Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25905 del 15/12/2015
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23594-2014 proposto da:
E.C., in persona del Vice Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA
MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BROCCHIERI che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO DI GARBO
giusta procura speciale alle liti allegata in atti;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE FALL. (OMISSIS)
TRIBUNALE RIETI;
– intimata –
avverso il decreto n. 21/2014 del TRIBUNALE di RIETI, emessa il
13/08/2013 e depositata il 16/09/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Guido Brocchieri, per la ricorrente, che deposita
copia della sentenza della Corte di Cassazione n. 18253 depositata
il 17/09/2015 e si riporta al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 23594/14 proposto dalla E.C. nei confronti della Curatela Fallimento (OMISSIS) Spa il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:
“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
Il Tribunale di Rieti aveva dichiarato il fallimento della (OMISSIS) spa in liquidazione.
La E.C., società operante nel settore della fornitura di tecnologie informatiche, aveva fornito alla (OMISSIS) spa prodotti per un valore complessivo di USD 179.600,00 pari a 146.596,70 Euro. E.C. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo di (OMISSIS) reso dal Giudice Delegato che aveva escluso il credito da lei vantato perchè insufficientemente provato.
Con l’unico motivo di ricorso la E.C. lamenta che la decisione impugnata si fondi su una lettura superficiale e approssimativa tanto della L. Fall., art. 99 quanto delle pronunce giurisprudenziali.
In particolare la ricorrente adduce che non solo la mancata produzione del provvedimento impugnato non sia causa di improcedibilità dell’opposizione, ma evidenzia anche che i requisiti di cui alla L. Fall., art. 99 circa le produzioni possano esser soddisfatti anche tramite la produzione di copia semplice del provvedimento di cui non sia discussa l’autenticità.
Il fallimento non ha svolto attività difensiva.
La censura sollevata nel ricorso è fondata.
Questa Corte ha chiarito che in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione di copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, non trovando applicazione in materia la disciplina di cui all’art. 339 c.p.c. e ss., versandosi in un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione e non potendo la predetta opposizione essere qualificata come un appello, pur avendo natura impugnatoria; inoltre, la L. Fall., art. 99, che indica il contenuto del ricorso, non fa riferimento alla predetta allegazione e l’unico richiamo sul punto concerne i documenti che la parte può discrezionalmente sottoporre al giudice. (Nell’affermare il principio, la S.C. – in sede di cassazione con rinvio – ha altresì ribadito che comunque, anche al caso deciso, risulterebbe applicabile il precetto enunciato nell’art. 347 c.p.c. che, ponendo l’onere per l’appellante di inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata, ha come scopo solo la possibilità dell’esame di detto provvedimento da parte del giudice dell’appello, esigenza nella fattispecie del tutto soddisfatta, avendo il ricorrente trascritto nel ricorso il contenuto del decreto del giudice delegato, come ripreso dalla comunicazione del curatore) (Cass. 2677/1218253/15).
Nel caso di specie risulta dalla documentazione in atti cui questa Corte può avere accesso trattandosi di questione processuale, che la Exar ha prodotto sub. Documento numero 9 del fascicolo di parte nel giudizio di opposizione la comunicazione datata 5 giugno 2012 del curatore del fallimento con cui si comunicava la non ammissione del credito al passivo.
La parte ha pertanto adempiuto il proprio onere di produzione non essendo necessaria la copia autentica del provvedimento impugnato essendo sufficiente la produzione di copia dello stesso al fine di consentire alla Corte d’appello di verificare il contenuto dello stesso che,tra l’altro, nel caso di specie non è stato oggetto di contestazione da parte del fallimento.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
Pqm.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 25.05.2016 Il Cons. relatore.
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che pertanto il ricorso va accolto con conseguente cassazione della ordinanza impugnata e rinvio anche per le spese al tribunale di Rieti in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa 1 ordinanza impugnata e rinvia anche per le spese al tribunale di Rieti in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016