Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25901 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

SENTENZA

sul ricorso 4287-2008 proposto da:
R.C.M.

S.R.L.

02995150659

in

persona

dei

Cron.

2,530-1

Rep.

4-3.q

Cd. 19/09/2013

coamministratori e legali rappresentanti pro temporep u
Sigg.ri CIRO SERIO e PASQUALE DE MAIO, domiciliata ex
lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CASTALDI FILIPPO con studio in 84014
NOCERA INFERIORE, PIAZZA D’AMORA 3 giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

PIBIESSE S.R.L. 02363640653 in persona del suo legale
rappresentante amministratore p.t. Prof. SILVIO
D’ALESSANDRO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
AURELIA 190-A, presso lo studio dell’avvocato FELICI
MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato

– controricorrente

avverso la sentenza n. 772/2007 della CORTE D’APPELLO
di SALERNO, depositata il 19/11/2007, R.G.N.
1131/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
il rigetto del ricorso;

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FRUSCIONE GAETANO giusta delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

1.Con citazione notificata il 20 luglio 1996 la società
Pibiesse s.r.l. nella veste di locatrice conveniva dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore la società R.C.M: s.r.1.,
esponendo di averle concesso in locazione commerciale un

per il periodo l marzo 1996 sino al 28 febbraio 2005, per un
canone da versare bimestralmente in lire 2.500.000: deduceva
che alla stipula la conduttrice aveva anticipato lire
5.900.000 in conto canone; che inoltrata richiesta di
versamento del primo bimestre la conduttrice aveva rifiutato
il pagamento. Chiedeva pertanto la condanna della convenuta
al pagamento delle mensilità maturate per 250 milioni di lire,
con interessi e rivalutazione o, in via subordinata al
risarcimento dei danni.
LA

società

R.C.M.

si

costituiva

e

contestava

il

perfezionamento del contratto fermatosi alla fase delle
trattative; deduceva che la parte attrice pur essendosi
impegnata a consegnare i locali nel 1995 aveva provveduto solo
nell’aprile del 1996, deduceva che la superficie locata
prevista era per 800 mq mentre i locali erano di minor
superficie per circa 610 metri quadrati, chiedeva pertanto il
rigetto della domanda e la restituzione del deposito
cauzionale.
La lite era istruita con prove orali.

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immobile sito in Nocera Inferiore alla via S.Maria e Paolo,

2.Con sentenza del 23 ottobre 2003 il Tribunale accoglieva la
domanda e condannava la R.C.M al pagamento di euro 136.396,2
a titolo di canoni insoluti, oltre interessi legali, rigettava
la riconvenzionale e condannava la convenuta al pagamento
delle spese.

3.Contro la decisione proponeva appello la R.C.M. deducendo:
vizio di ultrapetizione, b.omesso perfezionamento della
locazione; c.mancata consegna dei locali; d.la inesistenza dei
danni. Si costituiva la locatrice e chiedeva il rigetto del
gravame.
4.Con sentenza del 27 settembre 2007 la Corte di appello di
Palermo rigettava lo appello e condannava la appellante alla
rifusione delle spese del grado.
5.Contro la decisione ricorre la società R.C.M s.r.l.
deducendo undici motivi di ricorso. Resiste la controparte con
controricorso, chiedendone il rigetto per inammissibilità o
infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
6.11 ricorso, soggetto ratione temporis al regime dei quesiti,
non merita accoglimento in ordine ai motivi dedotti. Per
chiarezza espositiva se ne offre una sintesi ed a seguire la
confutazione in diritto.
6.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce motivazione omessa e insufficiente
su punto decisivo.

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4

Il fatto controverso e decisivo ,viene descritto al ff 8 del
ricorso,come segue: «La originaria attrice, odierna
resistente, avendo chiesto, in citazione la

declaratoria di

inadempimento della allora convenuta-conduttrice- e il
pagamento dei canoni maturandi per tutto il periodo locatizio-

non ancora decorso, asseritamene di nove anni, aveva proposto
una domanda risarcitoria e non di inadempimento
contrattuale.>>
Nella parte argomentativa del motivo si deduce che la
motivazione della Corte di appello è apparente non avendo
spiegato la Corte la ratio decidendi in ordine alla
interpretazione della domanda.
Nel secondo motivo si deduce error in procedendo

per la

violazione dello art.112 c.p.c. ed il quesito è posto a ff 11
nei seguenti termini: “Dica la Corte se, in presenza di una
domanda risarcitoria, possa il giudice condannare il convenuto
allo adempimento, senza incorrere nel vizio di
extrapetizione.”
Nel terzo motivo si deduce in vizio della motivazione omessa e
insufficiente su punto decisivo. I FATTI CONTROVERSI E
DECISIVI sono indicai a ff 17 come segue: “La mancata stipula
del contratto di locazione; la mancata definizione del termine
di locazione e quindi la mancata conclusione del negozio
locatizio, LA NOTA DELLA Pibiesse del 30 marzo 1966- che
viene riprodotta a pag 16 del ricorso-le deposizioni
testimoniali di primo grado, anche esse riprodotte, ma senza

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indicazione di completezza”. IL CD. QUESITO DI FATTO denuncia
il vizio di omessa e insufficiente motivazione, ma non è
referenziale, affidando ai giudici della Corte la
ricostruzione fattuale.
Nel quarto motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli art.1325 e 1428 del codice civile, sul

.

rilievo che la ricorrente si era doluta del mancato
perfezionamento del contratto orale per la carenza di accordo
sulla decorrenza.
Il quesito di diritto a ff 18 recita: “Dica la Corte se può
considerarsi concluso oralmente un contratto di locazione, per
uso diverso da quello abitativo, ove non sia stabilita la
decorrenza.”
Nel quinto motivo si deduce error in procedendo per violazione
dell’art.112 c.p.c., con quesito a pag 21, così formulato:
“Dica la Corte se il giudice di appello, innanzi al quale sia
stata eccepita

la nullità del contratto di locazione, per non

essere state determinate la sua decorrenza o la sua scadenza,
dovesse pronunziarsi su tale eccezione, e se sia incorsa
quindi nel vizio di omessa pronunzia, avendola completamente
ignorata.”
Nel sesto motivo si denuncia ancora error in procedendo per
la violazione dello art.112 c.p.c. ponendosi a ff 22 il
seguente quesito: “Dica la Corte se i giudici di appello siano
incorsi nel vizio di omessa pronuncia, laddove avendo
rigettato il motivo principale di gravame relativo alla non

6

4

debenza dei canoni pretesi per un periodo di nove anni ,ma di
sei anni, tale essendo in mancanza di contraria previsione, la
durata di una locazione ad uso commerciale od industriale:”
Nel settimo motivo si deduce invece error in iudicando per la
violazione dell’art.27 della legge 1978 n.392. QUESITO a ff 23

scaturenti da un contratto di locazione per uso industriale,
commerciale o artigianale, in mancanza di diversa pattuizione,
sia di sei anni:”
Nell’ottavo motivo si deduce error in iudicando per la
violazione degli artt. 146p,1571,1575 e 1587 c.c..I1 quesito a
ff 26 recita: “Dica la Corte se, concluso il contratto di
locazione, il conduttore di un immobile sia tenuto a pagare i
canoni, anche in caso di mancata consegna, da parte del
locatore del bene locato.”
Nel nono motivo si deduce il vizio della motivazione omessa e
o insufficiente su fatto decisivo descritto per elementi a ff
28 : “La mancata consegna del bene locato; la irrilevanza
della conclusione del contratto di locazione, in mancanza
della consegna e della relativa offerta del bene locato.”
Nel decimo motivo si deduce error in procedendo per omessa
pronuncia con violazione dello art.112 c.p.c.. Il quesito è
proposto a ff 28 come segue: ” Dica la Corte se, a fronte di
un motivo di appello, con cui la ricorrente si era doluta
della condanna al pagamento dei canoni, nonostante la omessa
consegna del bene locato,

la affermazione della Corte

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come segue “Dica la Corte se la durata delle obbligazioni

territoriale “la omessa consegna del locale di cui al motivo
sub c. è, come visto, ininfluente” costituisca omessa
pronunzia di quel mezzo di gravame.
Nell’undicesimo motivo si deduce infine error in procedendo
per la violazione dello art.132 c.p.c., con la formulazione a

motivo di appello, con cui l’appellante si è doluta della
pronunzia di condanna al pagamento dei canoni, nonostante la
omessa consegna del bene locato, la Corte che abbia motivato
come sopradetto, sia incorsa nella violazione dello art.112
per avere reso una motivazione

fisicamente inesistente o

quantomeno apparente e perplessa.>>
6.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il ricorso, che in relazione alla data di pubblicazione della
sentenza impugnata è soggetto al regime dei quesiti, è in
parte infondato in parte inammissibile e non appare idoneo a
confutare la chiara ma sintetica motivazione data dalla Corte

.rdehlitool4..
I primi due motivi del ricorso hanno carattere pregiudiziale,
e ripetono il primo motivo di appello, deducendo error in
procedendo per ultrapetizione nel secondo motivo,avendo il
giudice del riesame reso una statuizione di adempimento e di
pagamento dei canoni…attribuendo un bene diverso da quello
domandato, mentre nel primo motivo si denuncia il vizio della
motivazione apparente assumendo come fatto controverso la
declaratoria di inadempimento.

8

ff 29 del seguente quesito «Dica la Corte se, a fronte di un

Risponde la Corte di appello che è sufficiente leggere le
conclusioni dello atto di appello, che vengono riprodotte, per
verificare il contenuto della domanda.
Afferma così il principio della corrispondenza tra il chiesto
e il pronunciato.

/11

Jet. accompagnano si nota che precede il motivo di error in

procedendo, il cui accoglimento determinerebbe una cassazione
con rinvio al giudice del merito.
Ma tale motivo è inammissibile, posto che non coglie la ratio
decidendi che attiene alla interpretazione della domanda, con
motivazione sintetica ma corretta, proprio in relazione al
cd.bene della vita chiesto nel petitum e sostenuto dalla causa

1

2;14′ tendi in ordine alla quale si è sviluppato amplio

contraddittorio nel corso dei due gradi del giudizio. Lo
adagio “in claris non fit interpretazio”
—esprime un principio di interpretazione negoziale valido anche
per la lettura delle domande giudiziali e dunque il postulare
come vizio di motivazione un fatto controverso diverso dalla
fattispecie accertata nel corso dei due gradi del giudizio, è
giuridicamente errato e rende la censura inammissibile per la
violazione della specificità prevista per il cd quesito di
fatto nello art.366 bis del codice di rito. Non sussiste
alcuna motivazione apparente.
Anche il terzo motivo ripropone, in termini diversi, e come
vizio della motivazione, la censura già esaminata nei primi

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ORBENE dando un ordine logico ai due motivi ed ai quesiti che

due motivi, ma senza poter giustificarne lo accoglimento. Ed
in vero vengono sintetizzati i fatti controversi, ma senza
delinearne e specificarne gli elementi di valutazione tali da
rendere la valutazione fattuale inconsistente. In definitiva
il vizio di logica non è referenziale, posta che chiede alla

sede di legittimità, come terzo grado di merito.
Il motivo è pertanto inammissibile.
Il quarto motivo denuncia un error in procedendo per la
violazione degli artt.1325 e 1418 del codice civile,
sostenendo che il contratto non poteva ritenersi concluso per
non essere stata stabilita la sua decorrenza.
Il motivo è infondato, posto che la Corte di appello ha
ritenuto corretta la valutazione data dai primi giudici sulla
forma libera della contrattazione e sulla decorrenza
confermata dalle prove testimoniali e dallo stesso
comportamento almeno nella fase iniziale di esecuzione, delle
parti. VEDI la ratio decidendi corretta espressa alle pag 2 e
3 della motivazione.
Inammissibile il quinto motivo che insiste sulla eccezione di
nullità ritenuta irrilevante dai giudici del merito e dalla
Corte di appello che invece ha considerato valido il
contratto. Nessuna omessa pronuncia si è verificata.
Inammissibile il sesto motivo che deduce omessa pronuncia ma
introducendo questione nuova in ordine alla quale non risulta
verificato alcun contraddittorio nel giudizio di merito.

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Corte una diversa ricostruzione fattuale non consentita in

Inammissibile per le stesse ragioni anche il settimo motivo in
relazione alla pretesa violazione dello art.27 della legge
1978 n.392, non senza rilevarne la infondatezza, posto che la
maggior durata del rapporto era in favore del conduttore.
Nell’ottavo motivo si deduce un error in iudicando in

relazione alla valutazione della condotta del locatore che non
avrebbe consegnato il bene locato.
Sul punto la Corte sinteticamente motiva a ff 3 esaminando il
motivo di appello sub c. e rilevando la ininfluenza della
censura. Ma l’intera analisi della condotta delle parti a ff 3
del contratto evidenzia come la cd mancata consegna non sia
elemento intrinseco alla formazione consensuale del contratto,
ma elemento consequenziale di esecuzione in adempimento o in
godimento, oggetto dunque di una diversa tutela che non
risulta utilmente esperita.
Il motivo presenta un profilo di inammissibilità in relazione
al quesito, che non appare congruo rispetto all’errore
denunciato in diritto ed è comunque infondato in relazione
alla chiara ratio decidendi appena ricordata.
Inammissibile il nono motivo dove la censura 0~2n ,c1 è
ripetuta come vizio della motivazione senza una precisa
specificazione dl fatto controverso.
Inammissibile il decimo motivo che ora prospetta una omessa
pronuncia che invece attiene ad una chiara ratio decidendi
espressa a ff 3 dalla Corte di appello,—

11

C-t

a sotto il profilo della ininfluenza della censura inerente alla
mancata consegnatcome fatto successivo alla conclusione del
rapporto.
Inammissibile infine lo undicesimo motivo che deduce un
inesistente error ikprocedendD per la violazione dello art.132 &

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omessa pronuncia per essere la motivazione del tutto
apparente.
ED IN VERO la Corte di appello, considerando valido il
contratto e di durata lo inadempimento, non avendo il
conduttore fatto valere lo spossessamento o il diritto alla
riduzione del canone, ha deciso in conformità alla causa
41′ etendi ed al petitum, senza la violazione delle norme
processuali invocate.
AL RIGETTO del ricorso segue la condanna della società
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di
cassazione in favore della locatrice controricorrente.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società R.c.M. s.r.l. a
rifondere alla società PIBIESSE S.R.L. le spese del giudizio
di cassazione, che liquida in euro 7200,00 di cui euro 200,00
per esborsi.
ROMA 19 SETTEMBRE 2013

c.p.c. cui unisce nella formulazione del quesito anche la

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