Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25906 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25906

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9330-2010 proposto da:

GE CAPITAL SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA

VECCHIA 785, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA ADORNATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TESAURO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la decisione n. 667/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

MILANO, depositata il 23/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso presentato alla CTP di Milano Interbanca spa (poi GE Capital spa) chiedeva il rimborso della somma di Lire 152.491.115 cautelativamente versata a titolo di ritenute su interessi maturati su titoli di durata inferiore a 3 anni, emessi tra l’1.10 ed il 31.12.1980, in quanto riteneva, in realtà, non tassabili tali interessi.

La CTP di Milano, con sentenza depositata il 13.6.1984 accoglieva la domanda di rimborso, ritenendo non tassabili gli interessi su cui erano state operate le ritenute.

L’ufficio presentava appello che era respinto con sentenza della CTR Lombardia in data 30.5.1986.

L’ufficio ricorreva alla CTC, sez. Lombardia, quale, con sentenza n. 667/2009 depositata il 29.5.2009, rilevava d’ufficio il difetto di legittimazione ad agire di Ge Capital, in quanto sostituto di imposta, ritenendo che la legittimazione spettasse al sostituito, cioè a coloro che avevano subito le ritenute.

Contro tale sentenza ricorre in cassazione Ge Capital sulla base di due motivi.

L’ufficio non ha presentato controricorso, ma si è costituito in data 13.5.2010 al solo fine della eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il contribuente deduce violazione dell’art. 324 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 essendo stata rilevata d’ufficio una questione su cui era sceso giudicato interno, e propone quesito di diritto, trattandosi di impugnazione di sentenza pubblicata in data anteriore al luglio 2009.

Ritiene, cioè, che la CTC non potesse rilevare d’ufficio il ritenuto difetto di legittimazione ad agire, in quanto sùla questione era già sceso il giudicato interno.

Nei precedenti gradi del procedimento, in cui la società ricorrente aveva agito in giudizio, si era controverso infatti dell’avvenuto versamento delle ritenute, e ciò comportava, nella prospettazione dei ricorrente, l’implicito riconoscimento della legittimazione attiva della società.

Il motivo è infondato.

Per quanto Sez. Un. n. 1912 del 20112 (Rv. 620484 – 01) abbiano riconosciuto che la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nei processo un dritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo e in via preliminare al merito, della coincidenza dell’attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta, è anche vero che la stessa sentenza ha posto quale limite a tale rilevabilità di ufficio la formazione del giudicato interno.

Tuttavia, Sez 5, n. 20259 del 2013, che ha affrontato in maniera esaustiva la questione, ha chiarito che il giudicato interne, per rappresentare un ostacolo alla rilevabilità di ufficio delle relative questioni, deve essere espresso e non implicito, ritenendo che il giudicato interno espresso si possa formare sui rapporti che vengono ad istituirsi tra le “questioni di merito” dedotte in giudizio, e dunque tra plurime domande od eccezioni di merito. Tra quelle che si definiscono “questioni pregiudiziali” o “questioni preliminari di rito o di merito”, su cui il giudice non ha pronunciato esplicitamente, e quelle il merito, secondo questa giurisprudenza esiste una mera presupposizione logico giuridica e non realizza alcun giudicato.

Facendo applicazione di tale principio, nella speri si ritiene, quindi” che non si sia verificato alcun giudicato interno espresso, perchè il rapporto tra la questione della legittimazione ad agire ed il merito è di mera presupposizione logico-giuridica. Il motivo è, pertanto, infondato.

Con il secondo motivo il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2003 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 e art. 81 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, laddove la sentenza impugnata ha affermato che, in caso di azione per il rimborso di ritenute effettuate dal sostituto di imposta, quest’ultimo non avrebbe legittimazione ad agire per carenza di interesse – essendo le rlenute versate per conto dei sostituito -, spettando l’azione solo al sostituito.

Il motivo è fondato.

Per quanto sia vero che, in passato, è esistito un indirizzo giurisprudenziale che negava al sostituto di imposta la legittimazione ad agire per il rimborso delle ritenute (Sez. 5, n. 14922 del 2000 e sez. 5, n. 23836 del 2007); lo stesso è stato superato, successivamente, da Sez. Un. n. 15032 del 2009, depositata il 25.6.2009; che, pur non avendo ad oggetto principale il problema, – trattando della questione della Giurisdizione nell’azione di rivalsa tra sostituto e sostituito – aveva, comunque, avuto modo di affermare che entrambi sono legittimati ad agire per il rimborso delle ritenute versate erroneamente al fisco.

In seguito, e di recente, Sez. 6, ord. n. 16105 dei 2015 (Rv. 636115 – 01) ha affermato espressamente che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”).

La sentenza impugnata, peraltro depositata in dota 29.5.2009, e quindi in data anteriore alla decisione delle Sezioni Unite, è, dunque, errata, sul punto, e deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per le spese di giudizio.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA