Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 14/10/2019), n.25901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13315-2017 proposto da:

GALLERIA FIABA DI R.L. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE PICCI;

– ricorrente –

contro

KONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2017 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RILEVATO

che:

1.La Galleria Fiaba di R.L. e c. s.a.s. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione contro Kone s.p.a., avverso la sentenza n. 290 del 2017 del Tribunale di Ragusa, depositata il 6 maggio 2017, notificata a mezzo PEC il 7.3.2017.11 ricorso è stato notificato il 6 maggio 2017.

Questi i fatti: nel 2014, la Galleria Fiaba di R.L. e c. s.a.s. propose opposizione agli atti esecutivi contro il precetto notificatole dalla Kone s.p.a., lamentando che il decreto ingiuntivo posto a base dell’esecuzione avesse perso la natura di titolo esecutivo essendo stato opposto, e che il precetto stesso non contenesse alcuni elementi essenziali, quali la data del provvedimento che disponeva l’esecutorietà, l’indicazione dell’autorità giudiziaria di provenienza e la data dell’apposizione della formula esecutiva.

L’opposizione venne rigettata dal Tribunale di Ragusa con la sentenza impugnata, recante anche la condanna dell’opponente ex art. 96 c.p.c., comma 1.

2.L’intimata non ha svolto attività difensive in questa sede.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza quanto al primo motivo, manifesta fondatezza quanto al secondo.

4.La causa, fissata per la trattazione nel corso di precedente adunanza, è stata rinviata a nuovo ruolo in quanto il decreto di fissazione dell’adunanza camerale non risultava comunicato all’unico difensore, quindi rifissata per l’adunanza odierna; il decreto e la proposta sono stati regolarmente comunicati al difensore per l’adunanza in data odierna.

5. Non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il Collegio non ritiene di aderire alla proposta del relatore, non potendo procedere neppure all’analisi dei motivi di ricorso (il che ne rende superflua anche l’esposizione) in quanto, in limine, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile,

Parte ricorrente non ha provveduto a depositare una copia autentica del provvedimento impugnato, come previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Ha prodotto solo la copia della sentenza notificatagli, previa asseverazione, a mezzo PEC, dal difensore della controparte nel giudizio di merito (presso l’allora suo difensore nel giudizio e munita della relata di notifica redatta dallo stesso difensore di controparte.

Tale documento non è stato, però, asseverato dal difensore del ricorrente, come egli avrebbe dovuto fare attestando la conformità di esso, che è una copia, a quanto ricevuto nella sua casella di PEC. Poichè la documentazione prodotta, quanto alla sentenza notificata, non evidenzia una copia autentica di essa, atteso che l’attestazione fatta dal difensore della controparte ai fini della sua notificazione a sua volta è una copia dell’attestazione originale e avrebbe potuto acquisire valore di copia autentica solo se il difensore della parte ricorrente avesse a sua volta compiuto l’asseverazione, che si sarebbe riferita anche all’autenticità della sentenza asseverata dall’altro difensore, la situazione processuale è tale che non risulta prodotta unitamente al ricorso e nel termine per il suo deposito copia autentica della sentenza impugnata.

Si deve aggiungere che, essendo stato trasmesso – a seguito dell’istanza di parte ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., u.c. – il fascicolo d’ufficio del Tribunale di Ragusa, in esso si rinviene una copia della sentenza, anch’essa senza alcuna attestazione di autenticità.

In ogni caso, anche a voler considerare tale copia come autentica, poichè il fascicolo è pervenuto in Cassazione il 22 giungo 2017, tale pervenimento si situa ben oltre il termine per il deposito del ricorso che, ai sensi dell’art. 134 disp. Att. c.p.c., ebbe a scadere il 26 maggio 2017, essendo stato il ricorso notificato il 6 maggio 2017. Tanto si rileva anche a non voler considerare che, giusta Cass., Sez. Un., n. 10648 del 2017 il ricorrente in cassazione può ottemperare all’onere di deposito di una copia autentica della sentenza solo entro il termine per il deposito del ricorso e non può giovarsi della produzione di una copia autentica della sentenza aliunde.

Si rileva, altresì, che la descritta situazione, che evidenzia la mancanza di una copia autentica della sentenza rende irrilevanti i principi indicati per il diverso problema dell’asseverazione della relata di notificazione a mezzo PEC dalla recentissima Cass., Sez. Un., n. 8312 del 2019

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile.

Rileva, altresì, il Collegio che, peraltro, il primo motivo sarebbe stato da dichiarare inammissibile, attesa la mancanza di indicazione specifica degli atti sui quali si fonda ed il secondo sarebbe stato infondato, in quanto parte ricorrente non ha allegato alcunchè in ordine al modo in cui la domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, era stata proposta, sicchè la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sul danno potrebbe essere derivata da assenza di rilievi in ordine ad essa. Ciò, tenuto conto che nel fascicolo della ricorrente si rinviene la sua conclusionale, nella quale nulla si dice riguardo alla domanda de qua. Ne segue che il motivo sarebbe privo di decisività.

Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata. Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e la ricorrente risulta soccombente, pertanto è gravata dall’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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