Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25908 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13165-2015 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo

studio dell’Avvocato GIOVANNI DEL RE che la rappresenta e difende

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 597/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/3/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 3/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA

DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in sede di rinvio da Cass. n. 5209/2011, aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 72/2/2002 della Commissione Tributaria Provinciale di Livorno in rigetto del ricorso proposto avverso provvedimento di irrogazione sanzioni per tardivo pagamento dell’imposta di registro liquidata sulla dichiarazione di successione della contribuente in morte del coniuge;

l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1. con unico mezzo si censura la sentenza denunciando, in rubrica, “violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4”, lamentando la ricorrente che la CTR abbia negato che il ritardo nel pagamento dell’imposta fosse giustificato dal ricorrere di particolari circostanze che rendano manifesta la sproporzione della sanzione irrogata;

1.2. la CTR ha respinto l’appello della contribuente rilevando che l’avviso di liquidazione, tempestivamente notificato a quest’ultima, conteneva “l’esplicita indicazione del termine perentorio entro il quale doveva essere effettuato il pagamento con tutte le modalità dell’ottemperanza” e che “di contro, la contribuente, persona di età tale da far supporre la sua piena capacità d’intendere, lungi dall’addurre circostanze eccezionali, sì era limitata ad affermare di aver pagato tardivamente perchè non si era resa conto della perentorietà del termine” senza addurre ” a giustificazione del ritardato pagamento, l’esistenza di situazioni oggettive d’incapacità naturale temporanea che le impedirono di pagare tempestivamente…(o)… l’esistenza di sue condizioni economiche di particolare difficoltà”, unicamente affermando “che si dimenticò di pagare”;

1.3. va premesso che la prova della ricorrenza delle circostanze eccezionali che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, consentono di ridurre la sanzione fino alla metà del minimo, quando rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione sì riferisce la sanzione stessa, incombe sul contribuente e la conseguente valutazione costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 25376/2008, 5209/2011);

1.4. nel caso in esame la CTR si è pronunciata in maniera difforme a quanto auspicato da contribuente, applicando nella concretezza della fattispecie il principio di diritto fissato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza di rinvio, con cui era stato escluso che la riduzione straordinaria della sanzione potesse risultare preclusa in astratto, come ritenuto dalla CTR cassata, fatta salva la valutazione del giudice di merito;

1.5 ciò non determina, quindi, violazione della norma ma convincimento di merito in ordine all’assenza nella specie dei presupposti della riduzione straordinaria della sanzione, e tale convincimento non è sindacabile in questa sede, mirando invero inammissibilmente la denuncia per violazione di legge mira ad una rivalutazione del fatto;

1.6. non è infatti sindacabile in questa sede, al di fuori dell’ipotesi del non dedotto vizio motivazionale, il concreto giudizio di merito sulla ricorrenza delle “circostanze eccezionali” richieste dalla ridetta disposizione legislativa (prima della modifica di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, art. 16, comma 1, lett. c), n. 2, che con decorrenza dal 1 gennaio 2016 ha soppresso l’aggettivo “eccezionali”), non riconosciute dal Giudice a quo come dianzi illustrato, in quanto “con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente; l’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare l’fatti in discussione” (Cass., n. 9097 del 2017);

2. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto;

3. nulla sulle spese stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia delle entrate.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, tenutasi in modalità da remoto secondo quanto disposto dai decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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