Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25904 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 23/06/2021, dep. 23/09/2021), n.25904

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18335/2020 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Roma, Via Asiago n. 9,

presso lo studio dell’Avvocato Edoardo Spighetti, unitamente

all’Avvocato Silvana Guglielmo, da cui è rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1036 della CORTE di APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 32/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2021 da Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Corte di appello di Reggio Calabria, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale in tutte le forme presentata da D.K., nato in Gambia, che ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Il ricorrente – che aveva narrato di avere intrattenuto una relazione sentimentale con la moglie di un suo insegnante, mentre questi era in viaggio, a seguito della quale la donna era rimasta incinta, di avere successivamente confessato al marito quello che era successo e di essere stato arrestato e torturato dalla polizia per tali motivi e di avere deciso di fuggire, dopo essere stato liberato per intercessione dell’iman mentre era in attesa del processo – non è stato ritenuto credibile per la genericità e la contraddittorietà delle dichiarazioni, all’esito di un’ampia disamina delle stesse.

La Corte distrettuale, ad ogni modo, ha esaminato le COI relative al Gambia ed ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c). Non ha ravvisato nemmeno i presupposti per la protezione umanitaria, esclusa la vulnerabilità, attesa la non credibilità del racconto e la mancanza di elementi specifici in merito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, in merito al diniego della protezione sussidiaria, rispetto alla quale, a parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto attivare i poteri istruttori d’ufficio per accertare l’esistenza o meno di un rischio di grave danno.;

II) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione alla ritenuta non credibilità del ricorrente ed al mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria;

III) Violazione della L. n. 46 del 2107, art. 6, comma 9, per non avere citato le informazioni sul Gambia della Commissione asilo;

IV) Violazione del disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. AA, B e C, per il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per il rischio di danni gravi;

V) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 2 Cost. e artt. 3 ed 8 della CEDU, in merito al diniego della protezione umanitaria.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. In primo luogo, i motivi veicolano indistintamente vizi eterogenei, in contrasto col principio di tassatività dei mezzi di ricorso per cassazione e con l’orientamento di questa Corte per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (ex plurimis, Cass. 11222/2018, 2954/2018, 27458/2017, 16657/2017, 19133/2016).

2.3. In secondo luogo, il ricorrente – il cui racconto non è stato ritenuto credibile – con dette censure si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (status di rifugiato, sussidiaria o umanitaria) alla diversa valutazione del Corte di appello, che ha, viceversa, evidenziato le aporie e contraddittorietà del racconto, il fatto che la zona di sua provenienza non era caratterizzata da situazioni di diffuso ed indiscriminato conflitto e rischio per la vita dei cittadini sulla scorta della consultazione di fonti internazionali accreditate ed aggiornate (EASO 2017 e Rapporto sulla situazione generale socio-politica del Gambia della Commissione Nazionale per il diritto di asilo del 28/2/2018), nonché la mancata allegazione di elementi sufficienti ai fini della protezione umanitaria. Va aggiunto che le censure sono svolte in maniera del tutto astratta e generale e che, comunque, la personale situazione prospettata dal ricorrente non appare come sovrapponibile alle circostanze che possono integrare i presupposti per il riconoscimento delle diverse forme di protezione.

Anche in relazione alla richiesta di protezione umanitaria, a fronte di quanto accertato dalla Corte di appello, che ha escluso la ricorrenza della vulnerabilità, attesa la non credibilità del racconto e la mancanza di elementi specifici in merito, la censura risulta formulata in termini del tutto astratti.

2.4. Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U. n. 34476/2019).

2.5. Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che, anche ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, il ricorrente ha l’onere di (quantomeno) allegare gli specifici fatti costitutivi del suo diritto, in difetto non potendo attivarsi i poteri istruttori officiosi (Cass. nn. 8908/2019, 3016/2019, 17069/2018), né possono assumere rilievo probatorio pronunce giurisdizionali favorevoli ad altri richiedenti, senza alcuna attinenza alla persona del ricorrente.

2.6. La motivazione del Corte di appello non è stata nemmeno adeguatamente censurata secondo i canoni del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che rende l’apparato argomentativo sindacabile in sede di legittimità solo entro precisi limiti (ex plurimis, Cass. 17247/2006, 18587/2014), non avendo il ricorrente assolto l’onere di indicare – ai sensi dell’art. 366 xc.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. nn. 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. nn. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020), stante l’inammissibilità della mera denunzia di insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. n. 33017/2018).

2.7. Analoghe considerazioni valgono per la domanda di protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U. n. 29459/2019). La Corte di appello ha accertato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. nn. 23778/2019, 1040/2020).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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