Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25908 del 19/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 25908 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 5748-2008 proposto da:
AMERICAN

PLASTIC

ROSSI

ROBERTO

&

C.

S.N.C.

00243730702, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
LUIGI RIZZO 36, presso lo studio dell’avvocato
IANNACCI ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CIANCI FRANCO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

DE MARINIS VINCENZO DMRVCN42L29E259J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio
dell’avvocato ROSI FRANCESCO, rappresentato e difeso

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

dall’avvocato LUIGI CESARE GRECO giusta delega in
att i ;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2007 della CORTE D’APPELLO
di CAMPOBASSO, depositata il 16/06/2007 R.G.N.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MARIAROSA SIMONELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto.

2

470/2004;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 16 giugno

1.-

2007, la Corte d’Appello di Campobasso ha rigettato l’appello
proposto da Roberto Rossi, titolare della ditta individuale
“American Plastic”, nei confronti di Vincenzo De Marinis,

Termoli n. 183 del 29 settembre 2004.
Il Tribunale era stato adito dal Rossi con opposizione
all’esecuzione avverso l’atto di precetto col quale il De
Marinis gli aveva intimato il pagamento della somma di lire
42.861.211 a titolo di pagamento di prestazioni professionali,
in forza del decreto ingiuntivo n. 85 del 1984, opposto ex art.
645 cod. proc. civ. (in giudizio dichiarato estinto con
ordinanza) e dichiarato esecutivo con decreto del l ° febbraio
2002. L’opponente aveva dedotto la prescrizione del credito;
aveva chiesto il risarcimento dei danni procurati dal
pignoramento mobiliare; aveva, in subordine, chiesto che fosse
dichiarata l’insussistenza del credito, per essere stato
adempiuto.
1.2.-

Costituitosi l’opposto, il Tribunale aveva rigettato

l’opposizione con condanna dell’opponente al pagamento delle
spese.
2.-

Proposto gravame da parte di Roberto Rossi, titolare della

ditta

individuale

“American

Plastic”,

e

costituitosi

l’appellato, la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la

3

avverso la sentenza del Tribunale di Larino – sez. distaccata di

sentenza di primo grado, condannando l’appellante alla refusione
anche delle spese del giudizio di gravame.
3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello, propone ricorso
per cassazione affidato a tre motivi la società American Plastic
di Rossi Roberto & C. s.n.c..

Marinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione ad

agire della società ricorrente, così come eccepito dal
resistente De Marinis al punto 3 del controricorso (dovendo
invece essere disattesa l’eccezione di difetto di procura
speciale di cui al punto 2 del controricorso, dal momento che la
procura, pur non contenendo alcun riferimento al giudizio di
legittimità, è stata rilasciata a margine del ricorso: cfr.
Cass. n. 26504/09).
Risulta dallo stesso ricorso, nonché dalla sentenza impugnata
che, nei gradi di merito, ha agito in giudizio Roberto Rossi,
quale titolare della ditta individuale “American Plastic”.
Il ricorso è stato invece proposto dalla società American
Plastic di Rossi Roberto & C. s.n.c., con sede in Termoli.
Si tratta di un soggetto diverso da quello che è stato presente
nei due gradi di merito, in quanto la società di persone, anche
se sprovvista di personalità giuridica formale, è pur sempre un
distinto centro di interessi, dotato di una sua propria
sostanziale autonomia e

quindi, di una propria capacità

4

Resiste con controricorso, illustrato da memoria, Vincenzo De

processuale, distinta da quella dei singoli soci (cfr. n.
23129/10).
Nel proporre il ricorso, la società non ha dedotto le ragioni
per le quali sussisterebbe la propria legittimazione ad
impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso

ditta individuale “American Plastic”; né ha altrimenti
documentato o chiesto di documentare siffatta legittimazione,
eventualmente quale successore nel rapporto controverso ex art.
111 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 17470/13).
Quanto sopra comporta l’inammissibilità del ricorso, atteso che
è legittimato a ricorrere per cassazione solo colui che, secondo
quanto risulta dalla sentenza impugnata, abbia assunto la
qualità di parte nel precedente grado di giudizio (cfr., da
ultimo, Cass. n. 14036/13).
2.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione,
che liquida nella somma di 1.500,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

nei confronti di Roberto Rossi, persona fisica e titolare della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA