Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25907 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25907

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13569-2016 proposto da:

EDIL MARTELLO SNC DI P.M.C., G. E P.L.,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI FIANNACCA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1607/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il

16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 1607/2/15 depositata in data 16 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina rigettava l’appello proposto da Edil Martello S.n.c. di P.M.C., G. e P.L. avverso la sentenza n. 469/9/07 della Commissione tributaria provinciale di Messina con cui erano stati riuniti e rigettati i ricorsi proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento e un avviso di rettifica per II.DD. e IVA 1997;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

chè:

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo parte contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, e la Corte, verificati i presupposti di legge in relazione all’istanza depositata in data 16.5.2017 successivamente all’entrata in vigore del decreto, e trasmessa al Collegio dopo l’udienza di trattazione del 17.5.2017, ha sospeso il processo. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio. In tal senso è stata formulata la proposta, comunicata alle parti, senza alcuna deduzione contraria da parte delle parti.

Atteso che l’istanza di trattazione di trattazione entro il termine non risulta proposta, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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