Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25900 del 19/11/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 25900 Anno 2013
Presidente: TRIFONE FRANCESCO
Relatore: PETTI GIOVANNI BATTISTA

PU

SENTENZA

sul ricorso 31371-2007 proposto da:
VIAGGI WASTEELS S.R.L. gia’ VIAGGI WASTEELS S.P.A.
10018740158, in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore sig. PATRIZIO PESENTI, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato COGLITORE PATRIZIO,
2013
1682

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANGELO TOMMASO
giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

VINCIGUERRA ALFREDO, elettivamente domiciliato in

1

Data pubblicazione: 19/11/2013

ROMA,

VIA BRUNO BUOZZI 19,

presso lo studio

dell’avvocato GRIMALDI PAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GRECO FRANCESCO giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 101/2007 della CORTE D’APPELLO

1172/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
BATTISTA PETTI;
udito l’Avvocato DARIO GRECO per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilita’ in via principale in subordine
per il rigetto del ricorso.

2

di PALERMO, depositata il 19/02/2007 R.G.N.

Svolgimento del processo.

1.La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio
2007, in accoglimento dello appello proposto dal locatore
Vinciguerra Alfredo, ha riformato la sentenza del Tribunale di
Palermo rigettando le domande proposte dalla Agenzia viaggi

proposizione di ricorso per cassazione, eliminando la condanna
del locatore al pagamento in favore della Viaggi appellata,
della somma di euro 7545,15 oltre interessi legali; condannava
la Viaggi al pagamento a favore del locatore appellante della
somma di euro 878,49 oltre interessi legali dalla scadenza al
soddisfo a titolo di canone del mese di maggio 2002,
condannava la appellata a rifondere all’appellante le spese di
entrambi i gradi del giudizio.
2.Contro la decisione ricorre la srl Viaggi Wasteels con sede
in Milano, proponendo tre motivi di ricorso, resiste la
controparte con controricorso.
Motivi della decisione.

3.11 ricorso non merita accoglimento in ordine ai dedotti
motivi. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi
descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto.
3.1. SINTESI DEI MOTIVI.
Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione e
falsa applicazione degli art.11 e 41 della legge n.392 del
1978. Il quesito di diritto FF.10 è nei seguenti termini:
“Dica la Corte se l’obbligo del locatore di corrispondere al

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“Viaggi Wasteels spa” poi divenuta s.r.l. in sede di

conduttore gli interessi sul deposito cauzionale versato da
questi, contenuto nello art.11 della legge 1978 n.392 è
inderogabile perché persegue finalità di ordine generale,
consistente nella tutela del contraente più debole e
nell’impedire che i frutti della relativa somma, percepibili

dal locatore, possano tradursi in un surrettizio incremento
del corrispettivo della locazione, e se in assenza della
dimostrazione della entità del danno subito il locatore può
alla fine del rapporto contrattuale trattenere le somme allo
stesso versate a titolo di cauzione. E se inoltre tale norma
imperativa determina la nullità, per contrasto con la stessa,
di qualsiasi clausola contrattuale difforme”.
Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando per
violazione degli artt. 1609 cc e 1576 in relazione tra di
loro. Il quesito a ff 14 recita “Dica la Corte se, con
riferimento alla locazione per uso diverso, rientrano o meno
per le riparazioni di manutenzione a carico dello inquilino a
norma degli artt. 1609 cc e 1576 cc quelle relativa agli
impianti interni alla struttura del fabbricato -elettricoper la erogazione dei servizi indispensabili al godimento
dell’immobile e se debbano restare a carico del locatore solo
le riparazioni delle strutture murarie”.
Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di
norme di diritto non meglio precisate nel corpo del motivo ed
il vizio della motivazione insufficiente e contraddittoria,
proponendo a ff 15 il seguente quesito cumulativo: “Dica la

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A

Corte se in tema di rilascio dello immobile locato, la
adozione da parte del conduttore di modalità aventi valore di
offerta non formale,pur non essendo sufficiente a costituire
in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del
conduttore circa la esecuzione della sua prestazione e ad

particolare il sorgere dell’obbligazione del pagamento della
pigione a titolo di risarcimento del danno per il ritardo.”
Il punto della sentenza che si impugna è quello relativo alla
ritardata consegna dei locali, per fatto riconducibile al
conduttore, come si legge a ff 7 della motivazione che
descrive la condotta del conduttore che invia un telegramma il
29 aprile 2004 non consentendo al locatore di poter
presenziare alla consegna dei locali e delle chiavi dello
appartamento.
3.2. CONFUTAZIONE IN DIRITTO.
Il primo motivo di ricorso,deduce un error in iudicando, ma è
del tutto carente nella sintesi descrittiva della fattispecie
cui intende applicare la regula iuris. Ed in vero la Corte di
appello ha riconosciuto il diritto del Vinciguerra a
trattenere le somme versate a titolo di deposito cauzionale in
relazione ai danni riscontrati nello immobile al tempo della
riconsegna, ed è pervenuta a tale accertamento valutando le
emergenze istruttorie consistite in riproduzioni fotografiche
ed in prove per testi. Il motivo è dunque incongruo rispetto
al decisum, che attiene invece al riconoscimento del diritto

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escludere quindi il prodursi dei relativi effetti ed in

del

locatore

alla

compensazione

del

proprio credito

risarcitorio con il deposito cauzionale. VEDI in termini Cass.
8 agosto 1997 n.7360 e per diversa fattispecie Cass. 24 giugno
2002 n.9160.
La inammissibilità si rileva a termini dell’art.366 bis

quesiti, ed essendo il quesito di diritto incoerente con la
diversa complessa fattispecie considerata dai giudici del
merito in punto di valutazione congrua delle prove.
Il secondo motivo è inammissibile in relazione al quesito che
pone in astratto come regula iuris, senza tener conto che la
Corte ha ritenuto di non riconoscere alcun rimborso per le
spese di adeguamento dello impianto elettrico, procedendo ad
una interpretazione delle clausole contrattuali ed in
particolare quelle di cui alla clausola 2 e della clausola 9
che prevedeva che la agenzia eseguisse a suo carico le
riparazioni di piccola manutenzione indicando espressamente la
esecuzione di impianti di acqua, gas, luce e sanitari.
Nel fare ciò la Corte palermitana ha compiuto un esame di
merito sulla volontà delle parti al tempo della conclusione
del contratto ed ha poi considerato la prova per testi sul
degrado dello stabile al tempo della riconsegna.
IL QUESITO è incongruo rispetto alla fattispecie esaminata che
involge sia la interpretazione del contratto sia la sua
esecuzione secondo buona fede, sia infine rilevando la
mancanza di diligenza del conduttore nella manutenzione della

6

c.p.c., essendo ratione temporis applicabile il regime dei

res locata. Vedi sul punto la chiara ratio decidendi espressa
a ff 6 della motivazione, che include nella manutenzione anche
i lavori di adeguamento dello impianto elettrico. Dove al
profilo di inammissibilità del quesito per la infrazione della
regola della specificità di cui allo art.366 bis c.p.c. si

ratio decidendi in tema di corretta interpretazione del
contratto e delle sue clausole. Vedi sul punto Cass. 4 giugno
2007 n.12936.
Il terzo motivo di ricorso prospetta cumulativamente vuoi il
vizio della motivazione, vuoi l’errore di diritto, senza una
indicazione delle norme violate, in ordine alla statuizione di
condanna, contenuta nella sentenza di appello, al pagamento
della pigione relativa al canone di locazione per il mese di
maggio 2002, avendo la Corte accertato il ritardato rilascio
dello immobile. Anche a voler scindere il motivo in due
autonome censure, una in diritto e l’altra per vizio
motivazionale, l’esito della scissione conduce al rigetto per
inammissibilità del denunciato error in iudicando, per la
mancata specificazione delle norme che si invocano come regula
iuris, e per la infondatezza della censura motivazionale,
posto che la Corte accerta il ritardato rilascio e le sue
conseguenze, con congrua motivazione -come si legge a ff 7
della sentenza.

7

aggiunge anche la infondatezza nel merito in relazione alla

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese del giudizio di cassazione liquidate, in
favore della controricorrente, come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la srl Viaggi Wasteels, in

Vinciguerra le spese del giudizio di cassazione, che liquida
in euro 2200,00 di cui euro 200,00 per esborsi.
Roma 19 settembre 2013.

persona del legale rappresentate, a rifondere a Alfredo

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