Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25904 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25904

Fatto

FATTI DI CAUSA

In data 4.8.2003 F.F.M. presentava istanza di rimborso della eccedenza di imposta Irpef versata negli anni 1997, 1998, 1999 2000 e 2001. Assumeva che: negli anni in oggetto aveva sostenuto spese mediche e di assistenza specifica deducibili a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. b); aveva percepito unicamente redditi da pensione erogati dall’I.N.P.D.A.P. ed erroneamente l’ente erogante aveva effettuato le ritenute d’imposta sulla base del reddito imponibile lordo, anzichè al netto delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente inabilità, deducibili ai sensi del citato art. 10.

A seguito del silenzio rifiuto della Agenzia delle Entrate il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Brescia che lo accoglieva con sentenza del 12.1.2005.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale che, con sentenza del 24.3.2010, lo accoglieva parzialmente limitatamente all’anno di imposta 1997, in relazione al quale il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi mod. 730 ancorchè priva della indicazione delle spese mediche sostenute; lo rigettava in riferimento agli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 per i quali il contribuente non aveva presentato la relativa dichiarazione fiscale.

Contro la sentenza di appello F.F.M. propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Deposita memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53,artt. 342 e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale non ha rilevato d’ufficio la inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate per mancanza del requisito dei “motivi specifici di impugnazione”.

2. Secondo motivo; “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata rilevazione del giudicato interno formatosi in conseguenza della inammissibilità dell’appello della Agenzia delle Entrate”, con riferimento al medesimo vizio indicato nel precedente motivo di ricorso.

I due motivi, da esaminare congiuntamente perchè strettamente interdipendenti (la seconda doglianza è consequenziale alla prima) sono infondati. Dalla lettura della sentenza impugnata e dal testo dell’atto di appello trascritto nel ricorso per cassazione, risulta all’evidenza che l’eccezione di inammissibilità dell’ appello per difetto dei requisito di specificità dei motivi, mai sollevata dal contribuente nel giudizio di appello, è infondata.

3. Terzo motivo: “violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 37, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi costituisca presupposto indefettibile del rimborso delle ritenute versate e non dovute dal contribuente.

Il motivo è infondato. La deduzione dal reddito complessivo degli oneri costituiti dalle “spese mediche e di assistenza specifica per grave e permanente inabilità”, consentita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, comma 1, lett. b), richiede necessariamente che il contribuente proceda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, poichè solo da essa può risultare quale sia il “reddito complessivo” lordo, sul quale operare la deduzione degli oneri ammessa dal citato art. 10. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’ente erogatore del trattamento pensionistico non ha commesso alcun errore nella applicazione delle ritenute fiscali sulle somme corrisposte, non essendo onere del sostituto di imposta, bensì del sostituito, esporre le eventuali deduzioni spettanti mediante la presentazione della dichiarazione del reddito complessivo. Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro duemilatrecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA