Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25907 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25907
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Gelodolce s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla Via Leone IV 38, presso lo studio dell’avv.
VULCANO Luigi e Andrea Provini, da quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 13/2008/34 depositata il 29/1/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. ZENO Immacolata.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Gelodolce s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 46/59/2007 che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Iva, Irpeg e Irap relative agli anni 2002 e 2003. La CTR affermava la illegittimità degli accertamenti in quanto operati in base ai parametri D.L. n. 331 del 1993, ex art. 62 sexies, senza ulteriore ricerca probatoria della effettiva capacità contributiva del contribuente. Il ricorso proposto si articola in cinque motivi.
Resiste con controricorso la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 26/10/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR avrebbe violato tali disposizioni nel ritenere che la dichiarazione di ricavi inferiori a quelli attribuiti all’attività esercitata in base ai parametri non costituisse condizione sufficiente per la rettifica degli importi dichiarati dal contribuente.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (SS.UU.) secondo cui “La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravita, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia, restare inerte assumendo le conseguenze, sul piano della valutazione, di questo suo atteggiamento), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattese. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard a caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011