Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25907 del 15/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24654-2014 proposto da:

Q.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVANNI BARBATELLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CINGOTTI MARIA GIUSEPPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa l’8/04/2014 e depositata il 17/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 24654/14 proposto da Q.L. nei confronti di Cingotti Maria Giuseppa il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Q.L. ha proposto domanda davanti al Tribunale di Salerno chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la C. e di revocare l’assegno di Euro 650,00 disposto in sede di separazione in favore di lei atteso che i rispettivi redditi erano equivalenti.

Ha resistito la C. contestando la domanda attorea.

Il Tribunale, con sentenza n. 1270/2011, ha respinto la domanda e aumentato l’assegno divorzile elevandolo ad Euro 1.500,00 mensili. Il Q. ha proposto appello contro la sentenza di prime cure deducendo il fallimento della società di cui egli era amministratore e lamentando la mancanza di istruttoria e la carenza di motivazione chiedendo il disporsi dell’accertamento della guardia di finanza in ordine alla capacità economica dei due ex coniugi.

Ha resistito la C. per la conferma del provvedimento impugnato.

La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 10/2014, in parziale accoglimento del gravame, ha ridotto l’assegno ad Euro 900,00 mensili posto a carico del Q..

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Q. sulla base di due motivi.

Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 e 183 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5 per la mancata motivazione circa l’esclusione dell’attività istruttoria da lui richiesta.

Il ricorrente rileva la necessità di ulteriori ed approfonditi accertamenti circa proprietà immobiliari, partecipazioni societarie circostanze queste mai accertate in tutte le fasi dalla separazione al divorzio.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 187 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5 per l’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia in ragione del fatto che il giudice ha rimesso in decisione la causa senza aver valutato l’ammissione dei mezzi di prova tempestivamente richiesti, nè tantomeno ne ha adeguatamente motivato il diniego.

I due motivi, che propongono sotto diversi profili la medesima doglianza possono essere esaminati congiuntamente.

Si osserva in primo luogo che, essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 17.04.14, alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Da ciò discende che le censure proposte nel ricorso dal Q. sotto il profilo della mancanza, insufficienza o contraddittorietà di motivazione devono ritenersi inammissibili.

Si rileva in secondo luogo che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’ istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S. C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Cass. n. 17915/10; Cass. n. 13677/12).

Nella specie il ricorso generico non indica quali fossero i mezzi istruttori richiesti nè fornisce elementi sulla loro decisività.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 26.04.2016.

Il Cons.relatore.

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si dispone l’oscuramento delle generalità in caso di pubblicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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