Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25906 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25906

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8769-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 518/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della BASILICATA, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 518/2/15 depositata in data 13 ottobre 2015 la Commissione tributaria regionale della Basilicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 187/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Matera con cui era stato accolto il ricorso proposto da P.P. avverso un avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2008;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi, che illustra con memoria. Il contribuente ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Deve preliminarmente prendersi atto del fatto che l’Agenzia delle Entrate con la memoria autorizzata ha attestato la mancata presentazione da parte del contribuente dell’istanza di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, come da comunicazione allegata, nè è stato pagato l’importo relativo per la definizione con conseguente necessità di esaminare nel merito la controversia;

– Vanno sempre preliminarmente disattese le eccezioni, sollevate in controricorso, di inammissibilità per difetto di autosufficienza dell’intero ricorso e del primo motivo nello specifico, in quanto l’Agenzia ha correttamente trascritto la parte rilevante degli atti del processo ai fini della esposizione delle proprie doglianze, non essendo previsto, come ritiene il contribuente, che debba sempre essere trascritto ogni atto integralmente. Va poi scrutinata e disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per esistenza di una ratio decidendi non censurata e coperta da giudicato interno, in quanto la doglianza racchiusa nel primo motivo di ricorso, di violazione della disciplina della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, censura anche l’argomentazione, che non costituisce ratio decidendi autonoma, secondo cui a dire della CTR l’art. 12 predetto troverebbe applicazione anche se l’accertamento viene effettuato al di fuori dei locali aziendali;

– Con il primo motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 1, 2 e 7, per aver la CTR ritenuto la sussistenza di un generale obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio con la contribuente, anche nel caso di accertamento a tavolino;

– La censura è fondata, nei termini che seguono. Va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio.” (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n. 18184);

– “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.” (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823);

– Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad accesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente documentali, ossia sulla base delle dichiarazioni e della documentazione già in possesso dell’Amministrazione, integrata con quella fornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questionario (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, lo Statuto, art. 12, comma 7, non trova applicazione alla fattispecie e ciò rende di per sè la statuizione della CTR sulle II.DD. in contrasto con la giurisprudenza della Corte. Parallelamente, anche quanto alla ripresa IVA, non essendo stato fatto alcun riferimento in motivazione a specifiche ragioni d’urgenza, nè operata la c.d. prova di resistenza prevista dalle Sezioni Unite sopra richiamate, la statuizione della CTR è eccentrica rispetto ai principi di diritto sopra richiamati nella parte in cui afferma l’automatica illegittimità degli avvisi per lesione del contraddittorio;

– In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e terzo, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, affinchè si attenga agli enunciati principio e si pronunzi anche sulle questioni da lei dichiarate assorbite, e anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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