Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25908 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25908

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14547-2017 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN GODENZO

170, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CASACCIA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7527/40/82016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

28/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 7527/40/16 depositata in data 28 novembre 2016 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. staccata di Latina accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 406/3/13 della Commissione tributaria provinciale di Frosinone con cui era stato accolto il ricorso proposto da G.F., avverso avviso di accertamento II.DD. 2008;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è difesa, depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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