Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25903 del 14/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25903
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18820-2018 proposto da:
C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI 123, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MERCURI,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MASTRACCI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 8055/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
FRANCESCO ESPOSITO.
Fatto
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 27 dicembre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. contro l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione. Riteneva la CTR fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per avere il ricorrente, in violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 20, consegnato direttamente il ricorso all’ente di riscossione, omettendo di notificarlo a controparte tramite ufficiale giudiziario ovvero a mezzo del servizio postale.
Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 18 giugno 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto difese.
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente – denunciando violazione e falsa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20 e art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente perchè consegnato direttamente presso il concessionario, pur non essendo prevista dalla legge tale sanzione processuale.
Il ricorso è fondato.
Invero, la sentenza impugnata non si è uniformata all’orientamento di questa Corte secondo cui è senz’altro valida la notificazione del ricorso introduttivo effettuata dal contribuente al concessionario, senza ricorrere all’ufficiale giudiziario o al servizio postale, ma con la consegna diretta presso la sede di quest’ultimo ad impiegato addetto “che ne rilascia ricevuta sulla copia”, mentre siffatta notifica va ritenuta inesistente solo qualora, sulla copia dell’atto depositato, manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato dell’ente destinatario, circostanza questa mai dedotta nel presente giudizio (cfr. Cass. n. 2905 del 2017, Cass. n. 2816 del 2012).
In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019