Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 15/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2016, (ud. 18/10/2016, dep.15/12/2016),  n. 25901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13382-2014 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23326/2013 del TRIBUNALE di ROMA del

20/11/2013, depositata il 21/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello proposto dall’avv. B. avverso il provvedimento del giudice di pace col quale questi aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riferimento al giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 616 c.p.c.. Il Tribunale ha ritenuto che il giudizio di primo grado fosse viziato per irregolarità della nota di iscrizione a ruolo che avevano impedito alla società Allianz Assicurazioni S.p.A. (già opponente dinanzi al giudice dell’esecuzione) di avere contezza dell’avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di merito sull’opposizione da parte dell’opposto B.; ha quindi condannato quest’ultimo al pagamento delle spese di lite.

Il ricorso è proposto con un solo motivo.

L’intimata non si difende.

2.- Con l’unico motivo si deduce violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo all’art. 112 c.p.c. e artt. 161 e 324 c.p.c., artt. 156, 164 e 168 c.p.c. e art. 71 disp.att. c.p.c..

Il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe potuto affermare la nullità della nota di iscrizione a ruolo e dell’intero procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa della parte già opponente, perchè questa non aveva proposto appello incidentale. Nel merito, sostiene che, comunque, l’irregolarità della nota di iscrizione a ruolo non avrebbe comportato affatto il vizio reputato dal giudice d’appello.

Il motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

2.1.- Quanto al primo, è sufficiente rilevare che, come risulta dalla comparsa di risposta dell’appellata società riportata nel ricorso, Allianz Assicurazioni SPA dedusse la mancata conoscenza della pendenza del giudizio di primo grado per la irregolare compilazione della nota di iscrizione a ruolo (in cui erano indicati come attori i nominativi dei convenuti). Si tratta di un’eccezione di nullità che la società, contumace involontaria nel primo grado di giudizio, bene ha proposto al momento della costituzione in appello, perchè venuta a conoscenza della pendenza della lite soltanto a seguito della notificazione dell’atto di gravame. Trattandosi di materia che costituisce oggetto di eccezione, non di domanda di parte, è privo di fondamento l’assunto del ricorrente secondo cui la società avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

2.2.- Quanto al merito, va evidenziato che la sentenza impugnata ha dato conto non solo dell’inidoneità in concreto della nota di iscrizione a ruolo a rendere edotta la parte della pendenza del procedimento dinanzi al giudice di merito, ma anche del fatto che l’Allianz (parte opponente dinanzi al giudice dell’esecuzione, quindi avente veste formale di attrice in sede di merito) aveva già predisposto l’atto di citazione ex art. 616 c.p.c. ritualmente notificato ed aveva a sua volta regolarmente iscritto a ruolo il giudizio ex art. 616 c.p.c. con una regolare nota di iscrizione e con procedimento rubricato al rg. 1705/2011.

Va allora richiamato il principio di diritto per il quale “A norma degli artt. 168 e 169 c.p.c., (applicabili anche al giudizio dinanzi al giudice di pace), all’atto della costituzione dell’attore (o, se questi non si sia costituito, del convenuto), su presentazione della nota di iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale, onde sulla stessa citazione non possono aversi più iscrizioni a ruolo con formazione di più fascicoli d’ufficio e designazione di più giudici e, ove tale duplicazione avvenga, dovrà provvedersi alla riunione dei diversi fascicoli erroneamente formatisi ai sensi dell’art. 273 c.p.c.. Nell’ipotesi in cui la riunione non sia stata disposta e il procedimento iscritto a ruolo per secondo sia proseguito fino alla sentenza in assenza dell’attore, pur costituito, deve ritenersi la nullità di tale procedimento e della relativa sentenza in quanto la violazione dell’art. 168 c.p.c., con formazione di un secondo procedimento in base alla costituzione del convenuto successiva a quella dell’attore (che aveva già provveduto all’iscrizione a ruolo) si traduce in una violazione del contraddittorio” (così Cass. n. 4376/03; nello stesso senso anche Cass. n. 19775/03).

La decisione impugnata è conforme al principio di diritto appena richiamato.

Si propone perciò il rigetto del ricorso.”.

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ritiene che la memoria di parte ricorrente non offre argomenti per disattendere la proposta del relatore, sebbene sia necessaria la precisazione di cui appresso.

In effetti, il principio di diritto richiamato al punto 2.2 della relazione non si attaglia al caso di specie, dal momento che il procedimento concluso con la sentenza qui impugnata è stato iscritto per primo, e non per secondo, davanti al giudice di pace.

Tuttavia, si attaglia al caso di specie il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui “I vizi dell’iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell’indicazione del nome dell’attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l’errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell’atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l’invalidità dell’iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale” (Cass. n. 13528/09). Dello stesso principio di diritto sono espressione i precedenti richiamati nella memoria di parte ricorrente (Cass. n. 3297/00 e Cass. n. 4163/15).

Il punto decisivo per concludere nel senso della nullità della nota di iscrizione a ruolo non è affatto quello della tipologia dell’errore materiale di che trattasi (come sembra ritenere il ricorrente, quando distingue tra errore nell’indicazione dei nominativi delle parti ed errore nell’indicazione delle rispettive qualità), quanto l’effetto che l’errore produce. Esso, infatti, rileva come causa di nullità della nota di iscrizione a ruolo ogniqualvolta abbia compromesso il diritto di difesa ed il correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. Il giudice di merito ha evidenziato come questo sia avvenuto nel caso di specie, in quanto – essendo incontestato che nella nota di iscrizione a ruolo erano state invertite le qualità delle parti, indicando come attori i convenuti e viceversa- ha constatato come la società destinataria dell’atto di citazione sia stata perciò tratta in inganno sull’avvenuta iscrizione a ruolo della causa, tanto da iscrivere il medesimo giudizio per la seconda volta.

Alla stregua del principio di diritto da ultimo richiamato, il ricorso va comunque rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimata non si è difesa.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2016

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