Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25902 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25252/2010 proposto da:

JAMBO GIOCHI SRL, IN LIQUIDAZIONE, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARIO PIETRO MAZZUCCO (avviso postale ex art.

135);

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO UFFICIO REGIONALE DELLA

LIGURIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2010 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 30/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inviava alla società gambo Giochi srl in liquidazione un avviso, datato 1.10.2007, di comunicazione di irregolare liquidazione della imposta sugli intrattenimenti, per insufficiente versamento del tributo relativa all’anno 2004 in relazione alla utilizzazione degli apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito.

Contro l’avviso la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva con sentenza n. 294 del 2008.

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 39 del 30.3.2010, riformando la sentenza impugnata e confermando l’atto impugnato.

La società ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso (pag. 3) la ricorrente osserva che “la società esponente è stata posta in liquidazione con atto del 3.4.2007, ha richiesto la cancellazione in data 7.8.2007 ed è stata cancellata dal registro delle imprese in data 5.11.2007.”

Ciò premesso, occorre in via pregiudiziale rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto in data 19.10.2010, poichè presentato dal liquidatore di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, atteso che l’effetto estintivo derivato da tale cancellazione determina il venir meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore, nonchè la successione dei soci alla società, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’art. 2495 c.c., comma 2 (Sez. 6-5, Ordinanza n. 11100 del 05/05/2017, Rv. 643969-01; Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323).

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro duemilatrecento, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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