Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25904 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25904 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA

sul ricorso 31776-2007 proposto da:
FRANZINI

GIUSEPPINA

(FRNGPP52R68E753Z),

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo
studio dell’avvocato MARAZZA MAURIZIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MANDELLI RICCARDO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

POLENGHI

GIANCARLO

(PLNGCR36H18F205F),

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso il
Signor GREZ GIAN MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SACCO VINCENZO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

BENUCCI ANACLETO;
– intimato –

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Data pubblicazione: 19/11/2013

avverso la sentenza n. 2159/2007 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 19/07/2007, R.G.N. 2260/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. ANTONIETTA CARESTIA, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

l. – Con sentenza resa pubblica il 19 luglio 2007, la
Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’appello
avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 27 marzo
2006, proposto – con citazione notificata a Giancarlo
Polenghi e Anacleto Benucci nelle date 27 e 29 giugno 2006 da Giuseppina Franzini.
La Corte territoriale osservava che, in base al
principio della cd. “apparenza”, – e, dunque, della
qualificazione effettuata dal Tribunale dell’opposizione
della Franzini come opposizione agli esecutivi ex art. 617
cod. proc. civ. sul punto della dedotta nullità del
pignoramento immobiliare subito, nonché, per il resto, come
opposizione di terzo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. la sentenza di rigetto di dette opposizioni depositata dal
giudice di primo grado in data 26 marzo 2006 non era in
nessun caso soggetta ad appello. Ciò in quanto essa era stata
emessa nel vigore della legge 17 febbraio 2006, n. 52, di
riforma delle esecuzioni mobiliari, applicabile alle sentenze
pubblicate successivamente alla sua vigenza (l ° marzo 2006 ai
sensi dell’art. 17 della stessa legge n. 52) e che aveva
inciso pure sull’art. 616 cod. proc. civ. – disponendo che la
causa di cognizione introdotta con opposizione “è decisa con
sentenza non impugnabile – al quale faceva rinvio lo stesso
art. 619 cod. proc. civ., per cui anche la decisione
sull’opposizione di terzo era soggetta soltanto al ricorso
per cassazione.
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RITENUTO IN FATTO

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre
Giuseppina Franzini sulla base di due motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria,
Giovanni Polenghi, mentre non ha svolto attività difensiva
l’intimato Anacleto Benucci.
CONSIDERATO IN DIRITTO

all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione
e falsa applicazione del nuovo testo dell’art. 619 c.p.c. e
dell’art. 616 c.p.c. introdotti dagli artt. 14 e 17 della
legge 24 febbraio 2006, n. 52”.
La ricorrente sostiene che, alla stregua di quanto si
evincerebbe anche dai lavori preparatori (per cui la modifica
introdotta al terzo comma dell’art. 619 cod. proc. civ. era
volta ad evitare che il giudice delle’esecuzione decidesse
sull’opposizione di terzo), il testo novellato dall’art. 616
cod. proc. civ. sarebbe richiamato dal citato art. 619, terzo
comma, “solo per regolare le modalità della traslati° iudicii
dal Giudice della esecuzione al diverso Giudice che doveva
decidere la opposizione”. Sicché, il processo di opposizione
di terzo sarà regolato dalle comuni norme del giudizio di
cognizione applicabili dinanzi al giudice competente e ciò
“anche per quanto concerne le impugnazioni”; del resto, una
eventuale abrogazione del doppio grado di giurisdizione
avrebbe dovuto essere “chiaramente affermata con un espresso
richiamo dell’ultima parte dell’art. 616 c.p.c., che invece
manca del tutto nel testo normativo dell’art. 619 c.p.c.”.
Viene, quindi, formulato il seguente quesito di diritto:
“In forza del combinato disposto degli artt. 616 e 619, III
co. c.p.c. nel testo novellato dalla L. 24.2.2006 n. 52, la
opposizione di Terzo ex art. 619 c.p.c. è decisa secondo le
norme comuni del giudizio di cognizione dell’Ufficio
Giudiziario cui spetta la decisione nel merito anche nella
fase di impugnazione. Sicché contro la decisione del Giudice

3

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l. – Con il primo mezzo è denunciata, in riferimento

Unico di I grado (Tribunale Ordinario) è tutt’ora previsto
l’appello”.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta , in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., “violazione
e falsa applicazione del regime transitorio della riforma e
dell’art. 22 della l. n. 52/2006”.
L’art. 22 della legge n. 52 del 2006 dispone l’entrata

2006, ma, in riferimento alla disciplina dell’opposizione di
terzo ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., essa “entra in
vigore nella sua interezza”, con la conseguenza che solo “i
ricorsi al G.E. depositati dal l ° marzo 2006 sono
disciplinati dalla nuova normativa” e ciò varrebbe anche ove
si ritenesse che per dette opposizioni fosse stata eliminata
la regola dell’appellabilità. Del resto, nel caso di essa
ricorrente l’intero processo si era concluso ed era stato
deciso nel vigore della precedente disciplina, cosicché vi
era un “diritto quesito ad impugnare con l’appello la
sentenza pronunciata in prime cure”.
Viene, dunque, formulato il seguente quesito di diritto:
“L’art. 22 della L. 24.2.2006 n. 52 ed i principi del giusto
procedimento rendono applicabili le disposizioni di cui ai
novellati articoli 616 e 619, III co. c.p.c. esclusivamente
ai ricorsi in opposizione depositati a far data dal l ° marzo
2006, o almeno ai procedimenti di opposizione che non siano
stati assegnati in decisione prima di tale data, o per i
quali non siano già scaduti a tale data i termini fissati per
il deposito della sentenza, mentre tutti quelli anteriori
sono decisi in base alle norme previgenti anche per quanto
concerne le impugnazioni”.
3.

– Preliminarmente, deve osservarsi che le censure

della ricorrente investono solo la statuizione di
inammissibilità dell’appello sulla opposizione di terzo, per
cui quella concernente l’opposizione agli atti esecutivi ex
art. 617 cod. proc. civ.

(per dedotta nullità del
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in vigore del medesimo provvedimento alla data del 1 0 marzo

pignoramento) rimane ferma, in quanto non aggredita dai
motivi di ricorso, con la conseguenza del suo passaggio in
cosa giudicata.
3.1. – I motivi – che possono essere congiuntamente
scrutinati per la loro stretta connessione (e che si
sottraggono alle censure di inammissibilità sollevate dal
controricorrente, in quanto dal loro tenore si comprende

veicolano) – sono infondati.
Le doglianze che essi muovono alla sentenza impugnata si‘
infrangono, infatti, contro l’indirizzo consolidato di questa
Corte, costituente ormai “diritto vivente”, secondo cui, nei
giudizi di opposizione all’esecuzione conclusi con sentenza
definitiva pubblicata a partire dal l ° marzo 2006 (e prima
del 4 luglio 2009), tale decisione – a norma dell’art. 616
cod. proc. civ. come modificato dall’art. 14 della legge 24
febbraio 2006, n. 52 – non è impugnabile con l’appello ed è
perciò soggetta al ricorso immediato per cassazione, ex art.
111, settimo comma, Cost. (tra le tante, Cass., 18 gennaio
2008, n. 976; Cass., 27 settembre 2010, n. 20324; Cass., 15
febbraio 2011, n. 3688; Cass., 30 giugno 2011, n. 14502;
Cass., 17 agosto 2011, n. 17321; Cass., 27 novembre 2012, n.
20989; Cass., 29 gennaio 2013, n. 2072). Peraltro, in
siffatti termini, con specifico ed immediato riferimento alla
sentenza resa sull’opposizione di terzo all’esecuzione, si è
puntualmente espressa Cass., 22 settembre 2009, n. 20392.
Nell’ambito di detto orientamento trova, altresì,
risposta il profilo di censura che viene veicolato dal
secondo motivo, dovendosi rammentare che la regola, posta
dalla legge n. 52 del 2006, della ricorribilità per
cassazione delle sentenze pubblicate successivamente al l °
marzo è consentanea al principio – ribadito da Cass. n. 3688
del 2011, cit. – per cui, “nel caso di successione di leggi
processuali nel tempo, ove il legislatore non abbia
diversamente disposto, in ossequio alla regola generale di

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agevolmente la denuncia di violazione di legge che gli stessi

cui all’art. 11 delle preleggi, la nuova norma disciplina non
solo i processi iniziati successivamente alla sua entrata in
vigore ma anche i singoli atti, ad essa successivamente
compiuti, di processi iniziati prima della sue entrata in
vigore, quand’anche la nuova disciplina sia più rigorosa per
le parti rispetto a quella vigente all’epoca di introduzione
del giudizio”.

ha chiesto che questa Corte “voglia rimettere alla Corte
costituzionale l’eccezione di illegittimità costituzionale
dell’art. 616 ultima parte c.p.c., come modificato dall’art.
14 della L. 24.02.2006, n. 52, per contrasto con l’art. 3
Cost. nella parte in cui esclude l’appellabilità della
sentenza pronunziata a seguito di ricorso in opposizione di
Terzo proposto al Giudice dell’esecuzione e non con atto di
citazione separato”.
Anche a prescindere dal fatto che l’eccezione è stata
proposta soltanto con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.,
essa non è comunque assistita, a pena di inammissibilità,
dalla formulazione di pertinente quesito di diritto, di cui
all’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile

ratione

temporis, giacché la sentenza impugnata è stata resa pubblica
il 19 luglio 2007. Necessità del quesito che si imponeva alla
stregua dell’insegnamento delle Sezioni Unite civili che, con
la sentenza n. 1707 del 24 gennaio 2013, hanno affermato il
seguente principio di diritto: “In tema di ricorso per
cassazione, la prospettazione di una questione di
costituzionalità, essendo funzionale alla cassazione della
sentenza impugnata e postulando la prospettazione di un
motivo che giustificherebbe tale effetto una volta accolta la
questione medesima, suppone necessariamente che, a
conclusione dell’esposizione del motivo così finalizzato, sia
indicato il corrispondente quesito di diritto previsto
dall’abrogato art. 366-bis cod. proc. civ. (ove applicabile
ratione temporis),

indipendentemente dalla rilevabilità
6

3.2. – Con la memoria illustrativa, la parte ricorrente

d’ufficio

della

questione

di

costituzionalità

e

dall’ammissibilità del ricorso che prospetti soltanto un
dubbio di costituzionalità”.
In ogni caso, non può non rilevarsi che la dedotta
questione di illegittimità costituzionale – compendiandosi
nella prospettazione di una disparità di trattamento,
asseritamente lesiva dell’art. 3 Cost., in danno di chi

questi, al pari di chi agisce, per lo stesso diritto, in sede
di cognizione ordinaria, di un ulteriore grado di merito – ha
già trovato sostanziale, ma esaustiva risposta, nel senso che
essa non dà luogo ad una delibazione di “non manifesta
infondatezza” , da parte della giurisprudenza di questa Corte
(tra le altre, Cass., 3688 del 2011, cit., che richiama anche
Cass. n. 976 del 2008, cit.), ponendosi in rilievo, tra
l’altro, non solo il principio di non costituzionalizzazione
del doppio grado del giudizio di merito, ma anche, e
soprattutto, il fatto che si tratta di situazioni
differenziate e per di più innescate, l’una o l’altra, da
una scelta dell’interessato, là dove il diverso regime di
impugnazione, disposto dal legislatore, essendo insorto solo
dopo la pronuncia da impugnare, non sacrifica il diritto di
azione e difesa sotteso all’esercizio stesso del diritto di
impugnazione.
4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della
ricorrente, in quanto soccombente, al pagamento, in favore
del controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo; nulla è da
disporsi, quanto alle spese di lite, nei confronti
dell’intimato che non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento, in favore di Giancarlo Polenghi, delle spese del
presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi
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agisca in opposizione di terzo all’esecuzione, non disponendo

euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in

data 3 ottobre 2013.

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