Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25903 del 31/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25903

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società Magica snc di N.C. & C. un avviso di accertamento, per l’anno 2001, con il quale rideterminava la plusvalenza derivante dalla cessione di azienda, accertando il conseguente maggior reddito di impresa; ai soci N.C., G. e M. venivano notificati gli avvisi di accertamento ai fini Irpef in relazione al reddito da partecipazione;

Contro gli avvisi di accertamento la società ed i soci proponevano ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino che li accoglieva con sentenza del 10.7.2007.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 24 luglio 2009.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La società ed i soci resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale per sette motivi.

L’Agenzia delle Entrate propone controricorso a ricorso incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) Ricorso principale.

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, in combinato disposto con il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nonchè artt. 54 e 86 T.U.I.R. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, nella parte in cui, in presenza di un accertamento di maggior valore della cessione di azienda effettuato ai fini dell’imposta di registro, ha stabilito che competa all’Ufficio accertare l’esistenza di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette.

2. Secondo motivo: “insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per inadeguatezza della sintetica motivazione rispetto alla portata della questione.

3. Terzo motivo: “insufficiente motivazione sotto altro profilo circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, per inadeguatezza della sintetica motivazione rispetto alla portata della questione.

I motivi, da esaminare congiuntamente (il secondo ed il terzo motivo svolgono la medesima censura), sono infondati.

Il sopravvenuto del D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5 comma 3, quale norma di interpretazione autentica, in quanto tale retroattiva, stabilisce che, in caso di cessione di immobili o di aziende, l’Amministrazione finanziaria non può determinare presuntivamente l’esistenza di un maggior corrispettivo soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Pertanto il “valore venale in comune commercio” accertato, dichiarato o definito ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, costituisce, da solo, prova incompleta della sussistenza di un maggior corrispettivo ai fini della tassazione della plusvalenza patrimoniale derivante da cessione di azienda a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 86 (conformi Sez. 6-5, Ordinanza n. 11543 del 06/06/2016, Rv. 640048-01; (Sez. 5, Sentenza n. 12265 del 17/05/2017, Rv. 644134-01).

Il giudice di appello si è attenuto a tale criterio valutativo, reso vincolante dalla sopravvenuta norma interpretativa, avendo rilevato che l’accertamento della esistenza di una maggiore plusvalenza da cessione di azienda era avvenuto attraverso la mera traslazione del valore dell’azienda accertato ai fini dell’imposta di registro nel diverso comparto impositivo delle imposte sul reddito, senza alcuna allegazione di “ulteriori distinti elementi di concordanza con il dato presunto”.

B) Il ricorso incidentale della società e dei soci è inammissibile perchè proposto da parti interamente vittoriose in entrambi i giudizi di merito (Cass. n. 640 del 2006; Sez. L, Sentenza n. 6601 del 29/03/2005, Rv. 580387 01).

Si compensano le spese in ragione della natura sopravvenuta della disposizione di legge applicata.

PQM

Rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA