Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 16/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 16/11/2020), n.25901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5200-2014 proposto da:

G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

CONDOTTI 91, presso lo studio dell’avvocato PIA MARIA BERRUTI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 11/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 23/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 11/34/2013, depositata il 23 gennaio 2013, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva annullato una cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo delle imposte di registro, ipotecaria e Invim dovute in relazione alla dichiarazione di successione presentata dalla contribuente;

– il giudice del gravame, per quel che qui rileva, ha ritenuto che non sussisteva il difetto di motivazione dell’atto impugnato, qual posto a fondamento della decisione del giudice di primo grado, in quanto la cartella esattoriale recava espresso riferimento all’imposta principale dovuta in relazione alla dichiarazione di successione in morte di T.L., esponeva (per come riassunto dalla stessa contribuente nelle sue controdeduzioni) lo stesso ordine numerico dei tributi dovuti qual già indicato nell’avviso di liquidazione non opposto e trovava giustificazione, quanto ai diversi importi hinc et inde indicati, tanto nella rideterminazione del tributo operata in autotutela dall’amministrazione quanto nella (conseguente) sanzione legata al mancato adempimento (del tributo riliquidato);

2. – G.A. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare all’udienza di discussione del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, deducendo, in sintesi, che la cartella non riportava il contenuto essenziale dell’atto da cui trovava origine ed esponeva, oltretutto, importi diversi da quelli indicati nell’avviso di liquidazione, a riprova dell’assoluta incertezza del suo contenuto;

2. – in via pregiudiziale va, peraltro, rilevato che la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio in relazione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 3, conv. con L. n. 136 del 2018 (e del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis conv. in L. n. 58 del 2019);

– in allegato a detta memoria è stata, quindi, prodotta la documentazione relativa, rispettivamente, alla richiesta di definizione agevolata, alla comunicazione dell’agente della riscossione recante la determinazione dell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, ed al pagamento della prima rata;

3. – la definizione agevolata dei crediti tributari iscritti a ruolo, in una al rispetto delle relative condizioni (di adempimento), è idonea a determinare l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46; v., altresì, Cass., 30 novembre 2018, n. 31021; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29394);

4. – le spese del presente giudizio rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198);

– alcunchè va disposto in ordine all’ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17) trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perchè lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio;

compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi con modalità da remoto come da decreti del Primo Presidente nn. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2020

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