Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25906 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016),  n. 25906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24199-2014 proposto da:

FONDAZIONE ENASARCO, già ENASARCO – Ente Nazionale Assistenza Agenti

e Rappresentati di Commercio, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE PIROTTINA, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimati –

avverso il decreto n. 4255/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, emessa il

28/02/2014 e depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato Davide Pirrottina, per la parte ricorrente, che si

riporta al ricorso ed insiste per l’accoglimento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che sul ricorso n. 24199/14 proposto dalla Fondazione Enasarco nei confronti del Fallimento (OMISSIS) Srl il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue relatore.

Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.

Fondazione Enasarco ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto reso dal Tribunale di Palermo che aveva rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) Srl.

Col primo motivo di ricorso la Fondazione Enasarco fa presente che l’onere probatorio su di lei gravante è stato assolto non essendo necessaria la produzione della istanza di ammissione al passivo.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già chiarito che la L. Fall., art. 98 non prevede che con l’opposizione debba depositarsi anche ai fini della ammissibilità l’istanza di insinuazione al passivo.

Il ricorso con il quale, ai sensi della L. Fall., art. 93, si chieda l’ammissione allo stato passivo, non è un documento probatorio del credito, sicchè non può ritenersi incluso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L. Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione. Ne deriva che qualora, in sede di opposizione allo stato passivo, una copia della domanda di ammissione non risulti allegata nè al fascicolo di ufficio, nè a quello di una delle parti, il tribunale, che non sia in grado di ricostruirne il contenuto sulla scorta degli ulteriori atti processuali e ne ritenga l’esame, comunque, indispensabile alla decisione, deve provvedere alla sua acquisizione. (Cass. 18253/15; Cass. 3146/14)

Il secondo motivo con cui il ricorrente adduce l’insufficienza e contraddittoria motivazione del decreto in ordine alla infondatezza della domanda risulta assorbito.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.

Roma 2.05.2016.

Il Cons. relatore.

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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