Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25900 del 31/10/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/10/2017, (ud. 22/06/2017, dep.31/10/2017),  n. 25900

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza e relativo processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cosenza, notificava alla GAM S.p.A. avviso di recupero del credito d’imposta previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, sul rilievo che la società non era in possesso dei requisiti indicati dal D.M. 18 settembre 1997, per rientrare nel novero delle piccole e medie imprese destinatarie dell’agevolazione; in particolare, si contestava la mancanza del requisito dell’indipendenza, in quanto la GAM S.p.A. risultava essere partecipata in misura superiore al 25% da altra società.

2. Avverso l’atto di recupero la società proponeva ricorso dinanzi alla C.T.P. di Cosenza, che lo rigettava.

3. L’appello proposto dalla società veniva accolto dalla C.T.R. della Calabria. Rilevava il giudice di appello – ritenendo assorbiti gli altri motivi di gravame – che il provvedimento impugnato era stato emesso dall’Agenzia delle entrate di Cosenza e non dal competente Centro Servizi di Pescara e che era stata, altresì, omessa la comunicazione di avvio del procedimento di cui al D.M. n. 331 del 1998, art. 8.

4. Contro la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

5. Resiste con controricorso la società contribuente e propone contestuale ricorso incidentale condizionato con due motivi.

La società contribuente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso principale l’Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 4 e del D.M. n. 311 del 1998, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Il ricorso, per come formulato, deve essere rigettato.

Pur essendo fondata la doglianza con la quale si censura la sentenza impugnata per avere annullato l’atto di recupero del credito d’imposta sul rilievo che spettasse al Centro Operativo di (OMISSIS), e non all’Agenzia delle Entrate, l’emanazione del provvedimento impugnato, posto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in materia di agevolazioni tributarie, il Centro di servizi delle imposte dirette ed indirette di (OMISSIS) ha potere di istruttoria, controllo ed, eventualmente, di riconoscimento del beneficio inerente il credito d’imposta, ma non anche di recupero del credito indebitamente utilizzato, spettando tale competenza all’Agenzia delle entrate (ex multis, Cass. n. 9442 del 2014), osserva il Collegio come l’Agenzia non abbia censurato la ratio della sentenza impugnata, fondata sull’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento volto ad addivenire alla revoca del credito d’imposta prescritto dalla L. n. 449 del 1997. La ricorrente, infatti, pur limitatasi genericamente ad evocare la previsione del D.M. n. 311 del 1998, art. 8, non ha tuttavia sviluppato la benchè minima specifica critica in merito all’indicato profilo della decisione impugnata.

Resta pertanto ferma la statuizione della C.T.R., che costituisce autonoma ratio decidendi, secondo cui “nessuna comunicazione relativa all’avviso del procedimento di revoca, così come statuito dal citato D.M. è stata ricevuta dall’odierno appellante: ciò determina la nullità dell’atto impugnato”.

3. Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2017

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