Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25907 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 02/10/2017, dep.31/10/2017),  n. 25907

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. SCARLINI Enrico Valerio – rel. Consigliere –

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere –

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17029-2010 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ABRUZZI 3, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO ZACCHEO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI CAMBRIA giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

SERIT SICILIA SPA, in persona del Procuratore Speciale, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA -, presso lo

studio dell’avvocato DORA LA MOTTA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO VINCI giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO ENTRATE DI MESSINA, AGENZIA DELLE

ENTRATE DIREZIONE REGIONALE SICILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 29/2009 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

MESSINA, depositata il 22/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/10/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO SCARLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato LONGO in sostituzione

dell’Avvocato CAMBRIA con incarico verbale che si riporta al

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato PUCCIARIELLO che si riporta

alle conclusioni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza dell’i aprile 2009, rigettava l’appello proposto da T.S. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina, che aveva respinto il ricorso del medesimo volto ad ottenere l’annullamento della cartella notificatagli dall’Agenzia delle entrate al fine di ottenere il pagamento di complessivi Euro 501.364,67, dovuti a titolo di IRAP-IRPEF ed IVA per i redditi del 2001 e per l’omesso versamento di alcune rate del condono fiscale previsto dalla L. n. 289 del 2002.

2 – Avverso tale decisione T.S. ha proposto ricorso e l’Agenzia delle entrate e la Serit Sicilia s,.p.a. (Agente per la riscossione per la provincia di Messina), costituendosi in giudizio, hanno depositato distinti controricorsi.

2.1 – Il ricorso di T.S. articola undici motivi.

2.1.1 – Nel primo motivo lamenta l’omessa motivazione in ordine ad alcune delle censure mosse nell’atto di appello, ed in particolare alle deduzioni fatte in ordine alla mancata preventiva notificazione dell’avviso bonario, alla omessa intimazione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 alla omessa specificazione del responsabile del procedimento, alla nullità della cartella per la mancata sottoscrizione del titolare dell’ufficio, alla illegittimità della stessa riguardo al mancato pagamento della seconda e terza rata del condono, alla decadenza della amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, all’estinzione dell’obbligazione derivante dal condono per causa non imputabile al contribuente, alla decadenza dell’amministrazione per il decorso dei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, lett. a), alla illegittimità del cumulo fra IRAP e IVA.

2.1.2 – Negli ulteriori motivi riprende ed argomenta le censure mosse nel primo.

Nel secondo e nel terzo motivo tratta l’invalidità della cartella per la mancata previa notifica dell’avviso bonario, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Nel quarto e nel quinto motivo argomenta l’invalidità della cartella per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, censurando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Nel sesto e nel settimo motivo deduce l’invalidità della cartella perchè non contenente l’intimazione prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Nell’ottavo motivo censura, come violazione di legge e vizio di motivazione, la mancata sottoscrizione della cartella.

Nel nono motivo lamenta il mancato espletamento della CTU sulla misura della pretesa tributaria anche in considerazione del fatto che la cartella cumulava più titoli di debito.

Nel decimo motivo censura il vizio di motivazione in relazione alla censura mossa circa la cripticità della cartella esattoriale, essendo in essa elencate solo le singole voci di debito/credito.

Con l’undicesimo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla censura mossa nell’atto di appello circa il difetto di correlazione fra il chiesto ed il pronunciato, la illegittimità delle pretese dell’amministrazione ed cumulo fra IRAP e IVA.

3 – Nel proprio controricorso l’Agenzia delle entrate deduce l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza del ricorso del contribuente.

Il primo motivo non aveva pregio perchè i vizi dedotti non erano previsti a pena di nullità: nè la sottoscrizione della cartella, nè l’indicazione del responsabile del procedimento (obbligatoria solo per i ruoli successivi al giugno 2008), nè l’invio dell’avviso bonario (non previsto quando le somme risultino dovute dalle dichiarazioni, anche di condono, provenienti dal contribuente), nè l’omessa intimazione.

Per le ragioni indicate deduceva l’inammissibilità degli ulteriori motivi: il secondo ed il terzo sul mancato invio dell’avviso bonario, il quarto ed il quinto sulla mancata indicazione del responsabile, il sesto ed il settimo sull’omessa intimazione ad adempiere, l’ottava sulla mancata sottoscrizione della cartella, il nono perchè non dimostrativo della decisività dell’esperimento della consulenza, il decimo perchè infondato trovandosi in cartella tutte le opportune specificazioni dei tributi e delle somme dovute, l’undicesimo perchè ripetitivo di altre censure e del tutto generico.

4 – Nel proprio controricorso la Serit s.p.a. deduceva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica alle amministrazioni interessate ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 al Ministro delle Finanze ed all’Agenzia delle entrate presso l’avvocatura distrettuale di Roma e non presso l’avvocatura messinese, come era invece accaduto.

Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto la mancata contestazione da parte della resistente di alcune delle censure mosse con l’atto di appello ma ciò non corrispondeva al vero avendo la Serit puntualmente controdedotto.

Il secondo, il terzo, il nono e l’undicesimo motivo non attenevano a omissioni imputabili alla Serit.

Il quarto e quinto motivo erano infondati perchè il responsabile del procedimento doveva essere indicato a pena di nullità solo per le cartelle consegnate dal 1 giugno 2008.

Erano privi di fondamento anche il sesto, settimo ed ottavo motivo perchè la cartella rispondeva al modello legislativamente previsto e specificato da appositi decreti ministeriali. La cartella non poteva che riprodurre il ruolo e non era necessaria una specifica motivazione.

Il decimo motivo era infondato perchè la cartella riportava analiticamente le somme e le voci di debito.

5 – Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell’interesse di T.S. è infondato.

1 – Il primo motivo è del tutto generico perchè difetta di ogni argomentazione limitandosi ad affermare il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alle censure mosse con l’atto di appello, censure che poi riprende nei successivi motivi.

2 – Il secondo ed il terzo motivo, spesi sulla invalidità della cartella perchè non era stato inviato l’avviso bonario, sono infondati poichè questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’avviso bonario con cui, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione ovvero nel caso in cui emerga la spettanza di un minor rimborso d’imposta rispetto a quello richiesto, si invita il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre documenti mancanti, deve essere inviato dall’amministrazione finanziaria, a pena di nullità, nei soli casi in cui sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione e non anche se non risulti dall’atto impositivo l’esistenza di incerte e rilevanti questioni interpretative (da ultimo: Sez. 5, n. 795 del 14/01/2011 Rv. 616313), incertezze che, nel caso di specie, non sussistevano e non erano state, comunque, dettagliatamente specificate ed argomentate.

3 – Il quarto ed il quinto motivo, relativi all’omessa indicazione del responsabile del procedimento, sono infondati alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo il quale (da ultimo: Sez. 6 – 5, n. 332 del 12/01/2016 Rv. 638705) la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore all’1 giugno 2008 (come nell’odierno caso concreto), non è affetta da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, l’art. 36, comma 4 ter, convertito nella L. n. 31 del 2008, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dall’1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità, essendo la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 7priva di sanzione, trovando applicazione la L. n. 241 del 1990, art. 21 octies che esclude tale esito ove il provvedimento, adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, per la natura vincolata dello stesso non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

4 – Il sesto ed il settimo motivo, sulla invalidità della cartella perchè era stata omessa l’intimazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 25, è infondata in quanto non è adeguatamente argomentata la decisività del punto costituendo comunque la cartella una richiesta di pagamento del tutto analoga all’intimazione al medesimo.

5 – L’ottavo motivo, speso sulla invalidità della cartella per la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento, non tiene conto del principio di diritto formulato da questa Corte (da ultimo: Sez. 5, n. 25773 del 05/12/2014 Rv. 633901) secondo il quale l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

6 – Gli ultimi tre motivi, il nono, decimo ed undicesimo, sono del tutto generici in quanto non argomentano adeguatamente in quale modo avrebbe potuto essere decisiva la consulenza tecnica (avendo peraltro, per sua natura, un esito non pronosticabile), in quale modo l’assunta cripticità della cartella avrebbe impedito al contribuente di comprendere quali fossero stati le ragioni della pretesa tributaria, in cosa consistesse il difetto di correlazione fra il chiesto ed il pronunciato in considerazione dell’esaustività della pronuncia d’appello sulla legittimità delle pretese dell’amministrazione e sul presunto cumulo di diversi titoli d’imposta.

7 – Il ricorso va pertanto complessivamente rigettato e, in considerazione della soccombenza, la parte ricorrente va gravata delle spese del grado che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 9.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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