Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25904 del 15/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.15/12/2016), n. 25904
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23310-2014 proposto da:
D.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSI 12,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO CERULLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato NICOLA CERULLI, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
V.P., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato
GIANLUCA ALDO CORVELLI, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.A.S. E SOCIO ACCOMANDATARIO
D.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1135/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,
emessa il 10/06/2014 e depositata il 09/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;
udito l’Avvocato Gianluca Aldo Corvelli, per il controricorrente, che
si riporta gli atti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 23310/14 proposto da D.M.L. nei confronti di V.P. + 1 il consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c. la relazione che segue:
Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. osserva quanto segue.
D.M.L. presenta ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva respinto il reclamo da lui sollevato a seguito della sentenza dichiarativa di fallimento della (OMISSIS) Sas resa dal Tribunale di Lucera.
Con l’unico motivo il D.M. adduce, per l’accoglimento del suo ricorso, l’illegittimità della sentenza sostenendo che non sussisterebbe lo stato di insolvenza nonchè per omessa sospensione del giudizio fallimentare in attesa della definizione del giudizio penale e adducendo anche l’omesso accertamento peritale che a suo avviso il giudice avrebbe dovuto far eseguire. V.P. ha resistito con controricorso.
Va preliminarmente osservato che, essendo il ricorso proposto avverso un decreto depositato il 20.2.13, alla fattispecie risulta applicabile ratione temporis l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1 convertito con L. n. 134 del 2012, che prevede la possibilità di proporre ricorso per cassazione solo per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più per insufficiente o contraddittoria motivazione.
Le censure avanzate sotto il profilo della erronea,carente o contraddittoria motivazione sono pertanto inammissibili.
In particolare poi, per quanto concerne la violazione della L. Fall., art. 15 in relazione alla soglia minima di indebitamento, si osserva che la Corte d’appello ha rilevato che dalla verifica dello stato passivo risultava una situazione debitoria di 329.627,67 Euro ben superiore alla soglia dei 30 mila Euro.
Circa la novazione – transazione del debito, la sentenza ha rilevato, sulla scorta di quanto già osservato dal tribunale, che la prova della transazione non era stata fornita necessitando di prova scritta ad probationem con impossibilità di prova a mezzo testi.
Tale affermazione non risulta oggetto di specifica censura limitandosi il ricorrente a riproporre una serie di circostanze di fatto che investono il merito della decisione e che richiedono accertamenti non proponibili in sede di legittimità.
Quanto alla omessa sospensione, di tale questione non si rinviene traccia nella sentenza onde era onere della parte dedurre di avere dedotto siffatta richiesta riportando i brani degli scritti difensivi ove la stessa sarebbe stata prospettata.
Quanto infine alla richiesta di CTU,la stessa è stata rigettata in quanto ritenuta esplorativa e tale motivazione non appare sindacabile in questa sede restando tale valutazione nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c. per la trattazione in camera di consiglio.
Pqm.
Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio.
Roma 4.05.2016.
Il Cons. relatore.
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della controparte costituita liquidate come da dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 4.0,00,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre accessori di legge a favore delle controparti costituite. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio del contributo.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016