Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25905 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25905
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1635-2011 proposto da:
F.A. (OMISSIS) ricorrente che non ha
depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
D.N.C. (OMISSIS) elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. SCORZA NORINA, giusta mandato ad litem in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 581/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO del
24.6.2010, depositato il 23/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Paternostro (per
delega avv. Norina Scorza) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che F.A. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di L’Aquila del 24 giugno 2010;
letto il controricorso di D.C.N.;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 965,00 (Euro 100,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011