Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25905 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 526-2016 proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONINO CAMPISI;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SABRINA LIPARI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1798/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata
il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI
PIERPAOLO.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1798/16/15 depositata in data 29 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Siracusa rigettava l’appello proposto da L.S. avverso la sentenza n. 443/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso proposto dal contribuente, avverso cartella di pagamento IVA 1999;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo quattro motivi, che illustra con memoria. L’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione si sono difesi, depositando controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, con memoria di sospensione depositata in data 27.4.2017, e avendo la Corte, verificati i requisiti di legge, disposto la sospensione del processo con ordinanza depositata il 18.9.2017. Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio; in tal senso è stata formulata la proposta, comunicata alle parti e su cui le stesse non hanno preso posizione.
Atteso che l’istanza di trattazione di trattazione entro il termine non risulta proposta, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019