Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25902 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11670-2018 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato MARIO MORICONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO MASTRACCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6261/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 ottobre 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della Commissione tributaria di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da C.L. contro l’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione. Osservava la CTR che nessuna norma prescriveva che all’intimazione di pagamento dovesse essere allegata la prodromica cartella di pagamento con la relativa relata di notifica, come preteso dal contribuente; rilevava, inoltre, che l’agente della riscossione aveva esibito la ricevuta di consegna della suddetta cartella personalmente al contribuente, il quale non aveva contestato con querela di falso la sottoscrizione dell’atto.

Avverso la suddetta pronuncia, con atto del 17 aprile 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha svolto difese.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente – denunciando violazione e falsa del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – ribadisce l’eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento per non essere stata alla stessa allegata la cartella di pagamento, con la relativa relata di notifica, avendo l’agente della riscossione prodotto soltanto la ricevuta di consegna al contribuente della cartella.

La censura è infondata.

Questa Corte ha osservato che, in tema di notifica della cartella esattoriale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1, seconda parte, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 2016). Si è inoltre chiarito che, in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario della notifica (Cass. n. 29022 del 2017). E’ stato altresì precisato che, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 21533 del 2017, Cass. n. 10326 del 2014).

Con riferimento all’obbligo di allegazione sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, è stato poi affermato che tale obbligo non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. n. 407 del 2015; con specifico riferimento alla mancata allegazione di cartella di pagamento prodromica ad intimazione di pagamento, v. Cass. n. 3417 del 2017).

Orbene, la CTR, nell’affermare la legittimità della intimazione di pagamento poichè dall’avviso di ricevimento risultava che la prodromica cartella di pagamento era stata ritualmente notificata al contribuente, il quale non aveva presentato querela di falso, si è posta in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione al di sotto del minimo costituzionale”.

Il motivo è infondato, non essendo all’evidenza ravvisabile nella sentenza impugnata – del resto puntualmente censurata con il primo motivo di ricorso – alcuna delle ipotesi individuate dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 8053 del 2014) di anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, di modo che deve escludersi che la motivazione della decisione gravata si collochi al di sotto del “minimo costituzionale”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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