Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25903 del 23/09/2021

Cassazione civile sez. I, 23/09/2021, (ud. 15/09/2021, dep. 23/09/2021), n.25903

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14126/2020 proposto da:

U.F., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria

civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso

dall’avvocato Stefania Russo, per procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per

legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 177/2020 della Corte di appello di Brescia,

depositata il 13/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio, del

15/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’impugnazione proposta da U.F. avverso l’ordinanza del locale tribunale che ha così confermato quanto al rigetto della domanda di protezione internazionale e di riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Nel racconto reso in fase amministrativa, il richiedente, di religione cristiana, ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, la Nigeria (Edo State), nel timore di essere ucciso dalle persone che avevano già procurato la morte dei suoi genitori per ragioni legate alla proprietà di terreni.

3. Avverso l’indicata sentenza U.F. ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione dei parametri di legge di valutazione della credibilità del racconto reso dal richiedente protezione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere la Corte d’appello esaminato la domanda in forza di informazioni precise ed aggiornate sulla situazione della Nigeria.

3. In via preliminare, osserva il Collegio che la procura in atti redatta su foglio separato, spillato al ricorso, non riveste in carattere di specialità di cui all’art. 83 c.p.c. e tanto perché risultano adottate, nel corpo del mandato difensivo, formule generiche ed in alcun modo riconducibili all’odierno giudizio di legittimità, nella mancata indicazione, anche, del provvedimento impugnato (“con riferimento all’instaurando procedimento, volto all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della protezione umanitaria, con promessa di rato e valido… di conferirgli altresì la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione…di acconsentire a che l’avv. Russo si faccia sostituire, anche in udienza…autorizza ogni atto propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno ed ogni accesso agli atti amministrativi L. n. 241 del 1990, ex art. 22”).

Per orientamento di questa Corte, consolidatosi nel tempo, si è affermato un principio più restrittivo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 16/12/2004, n. 23381; Cass., 21/03/2005, n. 6070; Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 60711; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass. 05/11/2018, n. 28146; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069; Cass., ord., n. 16040 del 28/07/2020; Cass. 20/01/2021, n. 905), al quale si ritiene di dare continuità in questa sede, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione qualora – come nel caso in esame – la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso – peraltro privo di timbro di congiunzione con tale atto – contenga espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali (nella specie la procura non solo non contiene alcun riferimento alla sentenza impugnata ma fa riferimento alla facoltà di proporre ogni tipo di istanza ed impugnazione in materia di immigrazione ed autorizza ogni atto propedeutico all’ottenimento del permesso di soggiorno, con richiamo ad atti riferibili al distinto procedimento amministrativo).

4. In ogni caso l’esito dello scrutinio dei motivi sarebbe comunque negativo per il ricorrente per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Il motivo primo è inammissibile perché la sentenza impugnata fa corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte ed il proposto mezzo non deduce in modo da segnalare diversi percorsi di interpretazione.

Secondo consolidato indirizzo di legittimità, in materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020, n. 13578; Cass. 19/06/2020, n. 11925; Cass. 05/02/2019, n. 3340). Si tratta di una prospettiva di critica assente nel proposto mezzo.

4.2. Il secondo motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica e tanto là dove il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l’esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (vd. Cass. n. 13403 del 17/05/2019).

Non sfugge peraltro al collegio che la motivazione resa nella sentenza impugnata in punto di definizione del conflitto armato nei termini di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in applicazione di fonti ufficiale aggiornate sul Paese di provenienza del ricorrente, rende la critica da questi proposta versata nel merito e, come tale, ancora inammissibile.

5. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione rimasta, quindi, solo intimata.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2021

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