Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 21/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25901

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato della Liguria notificava a MP Videogiochi s.n.c. due avvisi di comunicazione di irregolare liquidazione della imposta sugli intrattenimenti, in relazione all’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito previsti dal D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis determinando la maggiore imposta dovuta per l’anno 2004, oltre sanzioni e interessi.

Contro gli avvisi la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Genova che lo accoglieva con sentenza n. 320 del 2008.

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con sentenza del 30.3.2010, riformava la sentenza appellata confermando gli atti impositivi impugnati. Il giudice di appello, premesso che gli apparecchi di intrattenimento in oggetto erano stati pacificamente utilizzati per un periodo limitato di tempo, avendo cessato di essere leciti ed essendo stati rimossi a decorrere dal 31.5.2004, osservava che l’applicazione dell’imposta nella misura forfettaria di Euro 2.500, stabilita dal D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis in luogo della imposta fissata per gli anni antecedenti nella misura di euro 4.100, già teneva conto del periodo limitato di utilizzazione dell’apparecchio.

Contro la sentenza di appello la società MP Videogiochi snc ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

L’Amministrazione dei Monopoli di Stato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento al D.P.R. n. 640 del 1972, art. 1 – presupposto dell’imposta; art. 2 – soggetti di imposta e art. 14 bis – apparecchi di divertimento e intrattenimento”, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale accoglie la tesi che l’imposta è dovuta anche quando un apparecchio di intrattenimento cessa la propria funzione di consentire il gioco o l’intrattenimento.

2. Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento al D.L. 30 settembre 2003, n. 369, art. 39 alla determinazione dell’imponibile medio forfettario annuo D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis ed alla rimozione degli apparecchi da intrattenimento o loro riconversione”, poichè nella interpretazione della normativa accolta nella sentenza impugnata “ci sono una serie di imprecisioni e contraddizioni di seguito evidenziate” con particolare riferimento al fatto che la Commissione tributaria regionale ha ritenuto che l’imponibile medio forfettario annuo sia stato determinato dalla legge per l’anno 2004 avendo riguardo unicamente al periodo limitato di utilizzabilità degli apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, comma 7, lett. b) T.U.L.P.S.

I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Con riferimento alla specifica categoria degli apparecchi e congegni per il gioco previsti dall’art. 110, comma 7, lett. b) T.U.L.P.S, D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis inserito dal D.L. n. 269 del 2003, arty. 39, comma 11 convertito nella L. n. 326 del 2003, ha determinato l’imponibile medio forfettario, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti per l’anno 2004, nella misura di Euro 2.500, in luogo del maggiore imponibile medio forfettario di Euro 4.100 stabilito per gli anni precedenti (dal 2001 al 2003) dall’art. 14, comma 3, lett. b. L’imponibile medio forfettario, determinato in misura ridotta per l’anno 2004, non deve essere ulteriormente frazionato in base al limitato periodo di utilizzazione consentita degli apparecchi in oggetto, poichè esso già ingloba la circostanza che gli apparecchi da gioco che consentono la ripetizione della partita, previsti dal citato art. 110, comma 7, lett. b) T.U.L.P.S., potevano essere utilizzati per un periodo limitato dell’anno, dovendo essere convertiti oppure rimossi e demoliti entro il 31.5.2004, come stabilito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 39,comma 7 convertito nella L. n. 326 del 2003. A comprova della correttezza di tale interpretazione, dal raffronto del D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14 bis, commi 3 e 3 bis si rileva che, nell’anno 2004, la misura dell’imponibile medio forfettario ai fini dell’imposta è stato ridotto (da Euro 4.100 ad Euro 2.500) soltanto per gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. b) T.U.L.P.S., soggetti alla dismissione forzosa entro il 31.5.2004, mentre per gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 7, lett. a) e c), utilizzabili per l’intero anno, l’imponibile medio forfettario per l’anno 2004 ha subito un significativo incremento rispetto all’imponibile medio degli anni precedenti.

3. Terzo motivo: “violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 35 e 36 dell’art. 112 c.p.c. sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui contenuti della sentenza, dell’art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Il motivo è inammissibile per mancanza del requisito di specificità e per mescolanza di censure relative a presunte violazione di norme di diritto, di norme processuali e di vizi della motivazione, tutte indistintamente prospettate quale ragione di ricorso ricondotta alla fattispecie prevista dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro duemilatrecento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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