Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25906 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25906 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 32257-2007 proposto da:
AGLIERI ROSA MARIA,

domiciliata ex lege

in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato FIORINI TIZIANA giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

LA BANDITELLA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n. 1793/2007 del TRIBUNALE di VELLETRI,
depositata il 10/09/2007, R.G.N. 4242/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

02-013

udito l’Avvocato TIZIANA FIORINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1

Data pubblicazione: 19/11/2013

1. – Con sentenza resa pubblica il 10 settembre 2007, il
Tribunale di Velletri dichiarava la decadenza di Rosa Maria
Aglieri dall’opposizione all’esecuzione

ex

art. 617 cod.

proc. civ. (così qualificata l’opposizione a precetto
proposta per l’inesistenza della notificazione dell’atto di
precetto da parte de La Banditella s.r.l. in liquidazione,
sul presupposto che detta notificazione era stata effettuata

rivestita, di legale rappresentante pro tempore del Consorzio
La Banditella), per esser stata dalla medesima promossa nel
“mancato rispetto dei termini” di cui al citato art. 617
(cinque giorni), posto che “la notifica del precetto è,
infatti, avvenuta in data 18.10.2002, mentre la notifica
dell’odierno atto di citazione risale al 23.10.2012”.
2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Rosa
Maria Aglieri sulla base di due motivi.
Non ha svolto attività difensiva l’intimata La
Banditella s.r.l. in liquidazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

– Con il primo mezzo, assistito da quesito di

diritto, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli
artt. 617 e 155 cod. proc. civ.
Dalla stessa motivazione della sentenza impugnata (nella
quale si dà atto che la notifica del precetto vi è stata il
18 ottobre 2002, mentre l’opposizione all’esecuzione è stata
notificata il successivo 23 ottobre 2002) si evincerebbe
l’errore nel quale è incorso il Tribunale, posto che i cinque
giorni per proporre detta opposizione erano stati rispettati,
in applicazione dell’art. 155 cod. proc. civ.
2.

– Con il secondo mezzo,

assistito da quesito di

diritto, è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli
artt. 617 e 615 cod. proc. civ.

nei confronti di essa Aglieri nella qualità, giammai

Il giudice del merito avrebbe errato nella
qualificazione dell’opposizione come opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 cod. pro. civ., giacché trattavasi di
opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.,
poiché essa opponente aveva contestato la legittimazione de
La Banditella s.r.l. ad agire esecutivamente ai suoi danni.
3. – Il ricorso non può trovare accoglimento per le

Come risulta dalla sentenza impugnata e dallo stesso
ricorso per cassazione, l’atto di precetto opposto dalla
Aglieri era stato emesso e notificato nei confronti della
medesima come legale rappresentante pro tempore del Consorzio
La Banditella.
Nonostante ciò, la Aglieri, in proprio, ha proposto
opposizione a precetto assumendo l’inesistenza della
notificazione per non aver essa mai rivestito detta qualità e
tanto è stato riconosciuto, sia pure incidentalmente, dallo
stesso Tribunale di Velletri, giudice dell’opposizione, il
quale ha ritenuto che detta notificazione era avvenuta, per
l’appunto, nei confronti di un “soggetto che non coincide con
quello indicato nel precetto e destinatario dell’esecuzione
minacciata”.
Tuttavia, lo stesso Tribunale ha poi spostato la propria
attenzione sulla qualificazione giuridica dell’opposizione e
sulla asserita intempestività della relativa proposizione,
non traendo dalla anzidetta premessa le dovute conseguenze
giuridiche.
Tn

Lal aanao, intatti,

Agliari avrebbe

l’OpIXIsiziane A

urecetto

della

– ter-Iuta inammissibile per
dovuto ennara t i

difetto di interesse, in quanto l’opponente (già per sua
stessa ammissione) non era il soggetto nei cui confronti era
diretto l’atto di precetto e minacciata l’esecuzione (né era,
altresì, il soggetto nei cui confronti era stata indirizzata
la notificazione del precetto), sicché, in quanto
assolutamente

carente di

legittimazione
3

ad

causam

assorbenti ragioni che seguono.

(presupposto processuale verificabile d’ufficio in ogni stato
e grado del processo, con il solo limite del giudicato
interno: tra le altre, Cass., sez. un., 9 febbraio 2012, n.
1912), non aveva alcun interesse giuridicamente rilevante a
proporre l’opposizione medesima,

come poi, invece, ha, in

proprio, proposto.
Sicché,

il

ricorso

per cassazione,

a fronte

proposta dalla Aglieri in proprio, e decisa con la sentenza
impugnata in senso a lei sfavorevole (sebbene per una ragione
– quella della decadenza per intempestività – diversa da
quella sopra evidenziata), non può comunque trovare
accoglimento.
4. – In assenza di attività difensiva della parte
intimata, nulla è da disporsi in ordine alle spese del
presente giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 3 ottobre 2013.

dell’inammissibilità dell’opposizione a precetto a suo tempo

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