Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25907 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25923/2020 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Enrica Gianola Bazzini, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 26 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme presentata da D.A., nato in Costa d’Avorio, il quale ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente – che aveva narrato di essere fuggito per ragioni politiche perché, avendo aderito al partito (OMISSIS), sostenitore del Presidente G., aveva subito aggressioni e minacce di morte dagli oppositori aderenti al partito (OMISSIS) – non è stato ritenuto credibile per la genericità e la contraddittorietà delle dichiarazioni, all’esito di un’ampia disamina delle stesse, con l’ulteriore considerazione che egli non aveva fornito spiegazioni o chiarimenti, nonostante anche la Commissione avesse ritenuto non credibile la vicenda, osservando che la scelta politica professata appariva in conflitto con l’appartenenza etnica dichiarata dioula, osteggiata dal partito (OMISSIS).

La Corte di appello ha escluso che l’appellante potesse fruire della tutela invocata per l’assenza dei presupposti richiesti per le varie forme di protezione. Ad ogni modo, ha esaminato le COI relative alla Costa d’Avorio ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Non ha ravvisato nemmeno i presupposti per la protezione umanitaria, esclusa la vulnerabilità, attesa la non credibilità del racconto e la mancanza di elementi specifici in merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione alla non ritenuta credibilità del ricorrente ed al mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria da parte del giudice (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5);

II) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), in merito al diniego dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria;

III) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 33 della Convenzione di Ginevra 1951 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6 (art. 360 c.p.c., comma 1).

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. In primo luogo, i motivi veicolano indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, nn. Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

2.3. In secondo luogo, il ricorrente – il cui racconto non è stato ritenuto credibile – con dette censure si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (status di rifugiato, sussidiaria o umanitaria) alla diversa valutazione del Corte di appello, che ha, viceversa, evidenziato le aporie e le contraddittorietà del racconto, il fatto che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e di rischio per la vita dei cittadini, sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate, nonché la mancata allegazione di elementi sufficienti ai fini della protezione umanitaria.

2.4. Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).

2.5. Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. nn. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018), né possono assumere rilievo probatorio pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri richiedenti, senza alcuna attinenza alla persona del ricorrente.

2.6. La motivazione del Corte di appello non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis, Cass. nn. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

2.7. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. n. 29459/2019). La Corte di appello ha accertato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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