Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25901 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 27/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25901
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 26388-2010 proposto da:
P.A., ricorrente che non ha depositato il ricorso nei
termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del
Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 79/09 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositato il 16/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che P.A. ricorre per cassazione avverso il decreto della corte d’appello di Cagliari del 2 luglio 2009 che ha respinto la domanda proposta ai sensi della L. n. 89 del 2001;
letto il controricorso del Ministero dell’economia;
rilevato che il ricorso non è stato depositato ai sensi dell’art. 369 c.p.c. e che, pertanto, è improcedibile.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese con Euro 565,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011