Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25902 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25902
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27130-2010 proposto da:
L.V. (OMISSIS) ricorrente che non ha depositato il
ricorso nei termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) in persona del Ministro pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1020/2010 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositato il 25/08/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che L.V. ricorre per cassazione avverso il decreto del giudice di pace di Roma del 25 agosto 2010 che rigettato l’impugnazione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di L’Aquila il 21 agosto 2010;
letto il controricorso del Ministero dell’interno;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011