunque carente di motivazione laddove aveva ritenuto che gli accertamenti fossero stati fatti anche a norma del comma 2.

Sul terzo motivo ribadisce l’insufficiente motivazione del provvedimento che si era fondato solo su meri elementi indiziari. Si erano utilizzate le movimentazioni bancarie escludendo ogni elemento di prova contraria offerto dal ricorrente.

Sul quarto motivo ribadisce la legittimità della deduzione delle quote a ammortamento del capannone acquistato nel 1999. La sentenza citata dal resistente non atteneva alla locazione dell’immobile ma all’affitto dell’azienda. L’unico requisito per l’ammortamento è la strumentalità del bene all’esercizio dell’impresa che non viene meno neppure se il bene è locato a terzi.

Tale questione era stata poi già definita nell’accertamento con adesione.

4 – Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente sentenza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell’interesse del contribuente è privo di fondamento.

1 – Il primo motivo è manifestamente infondato perchè sottopone al giudizio di questa Corte questioni di merito già risolte dalla Commissione regionale con motivazione che non aveva eluso il punto dedotto.

Per la ricostruzione del reddito si erano utilizzati i movimenti bancari (il contribuente era un imprenditore del settore calzaturiero) e non si era ritenuto che la documentazione offerta dalla controparte – costituita da assegni che non consentivano di individuare il reale beneficiario ultimo – costituisse una prova atta a superare la presunzione in oggetto.

2 – Il secondo ed il terzo motivo erano generici ed infondati in quanto i giudici del merito avevano comunque risposto alle argomentazioni spese nell’atto di appello in riferimento alle questioni dedotte, ed in particolare affermando che:

– gli avvisi di accertamento notificati al contribuente erano derivati dall’applicazione sia del comma 1 sia del comma 2 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39;

– le movimentazioni bancarie, che venivano esaminate nel dettaglio al fine di rispondere alle censure del contribuente, rimaste prive di giustificazione erano tali da adeguatamente fondare gli accertamenti dell’ufficio.

3 – Il quarto motivo è infondato perchè poggia su una questione di merito a cui la Commissione aveva dato risposta e perchè, comunque, il contribuente non aveva provato che l’immobile acquistato fosse stato concesso in locazione a ditta che avesse un legame strumentale con la sua attività produttiva. Nè era stata fornita alla Commissione, come la stessa aveva rilevato, adeguata prova documentale che la questione in oggetto fosse stata definita con un accertamento di adesione.

4 – Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato e, in considerazione della soccombenza, la parte ricorrente va gravata delle spese del grado che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 9.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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