Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25906 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21474/2020 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

cancelleria civile della Corte di cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Anna Rosa Oddone, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 3962/2020 del Tribunale di Torino, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 30/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha respinto l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da S.M., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva rigettato la domanda di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto ad un permesso per ragioni umanitarie.

Il Tribunale, nel confermare la decisione amministrativa, ha rilevato la non credibilità delle dichiarazioni rese e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

2. Nel racconto reso in fase amministrativa, il richiedente ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, il Gambia nel timore di essere ucciso dagli zii.

3. Avverso l’indicato decreto S.M. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Nella valutazione del racconto doveva valere l’onere della prova attenuata. Il tribunale non aveva valutato fonti aggiornato e specifiche sulla situazione in atto in Nigeria, non potendo il fenomeno del terrorismo ritenersi circoscritto ad una limitata zona del territorio di quello Stato.

Il motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica che non si confronta con la decisione impugnata provvedendo a contrastarla, nella sua individuata ratio, in applicazione delle norme come interpretate nei principi affermati da questa Corte e perché richiama una tipologia di vizio, quello della motivazione, secondo contenuti non più previsti dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così per l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nel resto neppure provvedendo a segnalare il fatto storico omesso nella valutazione dal tribunale e decisivo nella controversia.

2. Con il secondo motivo, erroneamente indicato come terzo, si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il tribunale aveva omesso di valutare la situazione di vulnerabilità del richiedente che non avrebbe trovato alcuno spazio nel Paese di origine, in cui, ove rimpatriato, si sarebbe trovato in un contesto divenutogli ormai totalmente estraneo, “profugo nella terra nella quale ha avuto la sfortuna di nascere”.

Il motivo di ricorso è inammissibile là dove richiama del vizio di motivazione che viene dedotto per contenuti non più rispondenti a quelli della norma di riferimento, novellata, e perché non provvede a segnalare quale “fatto decisivo” sarebbe stato omesso nella valutazione del tribunale, deducendo genericamente sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente mancando, nel far ciò, di ogni raffronto tra situazione goduta nel Paese di provenienza ed integrazione raggiunta in Italia (vd. da Cass. n. 4455 del 2018).

3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile.

4. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione rimasta, pertanto, solo intimata.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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