Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25902 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9815-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO MINELLA;

– controricorrente –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5326/2014 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 14/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 5326/2014, depositata il 14 ottobre 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello proposto da G.R. e P.M. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso di liquidazione dell’imposta di successione dovuta in relazione alle dichiarazioni presentate dai contribuenti in morte di P.C.;

– a fondamento del decisum il giudice del gravame ha ritenuto che:

– la gravata pronuncia non aveva considerato che nell’attivo ereditario “era stato dichiarato il credito di Euro 250.000,00 vantato nei confronti della Soc. SIVA Srl… credito… conseguente ad un debito assunto dal de cuius nei confronti della Banca Credit Suisse Italy Spa”;

– l’imposta principale di successione andava riliquidata “al netto del credito dichiarato e vantato nei confronti della Soc. SIVA Srl” e, “parimenti”, andava “disconosciuta la passività relativa al debito assunto per finanziare la Soc. SIVA Srl”;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– resiste con controricorso G.R.;

– P.M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 22, e del D.P.R. n. 637 del 1972, art. 9, comma 3, lett. b), assumendo, in sintesi, che il decisum del giudice del gravame, – se aveva statuito su materia che, tra le parti, non era in contestazione, e quanto, dunque, alla esenzione dalla base imponibile del trasferimento della quota societaria (del 70%) detenuta dal de cuius nella Siva S.r.l. (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter), – al contempo aveva ritenuto deducibile la passività costituita dal fido bancario conseguito dallo stesso de cuius (per l’importo di Euro 250.000,00) che (anch’esso) era stato pacificamente destinato al finanziamento di detta società, importo, questo, che dunque non era stato reinvestito nell’acquisto di beni soggetti ad imposta (D.P.R. n. 637 del 1972, art. 9, comma 3, lett. b)) e che afferiva, come accertato, alla partecipazione azionaria non compresa nell’attivo ereditario (D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 22, comma 1);

2. – il ricorso è infondato e va senz’altro disatteso;

3. – ai sensi del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 22, comma 1, tra le passività deducibili dall’attivo ereditario rientrano i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti compresi nello stesso attivo e, nella fattispecie, al debito contratto dal de cuius, in ragione del fido bancario conseguito (per l’importo di Euro 250.000,00) dalla Banca Credit Suisse Italy Spa, corrispondeva il credito (alla restituzione del finanziamento) vantato nei confronti della società SIVA Srl;

– detto debito trovava, dunque, contropartita nel credito del de cujus verso la società finanziata, credito, questo, pacificamente inserito nell’attivo ereditario dagli eredi nella dichiarazione di successione (perchè non escluso dall’attivo; D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12) e, così, inciso dall’imposta;

– l’imposta, pertanto, non ha colpito la partecipazione societaria in quanto tale (ed esente D.Lgs. n. 346 del 1990, ex art. 3, comma 4 ter), quanto piuttosto il detto credito da finanziamento soci;

– la gravata sentenza, nel rilevare che andava “disconosciuta la passività relativa al debito assunto per finanziare la Soc. SIVA Srl” ha, in effetti, voluto rimarcare la deducibilità di detto debito, ragione, questa, in forza della quale è stato accolto il motivo di appello spiegato dei contribuenti (i quali sostenevano appunto che questo debito fosse da detrarre dalla base imponibile);

3. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente;

– non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente G.R., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

 

 

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